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Incidente stradale causato dal riflesso del sole

20 Ottobre 2021 | Autore:
Incidente stradale causato dal riflesso del sole

Incidente a causa del sole che abbaglia la vista: chi è responsabile e chi paga il risarcimento?

Potrebbe succedere – e purtroppo non è infrequente – che un automobilista, abbagliato dal riflesso del sole, vada a sbattere contro un’altra auto o investa un pedone. In tal caso, chi è responsabile e chi paga il relativo risarcimento? La giurisprudenza ha fornito più volte una risposta. Di recente, il tribunale di Bergamo [1] si è trovato a giudicare una situazione identica. 

La domanda a cui la sentenza cerca di offrire una soluzione è se il raggio del sole, riflesso sul vetro anteriore dell’auto, possa costituire un fatto eccezionale e imprevedibile, tale quindi da escludere la colpa del conducente in caso di sinistro stradale. Insomma, l’incidente stradale causato dal riflesso del sole può ritenersi un «caso fortuito», quello stesso caso fortuito a cui l’articolo 2054 del Codice civile collega l’assenza di ogni responsabilità in capo all’automobilista? Per trovare risposta bisogna rifarsi al dato letterale della legge.

La visibilità deve essere piena

Il principio cardine su cui ruota tutto il Codice della strada è il seguente: il conducente deve moderare la velocità in base ai luoghi e alle circostanze. Oltre a rispettare i limiti, quindi, bisogna tenere conto della situazione concreta, del traffico, delle condizioni della strada e della visibilità. Visibilità che potrebbe essere pregiudicata non solo dalla nebbia, dalla neve o dalla notte fonda in una strada poco illuminata ma anche dalla situazione opposta ossia dalla presenza dei raggi del sole che potrebbero abbagliare il conducente. Quest’ultimo resta dunque astrattamente responsabile in caso di incidente stradale causato dal riflesso del sole.

Obbligo di ridurre la velocità se c’è il riflesso del sole

Così, in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un veicolo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In caso di abbagliamento, infatti, il conducente è tenuto a frenare e a ridurre la velocità o, addirittura, a fermarsi. Dovrà comunque adottare le opportune cautele per non creare intralcio alla circolazione evitando l’insorgere di altri pericoli (come quelli che potrebbero derivare dal fatto di inchiodare l’auto sul più bello). Il tutto fino a quando i raggi del sole non se ne sono andati o comunque fino a quando il conducente non è in grado di tornare a vedere pienamente la sede della strada.  

Investimento di pedone per colpa del sole

Quindi chi investe un pedone, anche se quest’ultimo non è sulle strisce, non può giustificarsi sostenendo che un raggio di sole gli avrebbe impedito di vedere l’ostacolo e di frenare per tempo. A meno che l’incidente – con o senza il sole – si sarebbe verificato ugualmente per causa del danneggiato: si pensi a un’auto che sbanda, che invade l’altrui corsia o a un passante che, sbucando all’improvviso dalla vegetazione, attraversi la strada velocemente senza guardare, non curante del fatto che l’auto si trovi già a pochi metri da lui.  

Un orientamento particolarmente rigoroso sposato dalla Cassazione ritiene l’abbagliamento del tutto irrilevante agli effetti della configurabilità della colpa in quanto fenomeno naturale e prevedibile.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, leggi:


note

[1] Trib. Bergamo sent. n. 1098/2021.

