Controllore può fotografare il passeggero senza biglietto?


Legittime le foto e i video fatti dai controllori su treni e autobus pubblici ai passeggeri privi di carta d’identità o altro documento di riconoscimento?
A quanto pare, anche i controllori di treni e autobus hanno iniziato ad avvalersi degli smartphone per scattare fotografie. Ma in questo caso l’oggetto dello scatto è il passeggero senza biglietto privo di documenti di riconoscimento. E ciò al fine di contrastare il fenomeno sempre più diffuso della dichiarazione di false generalità. In questo modo, tramite il supporto fotografico e l’eventuale ausilio dei social network, è possibile identificare il soggetto in questione anche in un momento successivo e contestare il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale. Ma è lecito tale comportamento? Un controllore può fotografare il passeggero senza biglietto?
Sul punto non esiste una normativa specifica ma ci sia consentito esporre i nostri pareri in forma dubitativa, sia da un versante che dall’altro. Esistono infatti ragionamenti che militano a favore di una soluzione ed altri in favore di quella opposta. In attesa di maggiori chiarimenti, soprattutto da parte del Garante della privacy, è quindi bene prendere una posizione prudente su un argomento che, sino ad oggi, non è mai stato trattato.
Indice
Il controllore non può fotografare i passeggeri senza biglietto
Iniziamo dalla tesi secondo cui il controllore non sarebbe legittimato a fare la fotografia al volto dei passeggeri che, senza biglietto, sono anche sprovvisti di documenti di riconoscimento.
Sicuramente, la presenza su treni e autobus del cartello con l’avviso all’utenza del fatto che i controllori possono fotografare i volti dei passeggeri senza documenti non può rendere lecito un comportamento che non lo è.
Non è corretto neanche il richiamo – che su tali cartelli è possibile rinvenire – all’articolo 13 della legge 689/1981. Tale norma, che si applica in generale agli accertamenti delle violazioni amministrative (come appunto l’utilizzo dei mezzi pubblici senza biglietto), consente agli organi addetti al controllo di «procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica».
La disposizione fa esplicito riferimento alle foto di cose e luoghi e non anche di persone. L’esempio tipico è quello della Polizia che, intervenuta sul luogo di un sinistro stradale, al fine di redigere il verbale e verificare con attenzione le responsabilità dei conducenti, fotografi le auto coinvolte nello sconto e le relative targhe.
Del resto, il concetto di «rilievo» cui si riferisce la norma ha sempre ad oggetto oggetti inanimati e non anche i volti delle persone.
Esiste poi l’articolo 349 del Codice di procedura penale in forza del quale la polizia giudiziaria «procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti». Anche questa norma non può essere applicata al controllore: innanzitutto perché non è un agente di polizia giudiziaria (tanto più se si tratta di dipendente di società privata) e, in secondo luogo, perché le sue indagini non sono rivolte ad accertare la commissione di un reato ma di un semplice illecito amministrativo.
A militare ancora a favore della tesi dell’illegittimità delle foto scattate dai controllori vi sono le questioni legate al rispetto della normativa sulla privacy. Innanzitutto, il viaggiatore deve poter sapere chi è il titolare del trattamento dei dati, come e per quanto tempo le immagini vengono conservate, come visionarle e chiederne la cancellazione. Tutti adempimenti che richiedono la trasparenza nei confronti del cittadino e, il più delle volte, il nulla osta del Garante della privacy o quantomeno la comunicazione dell’attività, coinvolgendo l’immagazzinamento dei dati di soggetti privati.
Chi assicura che per la foto non venga usato il cellulare privato del controllore e non quello di servizio? Come verrà trattato il dato personale e con quali misure di sicurezza?
Tutte queste domande – che legittimamente il cittadino può e deve porsi – non possono trovare risposta né nel cartello esposto sul mezzo pubblico né in una normativa apposita che, al momento, non esiste.
Ecco perché, secondo tutte queste interpretazioni, il controllore non può fotografare il passeggero senza biglietto, anche se al solo fine di prevenire la commissione di un reato, quello di false attestazioni al pubblico ufficiale o all’incaricato del pubblico servizio.
Il controllore può fare foto ai passeggeri senza documenti
Analizziamo ora l’opposta tesi che, di certo, ha numerosi punti altrettanto – se non maggiormente – convincenti rispetto alla prima interpretazione.
