Incidente stradale: come si decide chi ha la colpa


Basta la constatazione amichevole per stabilire la responsabilità del sinistro? Contano di più i testimoni o il perito dell’assicurazione?
C’è sempre un proverbio giusto per ogni occasione. In questo caso, si può scegliere uno dei più classici: «Le bugie hanno le gambe corte». C’è poco da spiegare: se non la racconti giusta, non ci vorrà molto a capire che non hai detto la verità e te ne dovrai assumere le conseguenze. Così si può riassumere la recente sentenza del tribunale di Latina con cui è stato ribadito, in caso di incidente stradale, come si decide chi ha la colpa. O se preferisci, chi ha l’ultima parola. La constatazione amichevole? Utile ma superabile. Il racconto di un testimone? No, no: c’è chi risulta più affidabile. E chi è? Secondo i giudici laziali, il perito dell’assicurazione.
Spetta a lui stabilire se quanto riportato dal modulo Cid (che ora si chiama Cai, cioè constatazione amichevole di incidente) e quel che ha raccontato chi dice di avere assistito al sinistro corrisponde alla verità o è tutto un trucco messo a punto a tavolino per salvare il salvabile ed ottenere un risarcimento più soddisfacente per tutti. O, peggio ancora: se si tratta di un incidente simulato.
La figura del perito assicurativo, dunque, assume un rilievo fondamentale non solo nel determinare l’entità del danno ma anche nel deliberare come sono andate veramente le cose. D’altronde, è uno dei suoi compiti. Vediamo di cosa si occupa e come si decide chi ha la colpa di un incidente stradale.
Indice
I compiti del perito assicurativo
Un perito assicurativo deve rilevare e valutare le conseguenze di un incidente stradale in modo da stabilire l’ammontare dell’eventuale risarcimento del danno, sempre che le cause del sinistro – e questo deve sempre stabilirlo lui – siano ricomprese nelle condizioni della polizza.
Per fare tutto ciò, il perito esamina e analizza la scena dell’incidente e sente gli eventuali testimoni. Ciò non vuol dire che prende per oro colato tutto quello che gli viene detto: semplicemente guarda, valuta, ascolta, confronta. E poi, decide.
Se nell’incidente stradale sono rimaste coinvolte delle persone, il perito assicurativo accerterà anche la portata dei danni fisici, sempre allo scopo di stabilire il risarcimento, sulla base dei referti medici e delle apposite tabelle che confrontano i danni con delle scale economiche relative.
Il professionista dovrà, poi, predisporre la sua perizia e concordare con la compagnia di assicurazioni l’indennizzo da proporre al danneggiato.
Incidente stradale: qual è il valore della constatazione amichevole?
Subito dopo l’incidente stradale, i conducenti (o chi per loro, se le persone coinvolte non sono in grado di farlo), devono fare la denuncia del sinistro alle proprie compagnie di assicurazione. Va fatta su carta libera oppure sul modulo Cai (una volta, si chiamava Cid), vale a dire la constatazione amichevole incidenti fornita dalla stessa assicurazione.
Il modulo, valido ai fini della denuncia anche se non sottoscritto dalla controparte, è composto da due parti:
- quella relativa al proprio veicolo (veicolo A);
- quella relativa all’altra auto e alla sua compagnia assicurativa (veicolo B).
Nella denuncia di sinistro occorre riportare:
- le generalità delle persone che si trovavano alla guida dei veicoli e dei proprietari, se diversi;
- la data, l’ora ed il luogo del sinistro;
- il tipo e la targa dei mezzi;
- la compagnia di assicurazione, il numero e la data di scadenza della polizza dei veicoli;
- una descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente – a tal fine, occorre fare un disegno nel quale va indicata la posizione dei mezzi e la traiettoria seguita nonché la presenza di eventuali diritti di precedenza o di una segnaletica stradale importante – e dei danni materiali visibili;
- le generalità di eventuali feriti e testimoni;
- le autorità eventualmente intervenute.
La denuncia del sinistro va fatta entro tre giorni dall’incidente.
Incidente stradale: come viene fatta la perizia?
Il perito assicurativo può svolgere le proprie verifiche direttamente presso l’officina meccanica alla quale l’assicurato si è rivolto per eseguire le riparazioni. Il carrozziere è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, comprese le fotografie eseguite prima, durante e al termine della riparazione.
Nulla vieta all’assicurato – anzi, è un suo diritto – di far valutare il danno da un meccanico o da un carrozziere di fiducia.
Incidente stradale: chi stabilisce la colpa?
La constatazione amichevole, come abbiamo appena visto, ha il valore di certificare come sono andate le cose: la dinamica dell’incidente stradale, chi era al volante, eventuali testimonianze, ecc.
Ciò nonostante, e secondo una recente sentenza del tribunale di Latina [1], il perito assicurativo ha il potere di smentire quanto dichiarato sia sulla constatazione amichevole sia dagli eventuali testimoni. Questo perché – sostengono i giudici laziali – la constatazione non ha valenza di confessione verso l’assicurazione e deve essere valutata dal giudice che, liberamente, può dichiarare più attendibile la perizia presentata rispetto a quanto sottoscritto sul modulo Cai.
Nel caso specifico, il tribunale ha smentito la versione fornita dai conducenti e sottoscritta sulla constatazione ed il racconto di un testimone riguardo un presunto tamponamento avvenuto tra due veicoli: il perito è riuscito a dimostrare in base ai danni rilevati che le cose sono andate in maniera diversa.
Secondo il Codice civile [2], «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». Tale presunzione, sostiene il giudice di Latina, non può ritenersi superata sulla base degli elementi concreti di colpa a carico anche di uno solo dei guidatori se non risulta possibile accertare la misura dell’incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, e il grado di colpa di ciascuno degli automobilisti. In altre parole, si rende necessaria la perizia assicurativa per stabilire a chi attribuire la responsabilità del sinistro.
note
[1] Trib. Latina sent. n. 1764/2021.
[2] Art. 2054 cod. civ.