Autore immagine: depositphotos.com

Tribunale di Bergamo – Sezione III civile – Sentenza 4 giugno 2021 n. 1098

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n 87/2020 RG del Tribunale di Bergamo (cui è stata riunita la causa n. 1309/2020 RG), trattenuta in decisione con ordinanza del 21/04/2020, con concessione del termine (decorrente dalla data di comunicazione di detta ordinanza) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa

(…), C.F. (…), in proprio e quale genitore di (…), C.F. (…), (…), C.F. (…), (…), C.F. (…), (…), C.F. (…), rappresentati e difesi dall’avv.to CE.GI. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, sito in PASSAGGIO DON (…) 24100 BERGAMO, giusta procure in calce all’atto di citazione,

ATTORI,

e

(…), C.F. (…), rappresentata e difesa dall’avv.to DO.VA. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, sito in PASSAGGIO (…) 24100 BERGAMO, giusta procura in calce all’atto di citazione,

ATTRICE,

nei confronti di

(…), C.F. (…), rappresentata e difesa dall’avv.to GH.TO., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in VIA (…) 24122 BERGAMO, giusta procure in calce alle comparse di costituzione e risposta,

CONVENUTA,

nonché di

(…) S.P.A., C.F. (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to RI.GI., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Cremona, via (…), giusta procure in calce alle comparse di costituzione e risposta,

CONVENUTA,

avente ad oggetto: sinistro stradale. FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 30/12/2019 ed instaurante la causa n. 87/2020 r.g., (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…) promuovevano il presente giudizio nei confronti di (…) e di (…) S.P.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 27/12/2016, in Ponteranica, coinvolgente (…) e determinante il decesso di quest’ultima, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente, si costituiva nel giudizio n. 87/2020 r.g. (…), che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna all’importo effettivamente dovuto, nonché la condanna in manleva di (…) S.P.A., infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente, si costituiva nel giudizio n. 87/2020 r.g. (…) S.P.A., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna all’importo effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con atto di citazione notificato in data 7/2/2020 ed instaurante la causa n. 1309/2020 r.g., (…) promuoveva il presente giudizio nei confronti di (…) e di (…) S.P.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 27/12/2016, in Ponteranica, coinvolgente (…) e determinante il decesso di quest’ultima, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente, si costituiva nel giudizio n. 1309/2020 r.g. (…), che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna all’importo effettivamente dovuto, nonché la condanna in manleva di (…) S.P.A., infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente, si costituiva nel giudizio n. 1309/2020 r.g. (…) S.P.A., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, in subordine domandando la limitazione della condanna all’importo effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Riuniti i due procedimenti e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano espletati prova per testi ed interrogatorio formale; la causa veniva quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 21/04/2021.

2. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione della convenuta-persona fisica laddove lamenta il “difetto di legittimazione attiva del signor (…) relativamente alle domande spiegate quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio (…)”, non essendovi procura della madre di quest’ultimo. Invero e come incidentalmente evidenziato nell’ordinanza del 30/6/2020, “La proposizione dell’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un

minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall’atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 59 del 11/01/1989, Rv. 461300 – 01).

3. Nel merito, le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.

Sussiste il concorso di responsabilità della convenuta-persona fisica e della de cuius (…) nella causazione del sinistro in esame, dovendo attribuirsi il 10% di responsabilità alla prima parte e il 90% di responsabilità alla defunta. Infatti, in primo luogo e per quanto attiene a quest’ultima, deve evidenziarsi come

a) nell’attraversamento della strada da sinistra a destra, avendo riguardo alla percorrenza veicolare (anche del motociclo investitore) da Sorisole verso Bergamo, è pacifico e comprovato (dal doc. 2 degli attori) che il pedone (…) non fruì delle strisce pedonali site a meno di cento metri dal punto di sinistro, con ciò non osservando l’art. 190, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile;

b) la de cuius non si avvide del motociclo in arrivo o non soppesò adeguatamente quest’ultimo, pur avendo visione di tale mezzo, come confermato dalla convincente perizia espletata in sede penale (pag. 25 del doc. 6 della convenuta persona-fisica), nonché dalle fotografie depositate ed escludenti una curvatura tale da impedire la citata visibilità (esemplificativamente, pag. 32 del doc. 6 della convenuta persona-fisica e pag. 2 del doc. 24 di (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…)), con ciò non osservando l’art. 190, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile,

c) la visibilità del motociclo da parte della de cuius vi era sin da prima dell’inizio dell’attraversamento del pedone, considerato che tale visione vi era sino al più vicino “dosso” (pag. 25 del doc. 6 della convenuta persona-fisica) e che, all’atto del superamento di quest’ultimo da parte del motociclo, la de cuius cominciava l’indicato attraversamento (pag. 23-24 del doc. 6 della convenuta persona-fisica).

