Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

È imputabile chi soffre di disturbi della personalità?

20 Ottobre 2021 | Autore:
È imputabile chi soffre di disturbi della personalità?

Persone borderline: rispondono del reato commesso? In quali casi la malattia esclude la responsabilità penale?

Affinché una persona possa essere condannata per un reato occorre che sia consapevole del crimine che ha commesso. Ad esempio, un soggetto completamente incapace di intendere e di volere non potrà essere sanzionato, in quanto non era in grado di comprendere le azioni che stava compiendo. In questi casi, si dice che l’individuo non è imputabile. Quali sono le patologie che rendono un soggetto incapace? Chi soffre di disturbi della personalità è imputabile?

I disturbi della personalità sono molto diffusi e, in genere, non sono rilevanti sul piano del diritto, a meno che non siano talmente gravi da incidere sulla capacità d’intendere del soggetto. Secondo una recente sentenza della Suprema Corte, i disturbi della personalità vanno attentamente valutati prima di pronunciarsi sull’imputabilità del reo, sempreché essi siano documentati con idonea certificazione medica. Prosegui nella lettura se vuoi sapere se è imputabile chi soffre di disturbi della personalità.

Disturbi della personalità: cosa sono?

I disturbi della personalità riguardano le modalità con cui una persona interagisce con il mondo esterno. Chi soffre di tali problemi ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, ad esempio in ambito lavorativo o sentimentale, oppure percepisce in maniera distorta gli avvenimenti esterni.

I disturbi della personalità sono dunque disturbi mentali che diventano patologie vere e proprie nel momento in cui si fanno persistenti e abituali.

Dal punto di vista esteriore, si manifestano sotto forma di comportamenti inappropriati davanti alle più comuni esperienze della vita, soprattutto se riguardanti episodi che normalmente sono fonte di stress, come ad esempio impegni lavorativi, relazioni sentimentali, ecc.

Classico esempio di disturbo della personalità è quello definito “borderline”, caratterizzato da instabilità nei rapporti interpersonali, estremi sbalzi d’umore e impulsività.

Imputabilità penale: cos’è?

Nel diritto penale, è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere [1]. Una persona è capace di intendere e di volere quando è in grado di percepire la realtà esterna che la circonda e di determinarsi agendo (o reagendo) in maniera cosciente.

Detto in altri termini, un individuo è capace di intendere e di volere se:

  • riesce a comprendere ciò che gli accade intorno;
  • ha il controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire, anche in conseguenza a ciò che percepisce dall’esterno.

La legge penale, chiedendo, ai fini dell’imputabilità, tanto la capacità di intendere quanto quella di volere, presuppone che un soggetto possa rispondere del proprio reato solamente se abbia entrambe le capacità.

Di conseguenza, chi è capace di intendere ma non di volere, oppure di volere ma non di intendere, non è imputabile penalmente.

Facciamo degli esempi. Una persona è capace di intendere ma non di volere se, ad esempio, è colta da un attacco epilettico: in un caso del genere, l’individuo può anche essere perfettamente cosciente della realtà esterna, ma non può impedire al suo corpo di compiere quei gesti (movimenti convulsi, ad esempio) che sono conseguenza della crisi.

Una persona è incapace di intendere ma capace di volere, invece, se, a causa di una malattia (ad esempio, un delirio psichico) o dell’assunzione di sostanze stupefacenti, non ha una corretta percezione della realtà esterna e reagisce di conseguenza. È il caso di chi, soffrendo di psicosi, ritiene che la persona che gli sta andando incontro sia un maniaco omicida e, per difendersi, lo colpisce con un pugno in pieno viso.

Quando non c’è imputabilità penale?

Per legge, l’imputabilità penale è esclusa per:

  • grave vizio di mente;
  • incapacità d’intendere e di volere causata dall’assunzione, involontaria o forzata, di sostanze alcoliche o di stupefacenti;
  • grave sordomutismo;
  • età, quando il soggetto è minore di quattordici anni.

In queste ipotesi, il soggetto che ha commesso un reato non può essere punito in quanto non imputabile. Al massimo, il giudice potrà condannarlo a scontare una misura di sicurezza, sempreché il soggetto sia ritenuto socialmente pericoloso.

Permane l’imputabilità e la pena è solo diminuita nel caso in cui la malattia di mente o il sordomutismo non siano gravi, se l’ubriachezza o l’intossicazione da stupefacenti (non voluta) non pregiudichi la capacità d’intendere e di volere, ovvero se il minorenne ha compiuto i quattordici anni (ma non i diciotto).

Disturbo della personalità: è vizio di mente?

I disturbi della personalità possono essere equiparati ai vizi di mente che permettono di escludere (o ridurre) la responsabilità penale?

Secondo la Corte di Cassazione [2], ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili tra le malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità giuridicamente rilevante, purché:

  • siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere;
  • sussista un nesso con la condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia ritenuto determinato dal disturbo mentale.

Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.

Il caso riguardava il furto commesso da un uomo all’interno di un autobus. Il classico borseggio, insomma. Secondo la tesi difensiva, l’imputato sarebbe stato inimputabile perché affetto da disturbo borderline della personalità, certificato dai medici con il riconoscimento di un’invalidità civile del 50% e resa manifesta da inadeguatezza affettiva, crisi d’identità e frequenti e incontrollati scatti d’ira. Tale disturbo della personalità era stato confermato dal perito del tribunale.

La Cassazione non ha però voluto sentire ragioni: il disturbo da cui risultava affetto l’imputato non aveva avuto alcuna incidenza sulla condotta criminosa, essendo stata tale azione frutto di accorta preparazione.

In pratica, poiché il reo ha agito con premeditazione, non può attribuirsi il fatto al disturbo della personalità, cioè a una pulsione incontrollata derivante dal proprio stato patologico.

Insomma, solamente un disturbo della personalità talmente grave da rendere il malato incapace di intendere e di volere può escludere l’imputabilità penale.


Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili tra le malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità giuridicamente rilevante, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, e a condizione che sussista un nesso con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia ritenuto determinato dal disturbo mentale.

note

[1] Art. 85 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 37611 del 18 ottobre 2021.

Autore immagine: canva.com/


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA