Filmare e fotografare la polizia: sequestro del cellulare è lecito?


Si possono fotografare e filmare gli agenti della polizia che pertanto non possono pretendere la consegna dello smartphone e sequestrarlo.
Se dovessi assistere ad una operazione di polizia compiuta in violazione della legge saresti legittimato a riprendere la scena con il tuo smartphone in modo da sporgere denuncia o diffondere il filmato? E se il pubblico ufficiale dovesse avvicinarsi a te e pretendere la consegna del tuo dispositivo, giustificando tale atto con i poteri che la legge gli attribuisce, saresti tenuto ad obbedire? In altri termini, nel caso in cui decidessi di filmare o fotografare la polizia, è lecito il sequestro del cellulare?
Ecco cosa prevede la nostra legge.
Indice
Si può fotografare o filmare un poliziotto?
Secondo il Garante della Privacy [nota n. 14755 del 5.06.2012] è lecito fotografare o filmare un poliziotto purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’agente deve trovarsi nell’esercizio delle pubbliche funzioni, anche se in borghese: non si può quindi fotografare o filmare un agente nell’ambito della sua vita personale;
- l’operazione di polizia non deve essere coperta da segreto istruttorio;
- non devono essere ripresi anche i volti dei cittadini o le targhe dei relativi mezzi coinvolti nelle operazioni di polizia (si pensi a un automobilista fermato e multato per eccesso di velocità);
- la foto o il video non devono essere diffusi o condivisi su Internet. Il file quindi non può essere inoltrato tramite una chat né può essere pubblicato su un social network.
Le stesse considerazioni valgono anche per le registrazioni audio.
L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad un quesito postogli dal ministero dell’Interno relativo alla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete delle immagini riprese da privati nel corso di controlli della Polizia Stradale, ha precisato che «i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica».
A queste condizioni è anche possibile riprendere dall’esterno l’edificio della stazione della polizia o della Guardia di Finanza. Allo stesso modo, è possibile filmare gli agenti intenti ad effettuare controlli o repressione di manifestazioni di piazza, a condizione che venga rispettata anche la privacy dei dimostranti.
Pubblicazione su Internet e condivisione di immagini della polizia
La diffusione delle foto o dei filmati ritraenti la polizia mentre svolge le proprie funzioni sono lecite solo nella misura in cui gli agenti non siano riconoscibili né lo siano le targhe dei veicoli sui quali questi operano. Questo perché, anche se non ci sono norme che vietino di filmare o fotografare le forze di polizia o le altre autorità, dall’altro lato bisogna comunque fare i conti con le disposizioni della privacy applicabili a qualsiasi altro cittadino. A riguardo è bene ricordare che il Regolamento Ue sulla privacy (il cosiddetto GDPR) vieta il trattamento dei dati, a meno che non vi sia il consenso degli interessati o un obbligo di legge, o di contratto, o la necessità, per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di raggiungere delle finalità istituzionali.
Quindi, prima di pubblicare una foto o un video di un agente che svolge le proprie funzioni, bisogna oscurare i volti e le targhe.
Tali divieti valgono, a maggior ragione, per riprese, scatti di foto e registrazioni audio o video eseguiti all’interno di un comando di polizia o di una caserma.
Sequestro dello smartphone: è legittimo?
Posta la legittimità della condotta di chi fotografa o fa video alla polizia, gli agenti che si accorgano di ciò non possono ordinare la consegna del cellulare o del dispositivo utilizzato per disporne il sequestro. Non almeno fino a quando il contenuto non venga pubblicato o diffuso, così concretizzandosi il reato.
L’unico potere attribuito alla polizia è di identificare il soggetto autore della ripresa o della foto, imponendogli di fornire le proprie generalità, obbligo a cui questi non può sottrarsi. Ma da ciò non può derivare alcuna segnalazione o denuncia, non potendosi ritenere tale comportamento un illecito.
Pertanto, finché non vi è la diffusione delle riprese audio/video, non si può effettuare il sequestro dello strumento di registrazione (telefonino o altro), perché non sussiste appunto un fatto reato.
Va precisato che il GDPR, è cogente per tutte le tipologie di attività pubbliche e per le attività imprenditoriali, ma non va a regolamentare la vita del singolo cittadino.
Il soggetto privato, può liberamente autodeterminarsi oltre che contenersi, sull’uso delle immagini audio/video in suo possesso, fatta eccezione per la possibile estensione a un ristretto numero di persone, pur sempre in forma riservata.