3.1. La pericolosa ed imprudente condotta del pedone non esonera però dalla responsabilità – residuale e nella misura del 10% – di (…). Invero, al di là dello specifico chilometraggio orario (sui cui limiti è dirimente il doc. 5 della convenuta-persona fisica, altresì coerente con le fotografie depositate ed immortalanti il minor limite di velocità in corrispondenza della segnalazione dei dossi), l’andamento del motociclo non è stato rispettoso dell’obbligo di adeguamento della velocità allo stato dei luoghi, della visibilità e delle circostanze nel caso di specie (art. 141 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile), non consentendo la velocità del mezzo il subitaneo arresto ed onde impedire l’investimento del pedone. In merito, l’abbagliamento indicato dalla convenuta- fisica non inficia l’affermazione della responsabilità di detta parte, considerato come

A. l’art. 141 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile considera altresì la “visibilità” quale parametro di adeguamento dell’andatura,

(…) alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza analogicamente applicabile al caso di specie, “In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un

automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità” (così, ex multis, Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17390 del 21/02/2018 Ud. (dep. 18/04/2018 ) Rv. 272647 – 01),

C. opinare diversamente da quanto sub (…), significherebbe giungere all’esito costituzionalmente inaccettabile di consentire la circolazione dei veicoli anche a discapito della vita e/o della salute altrui,

D. tale abbagliamento non fu improvviso ed in tale prossimità al pedone da non consentire il prudenziale arresto (se non rallentamento) del mezzo prima dell’investimento, atteso che – anche ignorando l’indirizzo giurisprudenziale più rigoroso e secondo il quale “In tema di reati colposi l’abbagliamento provocato dai raggi solari è una circostanza irrilevante agli effetti della configurabilità della colpa, trattandosi di un fenomeno naturale e prevedibile” (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8928 del 16/06/1992 Ud. (dep. 11/08/1992 ) Rv. 191826 – 01) –

a. la convenuta persona-fisica dichiarò di essere colpita dai riflessi del sole “pochi mt” dopo il “dosso” (doc. 2 degli attori),

b. tra quest’ultimo e il punto del sinistro vi era tempo anche per rallentare o, se necessario, arrestare prudenzialmente la marcia, specie aderendo alla motivata tesi, prospettata dalla perizia penale, dei 36 km/h tenuti dal mezzo e dei trenta metri di distanza tra il dosso e il punto di attraversamento del pedone (pag. 23-24 del doc. 6 della convenuta persona-fisica),

c. considerando velocità e distanza sub b., la convenuta-persona fisica aveva ben tre secondi per modificare l’andatura a seguito dell’abbagliamento, arco temporale da ritenersi sufficiente, alla luce di come, persino per la consulenza di detta parte, “un secondo è il tempo medio di reazione per una reazione preventivata e prevedibile” (pag. 39 del doc. 3 della convenuta-persona fisica) come l’arresto del mezzo a fronte di un – sempre possibile – attraversamento pedonale in zona residenziale.

La sopraindicata ricostruzione, anche e soprattutto in merito alla quota parte di responsabilità della convenuta, trova – del resto – conferma nelle depositate pronunce del Tribunale e della Corte d’appello penale in merito al medesimo sinistro ed alle cui motivazioni deve rinviarsi integralmente.

4. Del resto, non persuadono in senso opposto i motivi di censura avverso dette sentenze o la perizia di cui al doc. 6 della convenuta persona-fisica, nonché le argomentazioni sottese a giungere ad una diversa ricostruzione del sinistro.

