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Quando non spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite

21 Ottobre 2021 | Autore:
Quando non spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite

La moglie, a seguito della morte del marito, deve lasciare la casa familiare se questa è intestata a un terzo.

Nel momento in cui muore il marito o la moglie, l’altro coniuge superstite – oltre ad essere erede legittimario e ad aver pertanto diritto a una quota del patrimonio del defunto, a prescindere da quanto contenuto in un eventuale testamento – può pretendere il cosiddetto diritto di abitazione sulla casa familiare: può cioè continuare a vivere in quella che, in precedenza, era stata la casa ove la coppia aveva fissato la propria dimora abituale. Non può però concederla in locazione: se dovesse infatti andare a vivere altrove, perderebbe il diritto di abitazione.

La giurisprudenza ha delineato alcune ipotesi in cui non spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite. Quest’ultimo, pertanto, dovrà fare le valigie e andare a vivere altrove, fermo restando che, se resta nell’immobile senza il permesso degli altri eredi, dovrà versare loro un’indennità per l’occupazione. I proprietari dovranno comunque lasciargli un congruo termine per trovare un altro domicilio, non potendolo sfrattare all’indomani del decesso. 

Una recente ordinanza della Cassazione spiega quando non spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite. Ecco cosa ha detto la Corte.

Quando la casa è in affitto

Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta sia nei confronti dell’immobile di proprietà di entrambi i coniugi sia su quello di proprietà esclusiva del defunto. Non spetta invece sull’appartamento in affitto, proprio perché la titolarità del bene è in capo a soggetto diverso dal defunto. È ovviamente facoltà del locatore proseguire il contratto “volturandolo” a nome del coniuge superstite fino alla scadenza del contratto stesso o anche oltre.

Quando la casa non è adibita a residenza familiare

L’articolo 540 del Codice civile stabilisce che il coniuge rimasto vedovo/a ha diritto di continuare ad abitare in quella che, prima, era la casa coniugale ossia l’immobile adibito a residenza della famiglia, dove cioè la coppia viveva abitualmente per gran parte dell’anno.  

Pertanto, il diritto di abitazione non spetta sulla seconda casa o su quella destinata alle vacanze o ancora su quella ad uso investimento (si pensi a un appartamento affittato a studenti universitari).

Quando una quota della casa è intestata a un’altra persona

Come anticipato, il diritto di abitazione spetta solo sulla casa in comunione dei coniugi o di proprietà del defunto. Se anche una quota dovesse essere di proprietà di un terzo, il diritto di abitazione è escluso in partenza. In tal caso, al coniuge superstite va attribuito l’equivalente in denaro del diritto di abitazione sulla quota dell’immobile di proprietà del coniuge defunto.

Risultato: il coniuge superstite non ha il diritto di abitazione sulla casa familiare in comproprietà con terzi ma può vantare il diritto a un indennizzo.

L’utilizzatore è anche tenuto a versare un indennizzo agli altri coeredi comproprietari se ha fatto un uso esclusivo dell’immobile senza il loro consenso. È quanto chiarito dalla Cassazione [1]. Vedi anche Coniuge superstite: può abitare nella casa di proprietà altrui?

La Suprema Corte ha ricordato che la locuzione «di proprietà del defunto o comuni» usata dal secondo comma dell’articolo 540 del Codice civile, va interpretata in senso stretto. Il legislatore, prevedendo l’ipotesi della casa comune, si è riferito esclusivamente alla comunione con l’altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi. Pertanto, ove il comproprietario sia un terzo, non possono verificarsi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione. In altri termini, intanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l’esigenza abitativa e, se questa non può soddisfarsi perché l’immobile appartiene anche a estranei, il diritto di abitazione non nasce. Ne consegue, pertanto, che non è possibile nemmeno chiedere l’equivalente monetario. 

In merito invece all’obbligo di pagare un indennizzo agli altri coeredi, la Cassazione ha affermato che l’utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l’uso, determina un danno risarcibile.


note

[1] Cass. ord. n. 29162/21 del 20.10.2021.

Autore immagine: depositphotos.com


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