Si può costruire una tettoia sul muro di confine?


Requisiti e condizioni per realizzare, in appoggio o in aderenza, una costruzione sul muro in comproprietà con il vicino.
La tua proprietà è divisa da quella del vicino da un muro, che segna il confine tra i vostri rispettivi fondi. Vorresti costruire una tettoia, da utilizzare come riparo e ricovero di attrezzi. Ma si può fare una tettoia sul muro di confine?
Devi sapere che, in molti casi, il muro di confine si presume comune, ma non sempre è così. Ad esempio, se è stato realizzato interamente in un fondo, appartiene esclusivamente al suo proprietario. Ciò, però, non significa che si può fare quel che si vuole: occorre rispettare determinate distanze dalla proprietà altrui, perché la tettoia è qualificata come una costruzione. Se il muro è di cinta le distanze possono essere derogate.
Vediamo meglio quando e come si può fare una tettoia sul muro di confine in modo legittimo, evitando contestazioni da parte del vicino.
Indice
Muro divisorio tra proprietà: di chi è?
Il muro divisorio è una costruzione che separa fisicamente le proprietà di due fondi tra loro confinanti. Ha, quindi, una funzione di demarcazione e di recinzione. La legge stabilisce una presunzione di comunione del muro divisorio tra i proprietari dei due fondi, quando sorge sul suolo comune e serve, appunto, a dividere le due rispettive proprietà esclusive. Precisamente, il Codice civile [1] dispone che «il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi».
La presunzione di comproprietà del muro non è assoluta, ma può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva, ad esempio se dall’atto di acquisto del terreno, trascritto nei pubblici registri immobiliari, risulta tale appartenenza.
Al contrario, c’è una presunzione di proprietà esclusiva [2] quando «il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo». Il piovente è una sorta di piccolo tetto posto sulla sommità del muro, con la funzione di far scorrere l’acqua piovana. Equivalgono al piovente altre sporgenze, come cornicioni e mensole. Per altri dettagli leggi “Muro divisorio tra proprietà: come funziona“.
Si può costruire sul muro di confine?
Sul muro di confine il Codice civile [3] consente di realizzare “costruzioni in aderenza”, cioè un edificio combaciante da almeno un lato con il muro già presente, purché ciò avvenga «senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente».
Ciò comporta che il nuovo edificio dovrà essere autonomo dal punto di vista strutturale e funzionale, in modo che la demolizione della vecchia costruzione non pregiudichi la nuova (e viceversa). In questi casi, chi vuole costruire in aderenza può prescindere dalla comunione del muro, e quindi farlo senza il consenso del proprietario vicino, purché nel rispetto delle distanze che fra poco ti indicheremo.
Tieni presente che la costruzione in aderenza si differenzia da quella in appoggio, che non è autonoma e necessita del sostegno del muro preesistente, come avviene proprio nel caso di installazione di una tettoia.
Tettoia costruita sul muro di confine: requisiti
La costruzione in appoggio, che è quella necessaria per posizionare una tettoia sul muro di confine, è regolata da una norma del Codice civile [4] che consente al comproprietario di un muro comune di fabbricare in appoggio sul muro immettendovi travi, purché le mantenga a distanza di 5 centimetri dalla superficie opposta, e fatto salvo« il diritto dell’altro comproprietario di far accorciare la trave fino alla metà del muro», nel caso in cui volesse collocare egli stesso un’altra trave in quel punto, oppure «aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino».
Anche l’apposizione di chiavi e catene di rinforzo è soggetta alle stesse distanze; inoltre, chi realizza le opere «è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati». È vietata, invece, ogni opera che comprometta la stabilità del muro «o che in altro modo lo danneggi». Nelle zone sismiche vigono ulteriori prescrizioni limitative, soprattutto per le costruzioni in aderenza che potrebbero impedire le oscillazioni degli edifici necessarie ad ammortizzare le scosse di terremoto.
Tettoia sul muro di confine: le distanze da rispettare
La costruzione di una tettoia fissa e stabile sul muro di confine, anche se rimane aperta e senza pareti di chiusura, deve, inoltre, rispettare le distanze legali minime dalle costruzioni del vicino, pari ad almeno tre metri [5] (i regolamenti locali possono stabilire una distanza maggiore).
A tal fine, però, occorre distinguere i muri di cinta (quelli con altezza inferiore a tre metri) che non sono considerati nel computo della distanza minima [6], a differenza dei muri di contenimento (come quelli necessari per colmare un dislivello del suolo e formare un terrapieno) che invece debbono rispettarla.
Quando il muro di cinta è posto sul confine tra le rispettive proprietà, «può essere reso comune anche a scopo di appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza minore di tre metri». L’altezza del muro si calcola dal suo livello di emersione dal suolo delle facciate visibili. Per approfondire leggi Muro di confine: ok anche senza distanza.
Tettoia su muri divisori tra edifici e cortili
I muri di cui abbiamo parlato finora sono quelli omogenei, cioè che dividono due fondi aventi la stessa natura, ad esempio due giardini o due terreni agricoli. Ma vi sono anche altri tipi di muri di confine, come quelli che dividono un edificio o un altro tipo di fabbricato da un cortile o un terreno.
Riguardo ad essi una nuova sentenza della Corte di Cassazione [7] ha stabilito che il muro divisorio tra un edificio ed un cortile non si presume di proprietà comune, in quanto non divide «due edifici o entità omogenee». Perciò – afferma la Suprema Corte – «la presunzione di comunione del muro, postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l’utilità comune, è vinta dall’accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti». La conseguenza è che il proprietario di quell’area acquisisce automaticamente, per accessione [8], la proprietà delle opere costruite su di essa, come una tettoia appoggiata a quel muro.
note
[1] Art. 880 Cod. civ.
[2] Art. 881 Cod. civ.
[3] Art. 877 Cod. civ.
[4] Art. 884 Cod. civ.
[5] Art. 873 Cod. civ.
[6] Art. 878 Cod. civ.
[7] Cass. sent. n. 28850 del 19.10.2021.
[8] Art. 934 Cod. civ.
Un delirio mi sembra