4.1. Anzitutto, quanto indicato al punto 3.1. della presente motivazione esclude che sia postulabile un minor limite di velocità, in merito alla quale, in ogni caso, è dirimente il variabile, citato e prevalente precetto dell’art. 141 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile.

4.2. Quanto indicato nel periodo che precede supera il problema dell’asserita erroneità del coefficiente di attrito, individuato nella perizia penale (doc. 6 della convenuta persona-fisica) e che – comunque, convincentemente, e senza che emerga una univoca smentita tecnica da quanto

argomentato e depositato dagli attori – non si fonda sulla ipotesi di ghiaccio sulla strada, anzi dandosi atto della stato asciutto del manto stradale (pag. 8 del doc. 6 della convenuta persona- fisica), bensì – soprattutto – sulla sussistenza di ambientali “temperature invernali” e di “umidità” (altresì coerenti con il doc. 20 di (…)), nonché della pendenza stradale, segnatamente non considerate dagli attori (pag. 20 e 22 del doc. 6 della convenuta persona-fisica). La rappresentata velocità del motociclo è – del resto – stata anche confermata anche nella pronuncia penale della Corte d’Appello (pag. 22 del doc. 33a di (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…)).

4.3. A nulla rileva la fondatezza dell’impugnazione della sanzione amministrativa irrogata alla convenuta-persona fisica ed attestata dalla sentenza del Tribunale civile di Bergamo, di cui al doc. 1 di detta parte. Invero e come evidenziabile da detta pronuncia, quest’ultima si è basata sulla genericità del verbale e della contestazione, non anche sulla affermazione in positivo della carenza di censurabilità della condotta della motociclista.

4.4. Non è poi né logicamente, né probabilisticamente affermabile un diverso andamento del pedone, tal che quest’ultimo sarebbe stato in fase di attraversamento da destra verso sinistra, anziché da sinistra verso destra, avuto riguardo al senso di percorrenza (anche del motociclo) da Sorisole verso Bergamo. Invero, tale alternativa ricostruzione, sostenuta dalle convenute,

– risulta smentita argomentativamente dalle suesposte pronunce in sede penale, oltre che dalla perizia di cui al doc. 6 della convenuta persona-fisica,

– viene desunta dal lato di caduta del motorino e dal luogo di ritrovamento del mezzo (doc. 3 della convenuta persona-fisica) senza considerare debitamente le capacità di controllo della pilota e le variabili a queste ultime riconducibili,

– postula uno schiacciamento e un trascinamento del pedone (pag. 25 del doc. 3 della convenuta persona-fisica) che – oltre a trovare smentita nella perizia e nelle sentenze penali – avrebbe lasciato ben più evidenti tracce sul manto stradale,

– asseritamente si basa anche su un rapporto tra le lesioni (in particolare al bacino) e l’impatto col manubrio, tuttavia non conferendo necessario rilievo né alla posizione retrostante del manubrio rispetto alla ruota e al cupolino, né alla sollevazione del corpo del pedone durante la fase di “caricamento” sul mezzo,

– si fonda sul rinvenimento di tracce del motociclo sul manto stradale che, però, non sono di univoca o probabile lettura nel senso auspicato dalle convenute, non emergendo norme tecniche escludenti la compatibilità delle stesse con quanto accertato giudizialmente in sede penale,

– non valorizza le pluralità di ipotesi causali compatibili, da un lato, con le lesioni accertate e, dall’altro, con l’attraverso da sinistra verso destra.

4.4.1. Peraltro, è dirimente evidenziare come non sussistesse nessuna ragione logica per la quale anche probabilisticamente ipotizzare l’esigenza del pedone di tornare dal marciapiede destro a quello sinistro, mentre, viceversa, il movimento – qui accertato – da sinistra verso destra

– è coerente con il ritorno a casa dal magazzino dei figli,

– lungi dal trovare smentita nell’attraversamento fuori dalle strisce pedonali, è in continuità con il percorso di (…), consueto, giornaliero ed attestato dalla chiara testimonianza sul punto del vicino (…) (“La signora era solita attraversare distante dalle strisce pedonali, ma non so precisare la distanza dalle strisce pedonali. La zona di attraversamento era sempre quella”).

