Figlio con 40 anni: ha diritto al mantenimento?


Va mantenuto il figlio di età avanzata che è disoccupato e non lavora per colpa non sua?
Non tutti i disoccupati sono senza lavoro per colpa della propria inerzia. L’attuale condizione del mercato occupazionale rallenta la ricerca di un impiego in linea con le proprie vocazioni. Questa condizione potrebbe permanere per lungo tempo. Di qui la domanda: un figlio con 40 anni ha diritto al mantenimento?
Secondo la giurisprudenza, più avanza l’età, più è difficile ritenere che l’assenza di reddito dipenda da una situazione esterna. Secondo la Cassazione, è ragionevole presumere che un disoccupato di lunga data non abbia saputo adattarsi a ciò che il mercato gli ha offerto. E siccome non si può sempre dipendere economicamente dal padre e dalla madre, arrivati alla soglia dei 30/35 anni è necessario scendere a compromessi con la realtà e accontentarsi. Ragion per cui, sostiene la Suprema Corte [1], un figlio con 40 anni non ha diritto al mantenimento.
Il principio sposato dalla giurisprudenza ormai da numerosi anni penalizza i “bamboccioni”: espressione forse un po’ offensiva ma che dipinge chi, alla soglia della mezza età, non ha saputo rendersi autonomo. Perché è chiaro che, se anche la Costituzione riconosce il diritto di esprimere le proprie vocazioni anche in ambito lavoristico – con conseguente obbligo dei genitori di pagare ai figli gli studi e la formazione post scolastica secondo le proprie attitudini – non si può pretendere di esercitare tale libertà oltre un ragionevole termine.
Per poter vantare il diritto al mantenimento, il figlio quarantenne dovrebbe dimostrare di cercare un’occupazione, iscrivendosi ai centri per l’impiego, partecipando a bandi e concorsi o a selezioni del personale, inviando il proprio curriculum alle aziende e chiedendo di essere ammesso ai colloqui di lavoro, piegandosi anche a mansioni di livello inferiore alla propria formazione. Insomma, il giovane – non più giovanissimo – deve fornire la prova di aver fatto tutto ciò che è possibile per rendersi autonomo da mamma e papà.
Ma non è un compito facile, anche perché i giudici ritengono irragionevole credere che, alle soglie dei 40 anni, non sia mai pervenuta almeno una proposta di lavoro. Sicché, si può presumere che lo stato di disoccupazione dipenda da colpa e non da impossibilità oggettiva.
Né si può pensare di studiare in eterno, procrastinando il momento del confronto con il lavoro. Chi si iscrive in continuazione a master, stage, corsi di formazione ed eventi formativi non fa che pesare ulteriormente sui genitori. Il comportamento è, a volte, indice anche di una certa “paura” verso l’ignoto costituito appunto dall’impiego vero e proprio.
Risultato: il genitore divorziato non è tenuto a mantenere il figlio quarantenne che non cerca un’occupazione. Non basta infatti dichiarare di svolgere lavori saltuari per ottenere l’assegno. Al contrario, spetta al richiedente dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, tenuto conto dell’età elevata.
È vero: i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli finché questi non sono indipendenti economicamente. Ma quest’obbligo non può certo durare in eterno. Più avanza l’età, più è ragionevole presumere che la disoccupazione dipenda dall’inerzia. Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione.
Nella pronuncia in commento, la Corte ha affermato che non basterebbero neanche le dichiarazioni della madre circa lavori saltuari che il figlio svolgerebbe, «senza alcuna specifica indagine circa l’impegno profuso da quest’ultimo nella ricerca effettiva di un’occupazione, tenuto conto dell’età elevata (circa quarant’anni), e del fatto che il medesimo ha terminato gli studi da circa dieci anni».
Ma allora a partire da quale età il figlio non ha più diritto al mantenimento? Tutto va rapportato al percorso di studi che questi ha prescelto. È chiaro infatti che se non ha voluto iscriversi all’università né ha partecipato ad altri corsi di formazione, il suo obbligo a cercare un’occupazione scatta già dai 18 anni in poi. Mentre chi ha prescelto un percorso di studi più articolato, come la carriera professionale, potrebbe aver diritto al mantenimento fino a quando non abbia ultimato anche la pratica e conseguito le capacità per procurarsi una propria clientela (di norma, a partire dai 30/35 anni).
<> “…..Ma quest’obbligo non può certo durare in eterno. Più avanza l’età, più è ragionevole presumere che la disoccupazione dipenda dall’inerzia.”
Questo è valido anche per il coniuge mantenuto?