Incidente con visibilità ridotta: quale responsabilità?


Quando la visuale del conducente è ostacolata può essere esclusa la colpa del sinistro stradale, come l’investimento di un pedone o lo scontro con altri veicoli?
Quando si è al volante succede spesso di incappare in situazioni di scarsa visibilità, che rendono difficile scorgere gli altri veicoli e i pedoni. Le cause possono essere molteplici: le condizioni meteo avverse, come la nebbia e la pioggia intensa; alcuni ostacoli laterali, come siepi o veicoli parcheggiati (talvolta male) a bordo strada; il sole basso e di fronte alla direzione percorsa dal guidatore, come accade all’alba o al tramonto; oltre che, ovviamente, l’orario notturno, quando la strada è scarsamente illuminata o è del tutto buia.
In questi casi, il Codice della strada impone una prudenza maggiore; ma se nonostante ciò succede un incidente con visibilità ridotta, quale responsabilità può essere attribuita al conducente che si è trovato in questa situazione? Ci sono dei casi in cui può andare esente da colpa?
La giurisprudenza, soprattutto quella penale, si occupa frequentemente di questi casi di visibilità scarsa, ostacolata o intralciata, che è spesso fonte di sinistri stradali anche gravi e con esito mortale. L’ultima sentenza della Corte di Cassazione [1] ha escluso la responsabilità di un incidente per visibilità ridotta – che nei precedenti gradi di giudizio era stata attribuita a un conducente che aveva investito un ciclista provocandogli lesioni gravi – in quanto non era possibile avvistarlo in anticipo, anche a causa della sua velocità eccessiva e di una manovra vietata. Ma la penultima sentenza della stessa sezione della Suprema Corte [2] aveva, invece, confermato la condanna per omicidio stradale a carico di un uomo che aveva investito una persona durante una manovra in retromarcia, perché non aveva adoperato la dovuta diligenza per prevenire ed evitare l’impatto.
Indice
Quale velocità in condizioni di visibilità ridotta?
Il Codice della strada [1] impone l’obbligo di moderare la velocità, anche al di sotto dei limiti vigenti nel tratto di strada percorso, avendo riguardo «alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura». La norma spiega anche la finalità di queste precauzioni, disposte affinché «sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione».
Ci sono, poi, delle prescrizioni ulteriori che riguardano proprio l’aspetto che stiamo trattando: «il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici».
Infine, la norma stabilisce che in qualsiasi situazione «il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».
Rischi da visibilità occlusa durante la retromarcia
Per prevenire i rischi da visibilità occlusa o ridotta non è sufficiente limitare la velocità adottando le cautele che abbiamo appena visto; occorre anche tenere il proprio veicolo in condizioni di efficienza, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione (fari anteriori, luci di posizione, frecce laterali), il parabrezza frontale, il lunotto posteriore e i vetri laterali. Un ruolo essenziale per garantire l’adeguata visibilità è svolto dagli specchietti retrovisori, quello interno nell’abitacolo e quelli esterni.
Nel recentissimo caso deciso dalla Cassazione al quale abbiamo accennato in apertura [2], ha contribuito alla condanna il fatto che il conducente investitore fosse privo, sul suo furgone (chiuso, e dunque dotato di scarsa visuale sul retro), di uno specchietto retrovisore esterno ed anche «di sensori acustici o altri strumenti che consentissero un’adeguata visuale rispetto alla parte posteriore del veicolo». La Corte rimarca che egli, nonostante fosse consapevole di tale condizioni, «aveva omesso di usare la necessaria cautela nell’eseguire la manovra» di retromarcia durante la quale aveva investito un pedone, un’anziana donna che camminava lungo la strada procedendo «a piccoli passettini».
La manovra di retromarcia, invece, costituisce un caso in cui – osserva la Cassazione – «la presenza di pedoni sul percorso stradale da compiere non costituisce certo eventualità eccezionale e imprevedibile, fatti salvi quei movimenti che, per la loro oggettiva repentinità e peculiarità, non possono essere previsti ed evitati dal conducente».
Responsabilità per investimento di pedone con visibilità scarsa
La giurisprudenza in tema di responsabilità per investimento di un pedone afferma costantemente che:
- il conducente del veicolo va esente da responsabilità solo quando la condotta della vittima sia «eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile» e, dunque, risulti «da sola sufficiente a produrre l’evento», anche quando il guidatore procede con la massima accortezza; in tali casi, infatti, il conducente si trova «nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile» [4];
- il conducente deve «costantemente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico» e perciò deve sempre essere in grado di «prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada» [5].
Perciò, in applicazione di questi criteri, andrà esente da responsabilità chi, procedendo a velocità moderata, investe un pedone che attraversa un’autostrada in piena notte, ma non chi investe un bimbo che attraversa all’improvviso, magari in prossimità dell’uscita di una scuola o di un parco giochi, perché quell’evento è prevedibile, sia per il luogo sia per i movimenti rapidi che i bambini piccoli sono soliti compiere.
Visibilità impedita per abbagliamento da raggi solari
Il tribunale di Bergamo [6] ha recentemente affermato che neanche l’abbagliamento da raggi solari integra il caso fortuito e, perciò, non esclude la responsabilità del conducente per i danni arrecati alle persone: piuttosto il conducente è tenuto a ridurre la velocità o addirittura ad interrompere la marcia, se il sole gli occlude la vista della strada.
In quel caso un motociclista, che procedeva a velocità eccessiva, aveva investito una donna che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali e in un punto pericoloso. È stato inutile per la difesa sostenere che la frenata non era stata possibile a causa dell’abbagliamento: l’accecamento provocato dal sole è un fenomeno naturale e ampiamente prevedibile e, dunque, non esclude affatto la colpa.
Visibilità limitata ad intersezioni e incroci o nelle manovre
Il Codice della strada prevede ulteriori regole di cautela per chi sta affrontando un incrocio o impegnando un’intersezione: la norma sulla precedenza [7] dispone che «i conducenti devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti» e quella sulla manovra di sorpasso [8] stabilisce che «il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio».
Quando i veicoli in movimento sono due o più, o comunque ci sono altri automezzi o persone presenti sulla strada, tutte queste regole basilari vanno contemperate con le condotte altrui, che potrebbero risultare anch’esse imprudenti e violative delle norme di circolazione stradale. Per questo la Cassazione, come ti abbiamo anticipato all’inizio [1], ha annullato la condanna per il reato di lesioni colpose a carico di un automobilista che stava svoltando nel momento in cui sopraggiungeva una bici a forte velocità: in quel frangente, la visibilità era ostacolata dalla presenza di un autotreno, che oltretutto la bicicletta stava sorpassando a destra, dunque in modo vietato. Pertanto, il conducente non aveva avuto «in concreto la possibilità e il tempo di rendersi conto del sopraggiungere della bicicletta, e di arrestare in tempo la sua marcia». La sentenza di condanna è stata annullata con rinvio e ora il giudice di merito dovrà esaminare questi profili di esclusione della responsabilità evidenziati dalla Suprema Corte.
note
[1] Cass. sent. n. 37717 del 19.10.2021.
[2] Cass. sent. n. 37622 del 18.10.2021.
[3] Art. 141 Cod. strada.
[4] Cass. sent. n. 33207/2013 e n. 10637/2013.
[5] Cass. sent. n. 4854 del 30.01.1991.
[6] Trib. Bergamo, sent. n. 1098/21 del 04.06.2021.
[7] Art. 145 Cod. strada.
[8] Art. 148 Cod. strada.