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Cartelle pre-Covid: niente pignoramento senza intimazione

21 Ottobre 2021 | Autore:
Cartelle pre-Covid: niente pignoramento senza intimazione

Per i carichi notificati da più di un anno è necessario l’atto che chiede il pagamento entro cinque giorni, altrimenti l’esecuzione forzata è illegittima.

La ripresa dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo lo stop forzato a causa della pandemia può far pensare a chi sapeva di essere in debito con il Fisco che da un momento all’altro arrivi l’atto di pignoramento e perda la casa o qualche altro bene. In realtà, serve ricordare che le cose non stanno esattamente così.

C’è un decreto del presidente della Repubblica risalente al 1973, tuttora in vigore [1], che va rispolverato per l’occasione e che stabilisce l’obbligo di inviare al contribuente l’atto di intimazione di pagamento di quanto dovuto entro cinque giorni nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata notificata da più di un anno. In parole più semplici: se oggi ricevi la cartella e il pignoramento non avviene entro 365 giorni, l’Agenzia della riscossione è tenuta a mandarti l’atto di intimazione prima di procedere al pignoramento.

Il fatto è che tutto è rimasto fermo a causa del Covid dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto scorso. Il che significa che dalla notifica delle ultime cartelle è passato ben più di un anno. A tal proposito, il ministero dell’Economia ha appena ricordato in Parlamento che, in caso di sospensione dei pagamenti per eventi eccezionali, sono prorogati tutti i termini di decadenza e prescrizione, anche in materia di riscossione, per un periodo corrispondente a quello di sospensione.

Ciò nonostante, il termine di un anno tra la notifica della cartella ed il pignoramento, indicato nel citato Dpr, non può ritenersi incluso in questa proroga, visto che si tratta di un caso troppo specifico. In sostanza: per le cartelle pre-Covid, cioè quelle notificate prima dell’8 marzo 2020, sarà necessario l’invio da parte dell’Ader della notifica dell’atto d’intimazione.

Attenzione, però: tale atto è obbligatorio in caso di pignoramento ma non di fermo amministrativo di un veicolo o di un’ipoteca, dato che non sono espropriabili e che sono, comunque, oggetto di un preavviso di 30 giorni.

Il meccanismo per arrivare dalla cartella esattoriale al pignoramento, passando per l’atto d’intimazione (simile ma diverso dalla cartella) funziona in questo modo. Prima viene notificata la cartella esattoriale, dopodiché può partire la procedura finalizzata al pignoramento. Vanno, però, rispettati dei tempi: tra la notifica della cartella ed il pignoramento non deve trascorrere più di un anno. In caso contrario, ed in assenza di un atto di esecuzione forzata, il riscossore deve inviare al debitore una nuova notifica, cioè l’atto di intimazione di pagare di quanto dovuto entro cinque giorni. In pratica, come la cartella che era stata ricevuta a suo tempo, si tratta di un «invito» a saldare il debito per evitare l’esecuzione forzata.

Perché è importante ricordare e tenere a mente questo meccanismo? Perché senza l’atto di intimazione di pagamento della cartella ricevuta più di un anno fa, il pignoramento sarebbe illegittimo e, pertanto, contestabile davanti a un giudice.

Non solo: una volta ricevuto l’atto d’intimazione, il pignoramento deve avvenire entro un anno dalla notifica. Altrimenti, si ricomincia da capo: l’Agenzia della Riscossione dovrà inviare una nuova intimazione di pagamento e procedere entro un anno e così via.


note

[1] Art. 50 Dpr n. 602/1973.


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