Finestrino auto rotto: furto o danneggiamento?


Infrangere il vetro di un veicolo: quando si tratta di furto aggravato dalla violenze sulle cose? In quali casi rompere un’auto è reato?
Non sempre l’intenzione di chi trasgredisce la legge è chiara; in casi del genere, la magistratura deve indagare e comprendere quale sia il reale intento del criminale. Ad esempio, se una persona spara alla gamba di un’altra, il reato sarà diverso a seconda della volontà che ha mosso colui che ha esploso il colpo: se il bersaglio era proprio l’arto, allora si tratterà di lesioni personali, altrimenti l’imputazione potrebbe essere di tentato omicidio. Lo stesso accade nell’ipotesi di finestrino auto rotto: è furto o danneggiamento?
Apparentemente, fornire una risposta a questo quesito è molto semplice: si tratta di furto se il soggetto ha portato via qualcosa dall’abitacolo del veicolo, altrimenti il reato è quello di danneggiamento. Siamo proprio sicuri che questa sia l’unica risposta corretta? E se il soggetto avesse spaccato il vetro nella speranza di rubare qualcosa ma poi non ha trovato nulla? Sarebbe sempre danneggiamento? A questo quesito ha risposto la Corte di Cassazione, stabilendo se, nel caso di finestrino rotto, c’è il reato di furto o di danneggiamento.
Indice
Danneggiamento: quando è reato?
Secondo la legge, non ogni danneggiamento costituisce reato: il più delle volte, infatti, chi rompe o rende inservibile un bene altrui commette un illecito civile dal quale deriva soltanto l’obbligo di risarcire il danno. Classica ipotesi è quella del sinistro stradale.
Secondo il Codice penale [1], il danneggiamento è reato (ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni) quando è commesso con violenza o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure interrompendo un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ma non solo.
Il danneggiamento è reato quando è commesso contro:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico (una biblioteca, ad esempio) o all’esercizio di un culto (una chiesa o altro edificio sacro);
- cose di interesse storico o artistico o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati;
- cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici;
- cose sequestrate o pignorate;
- cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (tipico esempio è quello dell’automobile parcheggiata in una strada pubblica);
- cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- opere destinate all’irrigazione;
- piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
- attrezzature e impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Danneggiamento auto: è reato?
Danneggiare un’auto durante un sinistro stradale non è reato. Gli incidenti (come ad esempio un tamponamento), infatti, non sono voluti, mentre il reato di danneggiamento presuppone il dolo dell’autore, cioè l’intenzione di commettere il fatto.
Al contrario, il danneggiamento volontario di un’auto parcheggiata in una pubblica via costituisce reato, in quanto si tratta di bene esposto alla pubblica fede, cioè di una cosa la cui integrità è affidata al rispetto delle regole del vivere civile delle altre persone.
In altre parole, chi lascia la propria vettura in sosta in un parcheggio confida nel fatto che tutte le altre persone (automobilisti, pedoni, ecc.) rispettino l’integrità del veicolo in quanto appartenente al legittimo proprietario.
Pertanto, rompere il finestrino di un’auto oppure compiere su di essa altri atti vandalici costituisce reato di danneggiamento.
Finestrino auto rotto: quand’è furto?
Come detto in premessa, a volte, una condotta può presentare i connotati di due reati diversi. È proprio il caso del finestrino dell’auto rotto: se il vetro è stato infranto per rubare gli oggetti presenti nell’abitacolo (portafogli, borsa, cellulare, ecc.) allora non si tratterà di danneggiamento, bensì di furto aggravato dalla violenza sulle cose [2].
In pratica, la stessa condotta (rottura del finestrino) può portare a due reati diversi. Ma cosa succede nell’ipotesi in cui il ladro non rubi niente? Resta in piedi il reato di danneggiamento oppure la condotta non è affatto punibile? Vediamo cosa dice la Cassazione.
Finestrino auto infranto: furto o danneggiamento?
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [3], in caso di finestrino dell’auto rotto, ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali del bene, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa.
In pratica, per capire quale reato è la rottura del finestrino di un’auto bisogna prendere in considerazione l’intenzione che aveva il responsabile al momento dell’atto:
- se il fine era solamente quello di compiere un atto vandalico, allora si avrà il reato di danneggiamento;
- se l’intenzione era di commettere un furto (non andato poi a buon fine, in quanto l’autore non ha portato via niente), allora il reato commesso è quello di tentato furto aggravato;
- se, invece, la rottura del vetro è stata involontaria, allora non si avrà alcun tipo di reato ma solo un illecito civile.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la condotta dell’imputato era diretta in modo inequivocabile a rubare gli oggetti presenti all’interno dell’automobile e non semplicemente a danneggiare l’auto appena parcheggiata, in quanto la finalità dell’azione e le sue modalità non lasciavano dubbi circa l’intenzione di appropriarsi dei beni incautamente lasciati all’interno dell’autovettura.
Per la precisione, l’imputato era stato osservato mentre fermava la sua auto, scendeva con fare circospetto, osservava le auto parcheggiate e sferrava una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore di una delle vetture, nel chiaro intento di asportare qualcosa dall’interno.
In sintesi: se la rottura del finestrino di un’auto rappresenta solo il modo per rubare nell’abitacolo, allora il reato è quello di furto aggravato dalla violenza sulle cose, anche se dalla vettura non si porta via niente.
note
[1] Art. 635 cod. pen.
[2] Art. 625 cod. pen.
[3] Cass., sent. n. 37532 del 15 ottobre 2021.
Autore immagine: canva.com/