Ho diritto allo smart working per assistere un figlio disabile?


Ho un figlio che gode della legge 104. Ho diritto a lavorare in smart working?
L’articolo 2 ter del decreto legge 111/2021 (convertito in legge n. 133 del 24 settembre 2021) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il diritto allo smart working (introdotto dall’articolo 26, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 18 del 2020) ma solo per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato.
I lavoratori fragili del settore pubblico e privato che hanno diritto allo smart working (cioè al cosiddetto lavoro agile) fino al 31 dicembre 2021 sono coloro i quali siano in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico – legali attestante per sé una condizione di rischio che deriva da:
- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di terapie salvavita per patologie oncologiche.
Inoltre, hanno diritto allo smart working i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
Dunque, il decreto n. 111 del 2021 (convertito in legge n. 133 del 2021) ha prorogato al 31/12/2021 il diritto allo smart working solo per i lavoratori fragili fra i quali vi sono i lavoratori, pubblici e privati, che godano per sé stessi del riconoscimento di disabilità previsto dalla legge n. 104/1992.
Invece, non è stato più prorogato oltre il 30 giugno 2021 il diritto allo smart working previsto dall’articolo 21 ter del decreto legge n. 104 del 2020 per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Quindi, nella sua condizione di genitore di figlio con disabilità grave riconosciuta in base alla legge n. 104 del 1992 lei non ha più diritto a prestare in modalità agile la sua prestazione lavorativa.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte