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Autovelox senza avviso nell’auto della polizia: è valido?

24 Ottobre 2021 | Autore:
Autovelox senza avviso nell’auto della polizia: è valido?

L’obbligo di presegnalazione sancito dal Codice della strada non può essere derogato dai decreti ministeriali. Senza cartello e display luminoso la multa è nulla.

Sei stato beccato dalla Polizia in flagrante per eccesso di velocità. Ma non con un autovelox o un tutor: hai incrociato un’autopattuglia che aveva montato al suo interno uno Scout Speed, il dispositivo elettronico che è in grado di rilevare la velocità in modo automatico, anche con i veicoli in movimento. Però non eri consapevole della presenza dell’apparecchio su quel tratto di strada: non c’era nessun cartello indicatore e la volante non aveva nessun dispositivo luminoso di avvertimento. Ora, con il verbale in mano e la multa salata da pagare, ti chiedi se avevi o no il diritto di essere preavvertito, in modo da poter regolare meglio la tua condotta di guida e decelerare. L’autovelox senza avviso nell’auto della polizia è valido?

Finalmente, la risposta definitiva a questa domanda è arrivata con l’autorevole voce della Corte di Cassazione [1], che sinora non si era mai occupata del caso. Questa pronuncia era molto attesa e il verdetto della Suprema Corte è chiaro: lo Scout Speed va segnalato in anticipo perché così prevede il Codice della strada, mentre i vari decreti ministeriali attuativi che si sono susseguiti negli anni, come il decreto Bianchi del 2007 e il decreto Delrio del 2017, non possono stabilire una regola diversa o addirittura opposta, escludendo l’obbligo di presegnalazione che è stabilito dalla legge.

Dunque, gli Scout speed che operano senza preventiva segnalazione sono illegittimi e le multe elevate attraverso essi sono nulle. Ora, siccome la questione tocca da vicino le tasche degli automobilisti, vediamo meglio quando, come e perché lo Scout Speed deve essere segnalato in anticipo.

Scout Speed: cos’è e come funziona?

Lo Scout speed è un dispositivo elettronico di rilevamento della velocità. Funziona in modo analogo ad un autovelox, con la differenza che è in movimento: opera a bordo delle autovetture della Polizia stradale, o municipale, e grazie a un sensore individua le auto in eccesso di velocità, anche se provengono dal senso opposto di marcia e se viaggiano di notte.

Per l’automobilista lo Scout speed è particolarmente insidioso, in quanto agisce in modo nascosto: il conducente si accorge della sua presenza soltanto quando incrocia la volante della Polizia nella quale è collocato, e non è in grado di scorgerlo prima, specialmente se la pattuglia si trova in una colonna di auto e non è immediatamente visibile dietro gli altri veicoli. Tutto ciò succede a meno che lo Scout Speed non venga segnalato in anticipo ed è proprio questo il punto centrale che ora approfondiremo.

Scout speed: c’è obbligo di presegnalazione?

Il Codice della strada [2] sancisce un generale obbligo di presegnalazione per tutti i dispositivi automatici di rilevamento della velocità che vengono usati dalle forze di Polizia sulle strade italiane. La norma dispone che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno».

Dunque, per rendere legittimo l’impiego dello Scout Speed serve un cartello indicatore con la dicitura «Controllo elettronico della velocità tramite Scout Speed» (o, in alternativa, un dispositivo luminoso con un’indicazione equivalente), collocato ad «adeguata distanza» dal punto di rilevamento e dunque in anticipo rispetto ad esso, in modo da consentire ai conducenti di moderare l’andatura, senza costringerli a frenate improvvise all’ultimo momento.

Tuttavia, proprio i decreti ministeriali previsti dal Codice della strada per stabilire la regolamentazione di dettaglio hanno ingenerato una grossa confusione. Infatti il primo decreto [3], adottato nel 2007, esonerava dall’obbligo di presegnalazione i dispositivi di rilevamento della velocità che operano «in modalità dinamica», come lo Scout Speed. Il successivo decreto del 2017, attualmente vigente [4], ha ribadito questa esclusione.

Multa da Scout Speed non segnalato: è nulla?

Con la sua nuova ordinanza [1] la Corte di Cassazione ha posto fine a questi contrasti, che provocavano molte incertezze, ed ha affermato che l’obbligo di segnalare in anticipo la presenza dell’apparecchio Scout Speed è generale e non può essere derogato da una fonte normativa subordinata – quale è un decreto ministeriale – in quanto è stato sancito da una norma primaria, di rango legislativo, come indubbiamente è il Codice della strada. In questi casi di conflitto di norme deve necessariamente cedere e soccombere quella di grado inferiore: perciò, il decreto emanato dal ministero dei Trasporti, essendo in contrasto con la fonte legislativa primaria, va disapplicato dal giudice, il quale – come stabilisce l’articolo 117 della Costituzione italiana – è soggetto soltanto alla legge.

Alla stessa conclusione si può arrivare per altra via, semplicemente esaminando le norme in questione. Infatti – spiega l’ordinanza – la disposizione codicistica rimette al decreto ministeriale «la mera individuazione della modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, al fine di presegnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione». Perciò, il decreto ministeriale deve occuparsi – afferma la Suprema Corte – esclusivamente «delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse», ma non può disciplinare l’obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dal Codice della strada.

Inoltre, sarebbe irragionevole un diverso trattamento per i dispositivi fissi (che notoriamente richiedono sempre la presegnalazione) rispetto a quelli mobili. Perciò, la multa elevata ad un automobilista con uno Scout Speed non segnalato in anticipo da un cartello o da un dispositivo luminoso a bordo dell’auto della Polizia su cui è installato è illegittima e può essere annullata con ricorso del soggetto contravvenzionato: in definitiva, la multa da Scout Speed non segnalato ora è nulla. Le conclusioni raggiunte oggi dalla Suprema Corte erano state svolte nei mesi scorsi da numerosi giudici di merito, che avevano ragionato in modo analogo applicando gli stessi principi che ti abbiamo spiegato. Per ulteriori informazioni al riguardo leggi “Scout Speed in auto: come va segnalato?“.


note

[1] Cass. ord. n. 29595 del 22.10.2021.

[2] Art. 142, co.6 bis, Cod. strada.

[3] Art. 3 D.M. del 15.08.2007.

[4] Art. 7.3 all.1 al D.M. n.282 del 13.06.2017.


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