Si ha diritto a sapere se l’affitto è stato registrato?


L’inquilino ha diritto a sapere se il locatore ha provveduto alla registrazione del contratto di locazione e a ricevere la copia della ricevuta di versamento dell’imposta di registro.
Un nostro lettore ci chiede come avere copia della ricevuta di pagamento della registrazione dell’affitto effettuata dal proprietario dell’appartamento.
Per legge spetta al locatore provvedere alla registrazione dell’affitto. L’inquilino, a sua volta, deve rimborsargli metà dell’importo versato all’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro. A tal fine, cosa potrebbe fare per accertarsi che la spesa è stata effettivamente sostenuta se il locatore non volesse mostrargli la ricevuta di pagamento? Si ha diritto a sapere se l’affitto è stato registrato? Ed in caso di risoluzione anticipata del contratto, l’inquilino può ricevere copia della relativa ricevuta di versamento dell’imposta? Ecco alcuni importanti chiarimenti in merito.
Come anticipato, la legge pone l’obbligo di provvedere alla registrazione in capo al locatore. Deve farla entro 30 giorni dalla firma del contratto. Nei successivi 60 giorni, deve darne prova sia all’inquilino che all’amministratore di condominio affinché quest’ultimo aggiorni il registro dell’anagrafe condominiale (sempre che l’appartamento rientri in un edificio condominiale).
La prova della registrazione dell’affitto deve essere «documentale»: quindi, è necessario che il locatore fornisca all’inquilino la ricevuta di versamento dell’imposta di registro, se questi la richiede. Dunque, l’inquilino ha diritto a sapere se l’affitto è stato registrato e a vedere la relativa ricevuta. E tanto più che questi è tenuto a rimborsare al locatore la metà della spesa sostenuta.
C’è anche un’altra ragione che milita a favore dell’esistenza di un vero e proprio diritto del conduttore a cui il padrone di casa non può sottrarsi. Nonostante l’obbligo di registrazione ricada in prima battuta sul locatore, l’Agenzia delle Entrate consente la registrazione anche all’inquilino. E ciò perché la legge – in particolare l’articolo 17, comma 1, del Dpr 131/1986 (Testo unico imposta di registro) – stabilisce che l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione di beni immobili nonché per le risoluzioni e proroghe degli stessi grava su entrambe le parti contraenti (quindi sia sul locatore sia sul conduttore). Questo significa, in pratica, che se il locatore non versa l’imposta, l’ufficio delle imposte può rivolgere l’integrale richiesta di pagamento anche al solo inquilino, il quale sarà quindi corresponsabile.
Anche in caso di risoluzione consensuale anticipata si ritiene che il locatore sia tenuto a consegnare all’inquilino copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro: e ciò anche se non c’è alcuna norma che lo stabilisca in modo espresso come invece per la registrazione della locazione ad inizio esecuzione del rapporto. Anche in questo caso, a militare per tale tesi vi è l’obbligo del conduttore di partecipare per metà alla spesa sostenuta dal proprietario dell’appartamento.
In tale contesto, se il locatore si rifiuta di consegnare il documento contabile, è opportuno che l’inquilino gli invii una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di costituzione in mora, puntualizzando che:
- in assenza del documento non provvederà al rimborso della metà delle somme spese per la risoluzione;
- in caso di mancato adempimento all’obbligo di pagamento dell’imposta di registro per la risoluzione del contratto, riterrà il locatore responsabile per eventuali sanzioni e danni.
Chiarito questo, nulla vieta all’inquilino di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare l’intervenuto pagamento dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata del contratto. Sul punto, leggi Come ottenere copia del contratto di locazione