Se scade il contratto di locazione, scade contemporaneamente anche la sublocazione che ha ad oggetto lo stesso immobile?
Il contratto di sublocazione è disciplinato dalla legge, in particolare dagli articoli 1594 e 1595 del Codice civile.
La caratteristica principale del contratto di sublocazione, fissata dalla legge e confermata dalla giurisprudenza (vedasi, ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n. 212 del 13 gennaio 1998, n. 11.324 del 10 novembre 1998 e n. 23.302 dell’8 novembre 2007), è quella di essere un contratto la cui sorte dipende dalla sorte del contratto principale, cioè dipende dalla sorte del contratto di locazione.
Questo significa che la durata del contratto di sublocazione non può essere maggiore di quella del contratto di locazione da cui deriva.
In un’altra sentenza che si è soffermata proprio su questo aspetto specifico, la Corte di Cassazione (sentenza n. 11.003 del 6 novembre 1993) ha chiaramente stabilito che il contratto di sublocazione cessa nel momento in cui scade il contratto di locazione.
La stessa sentenza ha chiarito che anche se le parti del contratto di sublocazione hanno concordato una scadenza che va oltre la scadenza del contratto di locazione, il contratto di sublocazione cesserà sempre quando scadrà quello di locazione.
Pertanto, non ha alcun effetto la volontà delle parti del contratto di sublocazione di far continuare la durata del loro contratto oltre la durata del contratto di locazione e, quindi, la sublocazione cesserà comunque quando sarà scaduto il contratto di locazione. Questo vale qualunque sia la durata e di qualunque tipo sia il contratto di sublocazione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte