Lavoro in nero: controlli e sanzioni


Poteri più incisivi all’Ispettorato del lavoro dopo la riforma: la maxisanzione, la diffida obbligatoria, la sospensione dell’attività e i rischi fiscali del lavoro irregolare.
Il nuovo decreto legge n. 146/2021 contiene nuove norme in materia di sicurezza del lavoro e di contrasto del lavoro irregolare attribuendo ulteriori all’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro).
All’esito della riforma, ecco qual è il nuovo quadro in merito ai controlli e sanzioni per il lavoro in nero.
Indice
Cos’è il lavoro in nero?
Quando si parla di lavoro irregolare (meglio conosciuto come lavoro in nero) ci si riferisce all’impiego di personale in forma occulta e, quindi, in assenza degli adempimenti previsti dalla legislazione lavoristica come ad esempio l’assunzione di personale senza l’effettuazione della comunicazione preventiva ai centri per l’impiego.
Controlli lavoro in nero
Il controllo del lavoro irregolare viene effettuato dagli uffici ispettivi dell’Inps e dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’iniziativa può scattare d’ufficio o su segnalazione (anche dello stesso dipendente irregolare).
Il riscontro della presenza di dipendenti in nero avviene durante gli accessi nei luoghi di lavoro (aziende, uffici, studi, negozi, cantieri, ecc.), mediante la rilevazione del personale fisicamente presente e la conseguente verifica del corretto adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi fiscali derivanti dalla sua posizione e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in tema di lavoro. Una volta accertata la presenza di lavoratori irregolari, i controlli riguardano la natura del rapporto di lavoro, le mansioni, la durata dell’impiego e la quantificazione delle retribuzioni corrisposte.
Rischi fiscali del lavoro in nero
Il lavoro in nero si concretizza, dal punto di vista fiscale, nella violazione degli obblighi formali e sostanziali del sostituto d’imposta.
In particolare, poiché il lavoro in nero è generalmente basato su una gestione finanziaria extra-contabile, necessaria per corrispondere gli stipendi al personale dipendente attraverso canali non ufficiali, il suo riscontro rappresenta anche un sintomo dell’occultamento di reddito; da ciò consegue che, in presenza di elementi indicativi della presenza di lavoratori in nero, le somme relative potranno essere considerate quali presunzioni gravi, precise e concordanti di corrispondenti ricavi conseguiti, parimenti, in nero.
Del lavoro in nero però risponde anche il dipendente il quale percepisce un reddito al lordo della ritenuta che dovrebbe invece effettuare il datore di lavoro. Questo significa che sarà ben possibile un accertamento fiscale nei confronti del lavoratore con il recupero a tassazione delle somme che questi avrebbe altrimenti dovuto versare allo Stato.
Sanzioni lavoro in nero
Il datore di lavoro che occupa personale “in nero” (lavoratori subordinati impiegati senza preventiva comunicazione di assunzione) è soggetto alla maxisanzione, con eccezione solo dei datori di lavoro domestico.
L’irrogazione della maxisanzione spetta agli uffici territoriali dell’Inl (e non agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) anche quando i provvedimenti sanzionatori derivano da verbali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di irrogazione della maxisanzione non si applicano le altre sanzioni amministrative ordinarie previste in caso di mancate comunicazioni obbligatorie. Restano ferme le altre sanzioni previste dalla normativa in vigore, tra cui quella per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili.
La misura della maxisanzione è commisurata ai giorni di effettivo impiego nel lavoro irregolare. In particolare, in caso di:
- omissione o inesattezza relativa alla comunicazione al lavoratore degli elementi del contratto individuale di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da € 260 a € 1.290;
- mancata comunicazione di assunzione al ministero del Lavoro nei casi in cui non è applicabile la maxisanzione scatta la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato;
- maxisanzione per lavoro sommerso:
- impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni: da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare;
- impiego effettivo del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni: da € 3.600 a € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare;
- impiego effettivo del lavoratore oltre 60 giorni: da € 7.200 a € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare.
La diffida obbligatoria
Prima dell’irrogazione delle sanzioni per lavoro in nero, gli ispettori devono notificare al trasgressore la diffida a regolarizzare il lavoro. L’emanazione della diffida è condizione di procedibilità per l’irrogazione delle relative sanzioni.
La diffida deve prevedere:
- la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno) o un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi. A tal fine non è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente (a tempo indeterminato o a termine);
- il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per almeno 3 mesi, al netto del periodo di lavoro prestato “in nero”, che andrà comunque regolarizzato. Il contratto, infatti, decorre dal primo giorno di lavoro “nero”, mentre il periodo di 3 mesi utile all’adempimento della diffida deve essere conteggiato dalla data dell’accesso ispettivo.
In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro (o l’eventuale obbligato in solido) è ammesso al pagamento della sanzione – entro 15 giorni dal termine fissato per la regolarizzazione (45 dalla notifica del verbale) – nella misura pari al minimo previsto dalla legge o a 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa.
La sospensione dell’attività
Oltre alle sanzioni appena viste, l’impiego di personale “in nero” può essere punito con il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione, adottato dal personale ispettivo (INL, INPS e INAIL).
La riforma ha modificato le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
In particolare, la sospensione può essere disposta quando il numero dei lavoratori irregolari è pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Non è più richiesta alcuna «recidiva» ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.