Licenziamenti: obbligo per il datore di comunicare la conciliazione


Jobs act: scatta l’obbligo di comunicare se è stata attivata la procedura dopo il licenziamento.
Con l’entrate in vigore, a partire dal primo giugno prossimo, della nuova normativa del Job Act [1], il datori di lavoro, che vogliano procedere al licenziamento di uno o più dipendenti, saranno tenuti a comunicare se è stata effettuata la procedura di conciliazione. Ciò varrà, comunque, solo per quei lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti. Tale previsione si aggiunge all’onere, già esistente, di invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro [2] da effettuarsi entro 5 giorni dalla stessa.
Con un recente provvedimento del Ministero del Lavoro [3] sono state fornite indicazioni operative in merito al nuovo obbligo: l’inoltro di una comunicazione deve avvenire entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di indicare se la nuova conciliazione è avvenuta o meno.
La conciliazione consiste nell’offerta al lavoratore presso una sede protetta (da effettuarsi entro 60 giorni dal recesso) di un importo predeterminato, a mezzo assegno circolare: se il dipendente lo accetta rinuncia all’impugnativa del licenziamento, anche qualora l’avesse già proposta.
Come detto, la nuova previsione riguarda solo i lavoratori assunti con il contratto di lavoro a tutele crescenti: si tratta, cioè, di quelli con un contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, lavoratori a tempo determinato stabilizzati e apprendisti confermati in servizio al termine del periodo di formazione, sempre dalla medesima data. A questi si aggiungono i lavoratori in forza presso aziende che – sempre a partire dalla stessa data – sforano il limite dei 15 dipendenti [4].
Dal punto di vista operativo è stato introdotto il format denominato “Unilav_Conciliazione”, compilabile nella sezione “Adempimenti” del portale Cliclavoro. I datori o gli intermediari che non fossero già registrati devono prima effettuare questo passaggio.
Il mancato invio della comunicazione è sanzionato con un importo da 100 a 500 euro, comunque diffidabile entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento in misura pari a 100 euro.
note
[1] Dlgs 23/2015.
[2] Dlgs 181/2000.
[3] Min. Lavoro, nota direttoriale n. 2788 del 27.05.2015.
[4] Individuato ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970.
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