Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Quando si può disubbidire a un ordine del capo?

19 Ottobre 2021 | Autore:
Quando si può disubbidire a un ordine del capo?

Si rischia il licenziamento o la sospensione se si rifiuta di svolgere un compito richiesto? Dipende dalle motivazioni.

«Io non ammazzo nemmeno le mosche! E io l’ordine di sparare non lo darò: né ora né mai». «Badate colonnello che io ho carta bianca!». E la fine della scenetta tra l’immenso Totò e il maggiore tedesco Kruger ne I due colonnelli è ormai nota. Nella vita reale, però, disubbidire a un ordine quando si fa parte delle Forze armate è poco raccomandabile. A lavoro, invece? Quando si può disubbidire a un ordine del capo (magari senza arrivare a suggerirgli cosa fare con la carta bianca)?

Un conto è il dovere di obbedienza che il dipendente deve osservare nei confronti di un superiore: se viene dato un ordine di servizio attinente alle mansioni per le quali un lavoratore è stato assunto, c’è poco da discutere: o lo si fa o si rischia il provvedimento disciplinare. Altro paio di maniche, invece, è abusare della propria posizione di capo ufficio o di datore di lavoro e pretendere che venga fatta senza fiatare qualsiasi cosa gli passi per la mente, anche se contrario alla dignità o alla sicurezza del lavoratore, alle mansioni che dovrebbe svolgere, alla legge, al contratto nazionale di categoria. Contrario ad ogni logica, insomma. Come e quando ci si può ribellare? Quando si può disubbidire al capo senza rischiare il richiamo, la sospensione o addirittura il licenziamento? Vediamo.

Quando va rispettato l’obbligo di obbedienza al lavoro?

Tra i doveri principali di un dipendente c’è quello dell’obbedienza al proprio superiore e al datore di lavoro. È tenuto, quindi, a rispettare le disposizioni che gli vengono date e a non disubbidire agli ordini di servizio che gli vengono impartiti.

Dal canto suo, il superiore o lo stesso datore sono obbligati a svolgere il loro ruolo nei confronti dei subalterni con rispetto, buona fede e correttezza. Niente discriminazioni, nessun atteggiamento di disprezzo o lesivo della dignità del dipendente. Ma, soprattutto, nessun ordine contrario alla sicurezza dei lavoratori o alla legge.

Per fare qualche esempio, nessuno potrà mai chiedere a un lavoratore di arrampicarsi su un palo della luce per fare una riparazione del cavo della corrente senza imbragatura, senza casco, senza calzature adatte, senza guanti di protezione. Così come nessuno può obbligare un dipendente a fare sistematicamente degli incassi in nero o a fare delle fatture false.

Si può rifiutare l’ordine del capo?

I contratti nazionali di categoria prevedono dei passaggi in cui si sostiene che, in determinate occasioni, si può disubbidire a un ordine del capo. Capita, come si diceva poco fa, quando viene chiesto qualcosa di illegale o che può mettere a repentaglio l’integrità psico-fisica del dipendente.

Proprio per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, una recente ordinanza della Cassazione [1], che trovi in fondo a questo articolo, ha dichiarato legittimo e non sanzionabile il rifiuto del dipendente a un ordine del superiore quando il compito che gli viene affidato non è sicuro.

La vicenda in questione riguardava due macchinisti di Trenitalia a cui era stato chiesto – si legge nell’ordinanza – di condurre un treno merci senza il secondo macchinista o un agente in grado di guidare il convoglio. L’azienda, di fronte al rifiuto dei macchinisti ad eseguire l’ordine, aveva sospeso entrambi dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni.

Per niente d’accordo con questa decisione la Suprema Corte, che ricorda come il datore sia obbligato «ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione – continua l’ordinanza – è legittimo di fronte alla violazione dell’obbligo di sicurezza da parte del superiore. Pertanto, quella del dipendente non può essere vista come una condotta sanzionabile con la sospensione, men che meno con il licenziamento.

Disubbidire un ordine può costare il licenziamento?

Come appena fatto notare dalla Cassazione nell’ordinanza in commento, il legittimo rifiuto da parte del lavoratore di un ordine contrario alla sicurezza non giustifica affatto un licenziamento. Come non lo rende legittimo nemmeno disubbidire a un ordine contrario alla legge o alla dignità delle persone.

Non è accettabile, ed è quindi rifiutabile, un ordine che preveda ad esempio di mettere in ridicolo sé stessi o un collega, di discriminarlo o di rendergli il lavoro più complicato solo per il «gusto» di vederlo in difficoltà. È possibile anche disubbidire all’ordine di un capo che pretende da un dipendente lo straordinario gratis o un sistematico prolungamento dell’orario di lavoro, anche a pagamento, quando non c’è la necessità di farlo.

