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Incidente causato da animali da cortile: chi paga?

22 Ottobre 2021 | Autore:
Incidente causato da animali da cortile: chi paga?

Chi ha la responsabilità di un sinistro quando sbuca all’improvviso davanti all’auto una gallina o una pecora? Il gestore della strada ha qualche colpa?

Credevi di avere chiuso bene il cancelletto del pollaio. Credevi di averlo fatto finché la Polizia ha bussato alla tua porta: «Sono sue queste due galline?», hanno chiesto i due agenti tenendo ciascuno un pennuto in mano. Controlli. In effetti, te ne mancano due. «Sì, perché?», hai risposto mentre ti domandavi cosa diavolo fosse successo. «Perché hanno appena attraversato la statale e un automobilista, per evitarle, è finito contro un albero». E adesso? Avresti voluto chiederlo ma temevi la risposta. È tua la responsabilità perché le galline ti sono scappate via e sono arrivate fino alla strada, dove un’auto se le è trovate davanti all’improvviso e, non volendo investirle, si è schiantato contro una pianta? Oppure è dell’Anas che, sapendo dell’allevamento, avrebbe dovuto recintare i margini della strada di cui è gestore per impedire l’accesso delle galline? Non è che l’automobilista correva troppo ed è sbandato per quello? Alle mille domande che ti sono passate per la testa se ne aggiunge un’altra, quella definitiva: in caso di incidente causato da animali da cortile, chi paga?

Trovi la risposta in una recente sentenza del tribunale di Lecce, che richiama le norme contenute nel Codice civile a proposito di danni provocati da cose in custodia e di caso fortuito. Vediamo.

Attraversamento animali: cosa dice la normativa?

Due i passaggi del Codice civile da tenere in considerazione per arrivare a capire chi paga in caso di incidente causato da animali da cortile. Il primo, l’articolo che parla delle eventuali colpe per un danno causato da cose in custodia. Dice la normativa, appunto, che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» [1]. Necessario, a questo punto, specificare che il custode è il soggetto che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, che si tratti di un potere di diritto o anche solo di fatto.

Il secondo articolo del Codice che ci interessa è quello successivo in cui si legge: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito» [2].

Qui, rispetto all’altro passaggio, ci sono degli elementi nuovi: si parla specificamente di un animale tenuto in custodia, che si tratti delle proprie galline, del cane affidato per qualche ora dal vicino o di un gatto «smarrito e fuggito», come recita la norma. In qualsiasi caso, a rispondere del danno è la persona che tiene in custodia l’animale, indipendentemente dal motivo per cui se n’è preso cura.

Poi, c’è un elemento che accomuna i due articoli del Codice civile: è quello che esclude in entrambi i casi la responsabilità del custode della cosa che ha provocato il danno quando c’è «il caso fortuito». Il significato di questo concetto lo spiega la Cassazione in questo modo: «In ambito di responsabilità da cose in custodia […]si richiede per l’integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» [3]. In altre parole, e per fare un esempio estremo, se un fulmine spacca la recinzione in legno che rinchiude gli animali, un maialino scappa via spaventato e si presenta all’improvviso in mezzo alla strada, si può parlare di fatto imprevedibile ed eccezionale, cioè di caso fortuito.

Incidente per attraversamento di animali: di chi è la colpa?

Prendiamo come esempio la citata sentenza del tribunale di Lecce [3]. Il giudice pugliese ha esaminato il caso di un automobilista che ha chiesto il risarcimento del danno causato dall’impatto tra la sua auto e una pecora che, all’improvviso, ha attraversato la strada proprio mentre l’uomo vi arrivava con la sua macchina. Secondo il conducente, a pagare doveva essere il gestore della strada (in questo caso, l’Anas) poiché non aveva recintato a dovere i margini della carreggiata per impedire l’attraversamento di animali, che fossero selvatici, da cortile o di compagnia.

Non è così. Il tribunale leccese, richiamando il Codice civile, ricorda che ciascuno è responsabile del danno creato da quello che ha in custodia. Non da ciò che gli altri devono custodire, cioè gli animali. In buona sostanza, l’ente proprietario della strada dovrebbe risarcire il danno se l’automobilista fa un incidente perché c’è una buca in mezzo alla carreggiata che sembra una voragine o perché non c’è l’adeguata segnaletica orizzontale e verticale che avverta di un pericolo imminente. Ma non perché una pecora sbuca da dietro una pianta proprio mentre un’auto transita in quel punto.

Anzi, per l’Anas – si legge ancora nella sentenza – si tratta di un caso fortuito poiché non poteva prevedere che l’animale scappasse dal controllo del suo proprietario. Semmai, quindi, la responsabilità bisognerebbe cercarla nell’allevamento da cui è fuggito l’animale, verificando se il padrone della bestiola ha adottato tutti i provvedimenti del caso affinché l’ovino non riuscisse a «darsela a zampe levate». Se non addirittura nello stesso danneggiato, appurando se la condotta al volante e la velocità a cui circolava erano compatibili con il caso fortuito, cioè se l’incidente era davvero inevitabile e imprevedibile rispettando il limite di velocità.


note

[1] Art. 2051 cod. civ.

[2] Art. 2052 cod. civ.

[3] Trib. Lecce sent. n. 2331/2021.

[4] Cass. sent. n. 26524/2020.

Autore immagine: canva.com/


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