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Decreto ingiuntivo del condomino: basta la delibera dell’assemblea?

22 Ottobre 2021 | Autore:
Decreto ingiuntivo del condomino: basta la delibera dell’assemblea?

Debiti condominiali: per l’approvazione basta il verbale della riunione di condominio che approva il consuntivo dell’amministratore?

Quando si tratta di debiti condominiali, il giudice emette, su richiesta dell’avvocato nominato dall’amministratore, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del condòmino moroso. Per l’emissione di tale ordine di pagamento basta la produzione del verbale della delibera che approva il bilancio consuntivo. Tale documento contiene l’elencazione delle quote non riscosse nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. Di qui il dubbio di molti: può una votazione assunta a maggioranza far sorgere un debito nei confronti del condominio? Per il decreto ingiuntivo del condominio basta la delibera dell’assemblea? Sul punto, si è più volte espressa già la Cassazione [1]. Ecco cosa prevede la legge e come questa è interpretata dalla giurisprudenza.

Valore della delibera di approvazione del consuntivo e decreto ingiuntivo condominiale

La legge subordina l’emissione del decreto ingiuntivo a una prova scritta. La prova può essere costituita anche da un documento di provenienza dal creditore, come succede ad esempio per i debiti derivanti da rapporti commerciali per i quali è sufficiente la fattura del fornitore. 

Allo stesso modo, la delibera dell’assemblea di condominio che approva il bilancio consuntivo e da cui emergono tutti i debiti di ciascun condòmino può costituire un valido documento per un’azione di recupero crediti: sia di quelli della gestione corrente che di quelle passate. Essa è quindi un atto capace di dare pieno e legittimo fondamento a un’ingiunzione di pagamento. Resta ferma – come vedremo a breve – la possibilità del debitore di proporre un’opposizione, ma nelle forme e nei tempi indicati dalla legge.

È sufficiente pertanto che, nel consuntivo, vengano elencati tutti i debiti del condominio, anche quelli relativi alle annualità pregresse – in modo da portarli “a nuovo” – per giustificare l’emissione di una condanna da parte del giudice.  

Contestazione della delibera di approvazione del consuntivo 

Per evitare che il condòmino moroso sia soggetto all’arbitrio della maggioranza – che potrebbe deliberare a suo danno dei debiti inesistenti – l’articolo 1137 del Codice civile gli lascia comunque la possibilità di impugnare la delibera condominiale entro 30 giorni dalla sua approvazione o, in caso di assenza, dalla comunicazione del relativo verbale. 

Tale impugnazione elimina ogni validità di prova alla delibera documentale, e quindi anche al relativo consuntivo, impedendo l’emissione del decreto ingiuntivo.

Vien da sé però che se il condomino non contesta il verbale dell’assemblea entro i 30 giorni, implicitamente dichiarando di non avere motivi di censura contro di esso, non potrà poi dolersi del decreto ingiuntivo e impugnare quest’ultimo. L’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, in assenza di una contestazione del verbale di assemblea, sarebbe illegittima e non potrebbe essere accolta dal tribunale. 

In sintesi, il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condòmino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato.

Cosa succede, invece, se il condòmino moroso non impugna il verbale con cui si approva il consuntivo che conferma la sua posta di debito? Ebbene, «il consuntivo approvato e non contestato, costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso» [2].

In buona sostanza, «dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio».


note

[1] Cass. sent. n. 27849/21 del 12.10.2021.

[2] Cass. sent. n. 7741/2017; n. 3847/2021; C. App. Milano sent. n. 1906/2021.


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