Il controllore può fare foto ai passeggeri senza biglietto che non danno le proprie generalità in quanto non contrario alla normativa sulla privacy. Questo perché:
- l’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento Ue sulla Privacy (il GDPR) afferma che il trattamento dei dati personali è lecito quando «è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento»;
- il controllore è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e, in quanto tale, è dotato di poteri autoritativi e certificativi connessi all’accertamento delle violazioni in materia di trasporti (Cass. sent. n. 45465/2018), tant’è che chi dichiara false generalità commette reato (art. 495 Cod. pen.);
- l’art. 13 L. n.689/1981 ha una formulazione disgiuntiva (lo prova la virgola posta dopo «ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora» che separa tale frase dalla successiva precisazione «a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica»);
- sotto altro profilo potrebbe anche ritenersi che il trattamento sia lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) Regolamento Ue GDPR («è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte», cioè il contratto di trasporto, ai fini di ottenere il pagamento del biglietto e la fornitura dei dati in caso di mancanza di titolo di viaggio);
- se il passeggero, richiesto dal controllore, non dichiara le proprie generalità commette il reato di cui all’art. 651 Cod. pen. E allora la foto serve alla sua identificazione;
- il cittadino/passeggero avrebbe comunque i diritti previsti dal Codice sulla privacy per sapere come e da chi verranno trattati i suoi dati (come verrà utilizzata la foto, con comparazione in banche dati o utilizzo di software, ecc., e per quanto tempo verrà conservata negli archivi);
- anche se un passeggero dovesse denunciare il controllore che lo ha fotografato per trattamento illecito di dati personali, abuso di potere o qualsiasi reato, non potrebbe essere condannato perché opera la scriminante dell’adempimento di un dovere art 51 Cod. pen.
Quando il controllore potrebbe fare foto ai passeggeri?
C’è una via di mezzo tra queste due tesi? Ci sono degli elementi che tra il nero e il bianco danno una sfumatura di grigio e consentono al controllore di fare foto ai passeggeri senza documenti solo a certe condizioni e senza violare alcuna legge o le disposizioni sulla privacy? Ecco una possibile sintesi tra le due interpretazioni contrapposte che abbiamo appena visto:
- è legittimo il trattamento di un’immagine per motivi di giustizia o di polizia ma è necessario tenere in considerazione il modo in cui avviene il trattamento dei dati dei cittadini;
- il controllore di un mezzo pubblico non è un poliziotto ma può inoltrare l’immagine scattata al titolare del trattamento dei dati affinché sia opportunamente tutelata;
- il controllore non può in alcun modo divulgare l’immagine scattata;
- il passeggero ha il diritto di sapere chi è il titolare del trattamento dei dati; quest’ultimo ha il dovere di fornire ai passeggeri l’adeguata informativa nel caso in cui sia prevista l’acquisizione della loro immagine;
- il controllore, come detto, non è titolare del trattamento dei dati ma solo un incaricato del trattamento; ciò significa che, prima di scattare una foto a un passeggero, dovrà ricevere l’atto di nomina, poiché non può trattare tali dati «se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento», come impone l’art. 29 del GDPR;
- è possibile perseguire l’interesse del titolare del trattamento dei dati sono se non lede le libertà, i diritti fondamentali ed i legittimi interessi del cittadino coinvolto, cioè: il passeggero deve attendersi il corretto trattamento dei suoi dati ma deve anche prevedere che se sale su un mezzo pubblico senza biglietto può essere multato o segnalato in qualsiasi momento;
- prevalgono i princìpi di minimizzazione e di proporzionalità del trattamento: va conservata la minor quantità possibile di dati e solo quelli che servono in rapporto alla tipologia del trattamento e alla finalità da perseguire.
Come si riassume, in senso pratico, tutto questo? L’estrema sintesi ci dice che il controllore si dovrebbe limitare a multare il passeggero senza biglietto senza fotografarlo. Nel caso in cui il viaggiatore non abbia un documento e il controllore decida di fotografarlo per una successiva identificazione, dovrebbe anche dimostrare di avere messo in atto ogni possibile comportamento volto a far vedere che quel trattamento dei dati era necessario.
La soluzione migliore, in ogni caso, di fronte alla mancata possibilità di identificare il passeggero abusivo sarebbe quella di chiamare le forze dell’ordine o, al limite, fotografarlo in caso di fuga.
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