In sostanza, se l’ordine di servizio è palesemente illegittimo, il dipendente può respingerlo al mittente senza rischiare né la sospensione né il licenziamento. Ben farebbe, piuttosto, il datore di lavoro a non trovarsi un effetto boomerang, con una denuncia dei dipendenti al sindacato o una causa in tribunale.


note

[1] Cass. ord. n. 28353/2021 del 15.10.2021.

Cass. civ., sez. lav., ord. 15 ottobre 2021, n. 28353

Presidente Berrino – Relatore Della Torre

Fatto e diritto

Premesso:

che con sent. n. 634/2017, depositata il 19 giugno 2017, la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame di Trenitalia S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione applicata a G.F. e ad C.A. per essersi gli stessi rifiutati, in data (…), pur dopo averne ricevuto ordine scritto, di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di “equipaggio misto” (vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo) e, pertanto, nell’assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia S.p.A. con tre motivi, assistiti da memoria, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso;

rilevato:

che con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e segg. e art. 1375 c.c., anche in connessione con la L. n. 300 del 1970, art. 7, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di individuare nel caso in esame una causa di giustificazione putativa, sul rilievo che i due macchinisti avevano valutato, non superficialmente e senza fondamento, che la prestazione del servizio ad equipaggio misto potesse costituire un pericolo per sé e per gli altri e che fosse di conseguenza loro dovere rifiutarne lo svolgimento, trattandosi di motivi irrilevanti a giustificare l’inadempimento contrattuale in cui si era sostanziato il fatto oggetto di contestazione;

– che con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 2697 c.c., Trenitalia S.p.A. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rifiuto della prestazione trovasse giustificazione in un dato oggettivo, mentre sarebbe spettato ai lavoratori dimostrare la effettiva (e non soltanto percepita) pericolosità di un servizio ad equipaggio misto: modulo peraltro accettato qualche mese dopo i fatti anche dall’organizzazione sindacale di appartenenza dei lavoratori e senza che alcuna modifica o ulteriore misura di sicurezza vi fosse introdotta;

– che con il terzo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 51, lett. h), c.c.n.l. Attività Ferroviarie 2003, anche in connessione con gli artt. 1460 e 1375 c.c., la società ricorrente censura la sentenza perché, nell’esaminare la disposizione collettiva (secondo la quale il lavoratore “non deve comunque eseguire l’ordine” inerente all’esplicazione delle proprie mansioni “quando la sua esecuzione possa comportare la violazione di norme penalmente sanzionate”), non aveva considerato che l’omissione colposa di tutele antinfortunistiche non è ascrivibile al lavoratore, il quale esegua l’ordine ricevuto nel rispetto dei regolamenti, ma unicamente al datore di lavoro;

osservato:

che il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;

– che si deve premettere che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.);

– che per la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell’obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, fra le numerose conformi);

– che nel solco di tale consolidato orientamento è stato altresì precisato che “In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore” (Cass. n. 6631/2015);

– che infatti la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall’art. 2087 c.c., postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l’ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l’effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l’esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell’esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell’imprenditore (Cass. n. 836/2016);

– che, in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., grava sul datore di lavoro, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c., l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore (Cass. n. 14468/2017, fra le molte conformi);

– che, nella specie, risulta peraltro che il Tecnico Polifunzionale Cargo sia abilitato “ad assicurare l’arresto e l’immobilizzo del treno in caso di emergenza” (come da Accordo sindacale del 17 novembre 2010: cfr. ricorso per cassazione, p. 5) ma non a condurre il convoglio, in caso di malore del macchinista, fino alla stazione più vicina o comunque fino ad un tratto della linea ferroviaria in cui, per la presenza di vie di accesso, sia possibile la prestazione di adeguata assistenza medica;

– che su tale (pacifico) presupposto di fatto è, pertanto, da ritenere che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati, là dove (p. 13) ha rilevato come i lavoratori, a fronte dell’inadempimento datoriale, fossero legittimati a non eseguire la loro prestazione;

– che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso;

– che l’art. 51 c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 prevede invero, alla lett. h), che il lavoratore, anche quando gli sia rinnovato per iscritto un ordine attinente alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni, “non deve comunque” eseguirlo “quando la sua esecuzione possa comportare la violazione di norme penalmente sanzionate”;

– che, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia (la quale può derivare anche da una fonte di natura privatistica e pure da una mera situazione di fatto: Cass. pen., Sez. IV, 9 aprile 2019, n. 24372) e cioè la titolarità di una posizione rilevante ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2, per il quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;

– che risulta, pertanto, esente da censure la sentenza impugnata, là dove, facendo propria la decisione di altra corte di merito in fattispecie analoga, ha escluso la configurabilità di un illecito disciplinare nel caso in esame, sul rilievo di una responsabilità penale del macchinista, per l’evento lesivo eventualmente occorso in una situazione di fatto caratterizzata da pericolo per la sicurezza dei trasporti e l’incolumità di terzi, derivante “dall’avere ottemperato ad una direttiva (conduzione del treno con il modulo Agente Solo) che lo stesso contratto collettivo gli consentiva di non osservare” (p. 14);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA