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Il reato di violenza privata

24 Ottobre 2021 | Autore:
Il reato di violenza privata

Minaccia o violenza per imporre la propria volontà: quando scatta il delitto? Prevaricazione violenta che limita la libertà altrui: in quali casi è reato?

Imporre la propria volontà con la forza o la minaccia costituisce il reato di violenza privata. In pratica, ogni volta che qualcuno vuole prepotentemente far valere le proprie ragioni commette questo tipo di delitto, purché però si sia avvalso di una condotta minacciosa o violenta.

Ci sono molti altri aspetti di questo crimine da prendere in considerazione. La Corte di Cassazione ha ricordato che il delitto in questione è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. Ciò significa che la condotta violenta o minacciosa deve costituire solo il mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore, cioè la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa. In pratica, la violenza privata non può ridursi solamente alla condotta (pur illegittima) del suo autore, ma deve perseguire lo scopo di comprimere la libertà della vittima. Di seguito vedremo meglio in cosa consiste il reato di violenza privata.

Violenza privata: cosa dice la legge?

Secondo il Codice penale [1], chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. È il reato di violenza privata.

La violenza nel reato di violenza privata

Secondo la giurisprudenza [2], la violenza che costituisce condotta tipica del reato di violenza privata si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare la vittima della propria libertà di determinazione e di azione, potendosi trattare:

  • sia di violenza propria o fisica, che si esplica direttamente nei confronti della vittima;
  • sia di violenza impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione.

Classico esempio di violenza propria è quella esercitata direttamente sul corpo della vittima: si pensi alla persona costretta con le spalle al muro dal proprio aggressore.

Sono esempi di violenza impropria tutti quelli in cui la condotta del reo si esplica su oggetti: è il caso di chi pone un lucchetto al cancello, impedendo alla vittima di entrare in casa propria, oppure di chi parcheggia la sua autovettura in modo tale da bloccare il passaggio del veicolo della persona offesa.

La minaccia nel reato di violenza privata

Secondo la giurisprudenza [3], la minaccia che costituisce condotta tipica del reato di violenza privata consiste nella prospettazione di un danno ingiusto e futuro.

Per la precisione, nel concetto di minaccia penalmente rilevante rientra qualsiasi comportamento o atteggiamento intimidatorio, idoneo a incidere sulla libertà di determinazione della vittima.

Pertanto, non occorre una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, tanto verso la persona offesa quanto verso altri, idoneo a incutere timore e a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Classico esempio di minaccia che integra una violenza privata è quella di chi estrae un’arma per costringere la vittima a fare qualcosa, ad esempio a non uscire, a rientrare in auto, a non muoversi, ecc. Se il fine fosse quello del furto, allora si avrebbe una rapina.

Secondo la Corte di Cassazione, sussiste il reato di violenza privata anche se si costringe l’ex a salire in macchina per affrontare una discussione non voluta [4].

Violenza privata: quand’è reato?

In estrema sintesi, il reato di violenza privata si integra ogni volta che, in modo prepotente e arbitrario, una persona cerca di imporre la propria volontà a un’altra mediante l’impiego della violenza o della minaccia. Violenza privata potrebbe dunque essere tradotto come prevaricazione violenta.

Come ha recentemente ricordato la Suprema Corte [5], l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere una determinata cosa.

La condotta violenta o minacciosa, dunque, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: la costrizione della vittima, la cui libertà di autodeterminarsi deve risultare limitata.

Pertanto, la violenza o la minaccia devono essere finalizzati a prevaricare sulla libera volontà della vittima, tanto da limitarla e imporsi su di essa.

Una violenza o una minaccia che non riesca a incidere e/o limitare la libera determinazione della vittima non costituirebbe il reato di violenza privata ma, al massimo, quello autonomo di minaccia.

Violenza privata aggravata: cos’è?

Per legge, la violenza privata è aggravata se commessa:

  • nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • con armi;
  • da persona travisata (cioè non riconoscibile in volto);
  • da più persone riunite;
  • con scritto anonimo o in modo simbolico (ad esempio, lasciando nella cassetta della posta il bossolo di un proiettile);
  • avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, anche se solo millantate;
  • da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse;
  • da più di dieci persone, pur senza uso di armi [6].

Quando la violenza privata è aggravata, la pena per il reato è aumentata.


Il reato di violenza privata si integra ogni volta che, in modo prepotente e arbitrario, una persona cerca di imporre la propria volontà a un’altra mediante l’impiego della violenza o della minaccia.

note

[1] Art. 610 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 11907 del 26 marzo 2010.

[3] Cass., sent. n. 3609 del primo febbraio 2011.

[4] Cass., sent. n. 2480/2021.

[5] Cass., sent. n. 37415 del 14 ottobre 2021.

[6] Art. 339 cod. pen.

Autore immagine: canva.com/


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