Sospensione della patente: quando può essere contestata


Cassazione: la sanzione fino a due anni decisa in patteggiamento deve essere giustificata in base a gravità, entità del danno e pericolosità del conducente.
Non è detto che quando un giudice stabilisce come pena accessoria la sospensione della patente, l’automobilista non possa contestare tale decisione. Se lo vorrà fare, dovrà guardare molto attentamente le motivazioni per cui è stato preso il provvedimento: secondo una recente sentenza della Cassazione, infatti, ci sono delle circostanze in cui è possibile quanto meno sollevare qualche perplessità, se non addirittura impugnare quanto disposto dal magistrato. In pratica, la sospensione della patente quando può essere contestata?
La Suprema Corte pone diverse condizioni affinché la pena accessoria abbia la sua efficacia in caso di patteggiamento. Come vedremo tra poco, può capitare che l’automobilista cerchi un accordo in tribunale che gli consenta di avere una sanzione più leggera. Tuttavia, la sospensione della patente non fa parte di tale accordo, il che significa che il giudice deve motivare la sua decisione tenendo conto di tre elementi fondamentali: la gravità della violazione, l’entità del danno procurato ed il rilevante pericolo. Se uno di questi pilastri dovesse traballare, sarebbe possibile contestare la sospensione della patente. Ma vediamo cos’ha deciso la Cassazione.
Indice
Perché scatta la sospensione della patente?
La sospensione della patente è una sanzione accessoria che affianca quella amministrativa e che scatta quando l’infrazione commessa dall’automobilista è di particolare gravità. Viene così deciso di «congelare» il permesso di guida per un certo periodo di tempo in cui, ovviamente, il titolare della patente dovrà andare in bicicletta, prendere i mezzi pubblici o farsi trasportare da qualcuno con la licenza a posto.
Ma la patente può essere sospesa anche quando l’automobilista ha perso momentaneamente i requisiti per poter guidare una macchina. Succede, ad esempio, quando c’è una patologia che impedisce di mettersi al volante in sicurezza. Il permesso verrà rinnovato o restituito al titolare quando tornerà nelle condizioni psicofisiche di poter guidare di nuovo.
Quando scatta la sospensione della patente?
Oltre al sopraggiungere di una patologia che non consente di guidare un’auto in sicurezza, la sospensione della patente scatta solitamente in caso di violazione del Codice della strada. La durata dipende dalla gravità dell’infrazione commessa. Nei casi più gravi, il permesso di guida può restare congelato fino a 18 mesi, soprattutto quando c’è la recidiva nell’arco di due anni.
La patente viene sospesa nei seguenti casi:
- quando per due volte viene rilevato un eccesso di velocità compreso tra 40 e 60 km/h: da uno a tre mesi la prima volta, da otto a 18 mesi se la stessa infrazione viene commessa due volte in un biennio;
- guida in stato di ebbrezza: con tasso alcolemico da 0,5 grammi per litro di sangue a 0,8 g/l, sospensione della patente da tre a sei mesi ma, se il conducente che ha bevuto provoca un incidente, la sospensione arriva a due anni. Con tasso tra 0,8 g/l a 1,5 g/l: sospensione della patente da sei mesi a un anno. Con tasso al di sopra di 1,5 g/l: sospensione della patente da uno a due anni;
- guida in stato di alterazione per uso di droghe: la patente viene sospesa da uno a due anni;
- incidente stradale: se provocato per due volte nell’arco del biennio per non avere tenuto la distanza di sicurezza e ci sono dei gravi danni ai veicoli, la patente viene sospesa da uno a tre mesi. Se ci sono delle lesioni personali colpose, sospensione fino a due anni. In caso di omicidio colposo, stop alla patente fino a quattro anni. Se chi provoca l’incidente non si ferma a prestare soccorso, sospensione fino a cinque anni;
- partecipazione a corse clandestine: sospensione della patente da uno a tre anni;
- guida senza patente valida: se non è possibile disporre il fermo del veicolo, sospensione della patente da tre a 12 mesi;
- guida di un veicolo per cui non si possiede l’abilitazione: sospensione da uno a sei mesi;
- mancato rispetto del limite di potenza o di velocità massima di un veicolo per i neopatentati: sospensione da due a otto mesi;
- guida contromano con scarsa visibilità: sospensione da uno a 3 mesi, o da due a sei mesi in caso di recidiva;
- mancata precedenza: sospensione da uno a tre mesi;
- passaggio con il semaforo rosso o quando un agente del traffico lo vieta: sospensione da uno a tre mesi;
- sorpasso vietato o pericoloso: sospensione da uno a sei mesi;
- uso del telefonino alla guida: sospensione da uno a tre mesi (in caso di recidiva);
- mancato uso delle cinture di sicurezza: sospensione da 15 giorni a due mesi (in caso di recidiva);
- rifiuto di custodire veicolo sequestrato o suo utilizzo abusivo: sospensione da uno a tre mesi;
- guida con carta di circolazione o con patente sospesa: sospensione da tre mesi a un anno.
Sospensione della patente per due anni: quando non è valida?
Come abbiamo appena visto, ci sono dei casi di particolare gravità in cui la sospensione della patente può arrivare fino a due anni. Tuttavia, con una recente sentenza [1], la Cassazione ha ricordato che in caso di patteggiamento questa sanzione accessoria non fa parte dell’accordo tra le parti e, pertanto, non solo è impugnabile ma la sua durata va anche giustificata se diversa dalla media.
In pratica, ribadisce la Suprema Corte, la sospensione per due anni deve essere motivata in modo adeguato dal giudice che la adotta in modo discrezionale durante il patteggiamento e la sua decisione si dovrà basare su tre elementi:
- la gravità della violazione commessa;
- l’entità del danno procurato;
- il pericolo che deriva dal fatto che l’automobilista torni a guidare.
Per la Cassazione, se manca solo una di queste tre valutazioni, la sanzione accessoria fino a due anni può essere impugnata e dovrà essere ridefinita dal giudice con motivazioni più consistenti. La sentenza, infine, ribadisce che, secondo un precedente di legittimità, la sanzione deve essere applicata nella misura più vicina al minimo edittale, per cui, se viene fissata al di sopra di tale media, occorrono delle giustificazioni ben precise.
note
[1] Cass. sent. n. 37628/2021.