4.5. Nemmeno può ritenersi che la condotta – pur gravemente imprudente – di (…) escluda in toto la responsabilità della convenuta. Invero, “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013, Rv. 625422 – 01); a ciò deve essere aggiunto che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 – 01) e non anche laddove realizzi una diffusa (e dunque preventivabile) inosservanza, quale quella dell’attraversamento fuori dalle vicine strisce pedonali ed in un quartiere residenziale.

4.6. A nulla rileva nemmeno la difficoltà, l’impossibilità o la (per se stessa) pericolosità di una velocità ancora minore per il motociclista, dovendo ravvisarsi anche l’arresto del mezzo come possibile condotta alternativa lecita ed alla stregua della giurisprudenza sub (…).

4.7. Assumere – poi – una ancora maggiore velocità del motociclo, nella significativa misura sostenuta dagli attori, non solo non obliterebbe quanto indicato ai punti 4.1. e 4.2. della presente motivazione, ma non sarebbe altresì coerente con le “lunghezze delle tracce di scarrocciamento” debitamente valorizzate a pag. 19 della perizia penale di cui al doc. 6 della convenuta-persona fisica.

4.8. Le conclusioni raggiunte, inoltre, non sono in contrasto con i principi di Trib. Bergamo, sent. n. 676 del 2017, considerato come quest’ultima pronuncia aveva riguardo, a differenza della presente fattispecie, ad una ipotesi in cui il pedone non solo era invisibile perché coperto da altro mezzo, ma compiva altresì un – in quel caso – imprevedibile attraversamento.

5. Accertato il concorso di responsabilità nei termini suesposti, deve pervenirsi alla liquidazione del risarcimento dei danni.

5.1. Anzitutto e per quanto attiene alle poste iure hereditatis, prospettate da (…) e (…), deve aversi riguardo all’allegato danno catastrofale. In merito, non può dubitarsi circa la sussistenza di tale posta, considerato come, anche a ritenere non pertinente al capitolo richiesto quanto indicato a pag. 3-4 del verbale dell’udienza del 20/1/2021 e dichiarato dal teste (…), ed anche a voler interpretare quale mero saluto il gesto del pedone ferito, riferito dal teste (…) all’udienza del 25/3/2021 (“(…) mi ha fatto un gesto con la mano e con il quale fletteva le dita.

Preciso che (…) flesse e distese le dita due volte, una volta dopo l’altra. Preciso che mi fece il medesimo gesto anche una volta che fu collocata nell’ambulanza”), nondimeno l’entità – nel caso di specie – dell’impatto, delle ferite e del dolore, giunti ad una misura tale da rendere necessari la limitazione delle comunicazioni vocali e del movimento dell’investita, l’arrivo di una ambulanza, il sollevamento del corpo da parte del personale sanitario e, poche ore dopo, l’interruzione dell’esame per una urgente operazione (pag. 6 della citazione del giudizio n. 87/2020 r.g., nonché pag. 7 della prima parte e pag. 19 della seconda parte del doc. 3 degli attori) sono elementi che lasciano presumere, in capo alla de cuius, la “sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine (…), risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso” (ex multis, Cass., Sez. 3 – , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 – 01). Del resto, opinare diversamente da quanto suesposto e ritenere necessaria una cognizione ancor maggiore in capo all’investita (come pur assunto da parte convenuta) significherebbe giungere all’inaccettabile tesi di determinare la circoscrizione della voce di danno de qua ai soli soggetti dotati di nozioni mediche ed in grado di compiere una autodiagnosi scientificamente inappuntabile.

5.1.1. Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento del c.d. danno catastrofale devono però considerarsi

– le Tabelle di Milano del 2021,

– la limitata coscienza della vittima tra le ore 9:30 circa (doc. 2 degli attori) e la fascia oraria tra le 11:00 e le 12:00 di trasferimento in sala operatoria,

– la carenza di prova della lucidità dopo detto intervento, al contrario ravvisandosi sedazione e/o incoscienza nell’arco temporale successivo (doc. 3 degli attori).

Da tali elementi, nonché dallo stato di salute e dolore, si desume che si sarebbe dovuto riguardo all’importo di Euro 833,33, considerando anche il proporzionamento del massimo tabellare di Euro30.000,00, previsto per settantadue ore, a circa due ore. Tuttavia, la citata somma di Euro 833,33 (all’attualità) deve essere decurtata del 90% per la rilevanza (ex art. 1227, comma 1, c.c.) della corresponsabilità della de cuius, con consequenziale riconoscimento dell’importo complessivo di Euro 83,33, da suddividere in parti uguali tra i due eredi.

Pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, considerata la mancanza di specifica allegazione e prova in merito ad un plausibile criterio diverso dal tasso legale degli interessi, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento

– in favore di (…), in proprio, di Euro 41,67, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 41,67, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del sinistro del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

5.1.2. Per quanto attiene al successivo arco temporale ed in cui la de cuius è stata incosciente sino al decesso, nulla deve essere liquidato a titolo di risarcimento. Sul punto è vero che, anche recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto dirimente la coscienza del danneggiato per la maturazione del danno catastrofale, ma non anche del danno biologico terminale (in merito, Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18056 e, da ultimo, Cass., Sez. 3 – , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 – 01). Nondimeno, un’interpretazione coerente non solo con la posizione in tema da parte delle Tabelle di Milano del 2021, ma anche e soprattutto con i principi di Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008, che, nell’ottica della sussunzione del danno non patrimoniale ad un danno-conseguenza, escludono che quest’ultimo possa sussistere in assenza di un pati, impone che non sia possibile prescindere dalla coscienza del danneggiato nemmeno per il c.d. danno biologico terminale (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 183 del 2021).

5.2. Per quanto attiene al risarcimento del danno iure proprio, deve anzitutto riconoscersi l’importo sostenuto a titolo di spese funerarie per la de cuius. In particolare, rilevato che

– secondo la giurisprudenza, “In caso di morte di un soggetto cagionata dall’altrui illecito, è viziata da difetto assoluto di motivazione la sentenza del giudice del merito il quale rigetti la domanda di condanna dell’autore dell’illecito al risarcimento delle spese funerarie sostenute dai congiunti del defunto, sulla base della considerazione che tali spese sarebbero state comunque affrontate nel corso della vita” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 14/03/1996, Rv. 496349 – 01),

– tali spese sono state sostenute da (…) in proprio ed ammontano ad Euro 4.100,00, in base al doc. 10 di tale parte, datato 31/12/2016,

– la citata somma deve essere decurtata del 90% e per la corresponsabilità della de cuius, così riducendosi all’importo capitale di Euro 410,00,

– deve farsi applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, considerando la mancanza di specifica allegazione e prova in merito ad un plausibile criterio diverso dal tasso legale degli interessi,

i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento

– in favore di (…), in proprio, di Euro 410,00, oltre rivalutazione ed interessi legali su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 31/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

