Prelievo conto corrente cointestato dopo morte


Cosa succede alla morte di un cointestatario del conto corrente: la possibilità di prelievo dal conto e il blocco della banca.
Sono numerose le questioni giuridiche da affrontare in caso di prelievo dal conto corrente cointestato dopo la morte di uno dei due cointestatari. Innanzitutto, bisogna verificare se il prelievo stesso è lecito o se invece incontri il blocco della banca o si scontri con i diritti degli altri eredi. In secondo luogo, c’è da verificare se quest’atto possa avere delle ripercussioni in sede di accettazione e divisione dell’eredità.
Cerchiamo di fare il punto della situazione e di vedere come la legge disciplina il prelievo dal conto corrente cointestato dopo la morte di uno dei titolari.
Indice
Alla morte il conto corrente si estingue?
Alla morte del correntista la banca non può chiudere il conto corrente. Il contratto succede in capo agli eredi che subentrano in tutte le situazioni attive e passive del defunto. In pratica, se questi ha lasciato debiti con l’istituto di credito, a pagare dovranno essere coloro che accetteranno la sua eredità (e solo a partire da tale momento, non prima); viceversa se, al decesso del titolare, il conto presenta un saldo attivo esso andrà diviso tra gli eredi secondo le rispettive quote.
Tali regole valgono a maggior ragione nel caso del conto corrente cointestato: di esso andrà in successione solo la parte intestata al defunto (il 50%, in assenza di patti diversi) mentre l’altra resterà in capo al cointestatario.
Il cointestatario può fare un prelievo dopo la morte?
In linea generale, alla morte del correntista unico la banca congela il conto corrente in attesa che gli eredi presentino la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Solo con una copia di tale documentazione la banca procede a liquidare le varie quote in capo a ciascun erede secondo le rispettive percentuali. Non è un abuso ma un’espressa previsione di legge.
Nel caso di cointestazione del conto corrente “a firma disgiunta“, dopo la morte di uno dei contitolari, il cointestatario superstite può continuare a utilizzare separatamente il conto corrente. E ciò in virtù del fatto che questi ne è titolare. Difatti, la cointestazione di un conto corrente implica la regola della cosiddetta solidarietà attiva: la banca è tenuta a corrispondere le somme depositate sul conto a ciascun correntista, indipendentemente dalla rispettiva quota.
Si verifica dunque una successione nel contratto per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare a fare prelievi dal conto o a versare su di esso il proprio stipendio o la pensione [1], anche senza dover prima presentare la dichiarazione di successione. Leggi sul punto Addio blocco del conto corrente in caso di morte.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che in queste ipotesi vi è una solidarietà per il credito come per il debito, anche se il denaro è immesso sul conto da uno solo dei cointestatari [2]. Quindi, per effetto della solidarietà attiva, il saldo rientra nella libera disponibilità di tutti i cointestatari [3], fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per chi, non cointestatario, intende fare prelievi.
Cosa comporta un prelievo dal conto corrente cointestato?
Il cointestatario che fa un prelievo dal conto cointestato sta manifestando tacitamente la volontà di accettare l’eredità. Pertanto:
- non potrà più rinunciare all’eredità;
- sarà, per l’effetto, tenuto a rispondere dei debiti del defunto secondo la propria quota di eredità.
Se gli altri eredi rilevano che il cointestatario ha prelevato più della propria quota sul saldo del conto potranno agire nei suoi confronti (e non già contro la banca) per ottenere la restituzione degli importi. È da escludere però la possibilità di una querela per appropriazione indebita.
note
[1] Cass. ord. n. 7862/21 del 19.03.2021, sent. n. 15231/2002.
[2] Cass. sent. n. 4496/2010.
[3] Sulla questione è intervenuta una decisione del collegio di coordinamento dell’Abf, l’arbitro bancario finanziario (n. 5305/2013), che ha risolto il dubbio dell’incidenza – in queste ipotesi – della normativa fiscale. Ci si riferisce all’articolo 48, commi 3 e 4, del Dlgs 346/1990 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni). Questa norma non incide sulla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del Codice civile, ma impone la preventiva presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della “dichiarazione negativa” (con la quale si dichiara che non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione). Tale adempimento – ad avviso dell’Abf – costituisce una condizione senza la quale la banca può opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato a esigere la liquidazione del saldo del conto corrente di relativa spettanza.