5.3. Per quanto attiene ai danni iure proprio sofferti dagli attori per l’anticipato decesso della de cuius, deve anzitutto osservarsi, sul profilo dell’an, come, quanto meno nel caso di specie, il credito risarcitorio non possa essere circoscritto alla sola famiglia nucleare e di modo da escludere alcuni degli attori come i nipoti ex filio. In particolare, in superamento dell’opposto indirizzo giurisprudenziale e coerentemente con gli enunciati delle Tabelle di Milano del 2021, deve osservarsi come è stato convincentemente rilevato che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal

nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (ex multis, Cass., Sez. 3 – , Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 – 01 e, in tal senso, anche Cass., Sez. 3 – , Sentenza n. 21230 del 20/10/2016 e Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8218 del 2021), così conferendo alla convivenza non già una natura dirimente, pur in assenza di un avallo normativo in tal senso, bensì una attitudine indiziaria, non indispensabile e cumulabile o sostituibile con altri elementi fattuali parimenti sottesi a connotare di pregnanza il rapporto parentale in misura tale da rendere meritevoli di tutela risarcitoria la cesura anzitempo e la relativa sofferenza. Tale conclusione è tanto più valida nel caso di specie considerando come, pur con una diversa gradazione tra gli attori, le prove documentali e per testi hanno evidenziato una vicinanza geografica, affettiva, quotidiana e – conclusivamente – familiare con la de cuius, così escludendo la natura indebita delle condanne sottoindicate.

In particolare, considerando

I. gli importi indicati nelle Tabelle di Milano del 2021;

II. i diversi rapporti parentali ravvisabili;

III. la diversa frequenza di contatto (pur significativo anche nella sua minima declinazione) tra ciascuno degli attori e la de cuius, per come emerso dalla istruttoria;

IV. l’elevata età di quest’ultimo soggetto, la diversa età di ciascuno degli attori e l’impatto dell’uno e dell’altro elemento anagrafico sulla fruibilità del rapporto parentale in assenza di illecito,

V. a differenza di quanto dedotto da parte convenuta, la pertinenza anche per i nipoti superstiti del “range previsto dalla Tabella di Milano per l’ipotesi inversa della perdita di un nipote da parte del nonno” (così Tribunale Palermo sez. III, 12/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 12/10/2020), n. 3096, e, in tal senso, anche Tribunale Pisa, 05/03/2015, (ud. 18/02/2015, dep. 05/03/2015), n. 286), potendo valutarsi all’interno di detta forbice la qualità della relazione da nonno a nipote, da un lato, e da nipote a nonno, dall’altro,

VI. gli altri elementi allegati dagli attori – entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d’Appello di Milano 13-1-2016, Corte d’appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818) – ed altresì emersi dall’istruttoria,

VII. la corresponsabilità della de cuius per il 90%, con proporzionale decurtazione degli importi spettanti in carenza di applicabilità dell’art. 1227, comma primo, c.c.,

VIII. i criteri di S.U., sent. n. 1712/95 e la mancanza di specifica allegazione e prova in merito ad un plausibile criterio diverso dal tasso legale degli interessi,

IX. la data del sinistro del 27/12/2016,

X. la sostanziale continuità tra gli importi indicati e quelli contemplati nelle ultime Tabelle di Roma, anche laddove si dovesse aderire ai principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075 – 01, pur in contrasto con quelli della successiva Cass., ord. n. 11719 del 2021,

i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento

– in favore di (…), in proprio, di Euro 25.237,50, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 25.837,50, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), quale genitore di (…), di Euro 14.500,00, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 13.790,72, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 13.690,72, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 13.729,38, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

6. Stante il pacifico rapporto assicurativo tra le due convenute e la carenza di contestazione su quest’ultimo, deve condannarsi (…) S.P.A. a manlevare (…) per quanto quest’ultima corrisponda agli attori in ragione della presente sentenza.

7. Dal parziale accoglimento delle domande degli attori consegue il rigetto dell’azione ex art. 96 c.p.c. esercitata dagli stessi e necessitante, per l’accoglimento, di una soccombenza totale di controparte (così Cass., Sez. 3, sentenza n. 9060 del 06/06/2003).

8. Non si ritiene di dover individuare l’esperimento di fondate azioni ex art. 94 c.p.c. nel richiamo “di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 91-97 c.p.c.” nelle citazioni, stante l’insussistenza di “motivi

gravi” che, ai sensi della disposizione in esame, lascino evincere condotte particolarmente censurabili in capo alla persona del rappresentante della società convenuta.

9. Nondimeno, anche considerando le condotte delle convenute, sostenenti l’infondatezza integrale delle posizioni attoree e pur in presenza delle pronunce penali, nonché alla luce di come

– “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell’attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020, Rv. 659920 – 01),

– manchi, in capo alle convenute, una “spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto” (Cass., Sez. 3 – , Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 – 03),

le spese processuali degli attori seguono la prevalente soccombenza delle convenute e vanno poste in solido a carico delle stesse, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell’obbligazione e della medesimezza di posizioni giuridiche in merito al sinistro; dette spese si liquidano, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, le note spese depositate, l’importo delle domande accolte, l’aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, solo nella misura del 30% e solo per (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…), stante l’effettiva sussistenza di una posizione giurisprudenzialmente diversa per i nipoti (unitamente considerati),

– in favore dell’avv.to Gianfranco Ceci, difensore antistatario di (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…), in Euro 1.456,71 per spese vive effettivamente documentate ed Euro 17.459,00 per compensi (fase di studio Euro 2.430,00, fase introduttiva Euro 1.550,00, fase istruttoria Euro 5.400,00, fase decisoria Euro 4.050,00, calcolati in misura media, con il successivo aumento predetto del 30%), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%,

– in favore dell’avv.to Valentina Dolci, difensore antistatario di (…), in Euro 809,30 per spese vive effettivamente documentate ed Euro 4.835,00 per compensi (fase di studio Euro 875,00, fase introduttiva Euro 740,00, fase istruttoria Euro 1.600,00, fase decisoria Euro 1.620,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

9.1. Devono essere compensate le spese processuali tra le due convenute e nonostante l’azione di manleva. Quest’ultima domanda è rimasta non contestata e non può dare effettivamente luogo ad una soccombenza, tanto più che l’esigibilità della manleva segue e non è anteriore all’escussione degli importi dovuti dalla convenuta-persona fisica in ragione della presente sentenza: devono, pertanto, applicarsi analogicamente al caso di specie i principi giurisprudenziali secondo i quali non sussiste la soccombenza in caso di “comune interesse” delle parti (ex multis, Cass., Sez. 2 – , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020, Rv. 656848 – 01), nonché in assenza di un “ingiustificato comportamento della parte” o di “inutili resistenze” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006, Rv. 587121 – 01).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) Accertata e dichiarata la responsabilità nei termini indicati in parte motiva, condanna in solido (…) e (…) S.P.A. al pagamento

– in favore di (…), in proprio, di Euro 41,67, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 41,67, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), in proprio, di Euro 410,00, oltre rivalutazione ed interessi legali su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 31/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), in proprio, di Euro 25.237,50, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 25.837,50, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), quale genitore di (…), di Euro 14.500,00, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 13.790,72, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 13.690,72, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,

– in favore di (…), di Euro 13.729,38, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 27/12/2016 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 27/12/2016 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;

2) Condanna (…) S.P.A. a manlevare (…) per quanto quest’ultima corrisponda a (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…), (…), in ragione della presente sentenza;

3) Rigetta le restanti domande ed eccezioni;

4) Condanna in solido (…) e (…) S.P.A. al pagamento, in favore dell’avv.to Gi.Ce., difensore antistatario di (…), in proprio e quale genitore di (…), (…), (…), (…), delle spese processuali, liquidate in Euro 1.456,71 per spese vive ed Euro 17.459,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;

5) Condanna in solido (…) e (…) S.P.A. al pagamento, in favore dell’avv.to Va.Do., difensore antistatario di (…), delle spese processuali, liquidate in Euro 809,30 per spese vive ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;

6) Compensa integralmente le spese processuali tra (…) e (…) S.P.A.. Così deciso in Bergamo il 3 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2021.


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