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Rottamazione cartelle: i nuovi termini di pagamento

24 Ottobre 2021 | Autore:
Rottamazione cartelle: i nuovi termini di pagamento

Il Decreto fiscale 2021 prolunga le scadenze per i versamenti della pace fiscale, blocca i pignoramenti ed estende la tolleranza del numero di rate non pagate.

Ci sono importanti novità per i contribuenti italiani in difficoltà con le rate della rottamazione ter, del saldo e stralcio e delle rateizzazioni ordinarie: il Decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale [1] ha prorogato i tempi utili per eseguire i versamenti senza incorrere in decadenze.

I nuovi termini di pagamento per la rottamazione delle cartelle arrivano al 30 novembre 2021; inoltre c’è l’estensione a 18 rate non pagate – anziché le 10 attuali – per non perdere i benefici della rateazione. Infine, chi ha ricevuto nuove cartelle notificate a partire dal 1° settembre 2021 avrà 150 giorni di tempo per pagare, in luogo dei 60 giorni ordinari, e nel frattempo sono bloccati i pignoramenti.

Vediamo in dettaglio tutte queste novità per la riscossione negli specifici casi.

Rottamazione ter: riapertura termini di pagamento

Il Decreto fiscale riapre i termini di pagamento delle rate scadute, nel 2020 e nel 2021, della rottamazione ter e del saldo e stralcio: ora, per effetto delle modifiche, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 30 novembre 2021 (il termine finale utile arriva al 6 dicembre 2021 considerando i 5 giorni di tolleranza nel ritardo concessi dalla legge).

Si possono, così, recuperare tutti i versamenti arretrati delle rate previste nei piani delle definizioni agevolate e rimaste non pagate durante il periodo della pandemia. Si tratta, precisamente, di quelle che avrebbero dovuto essere corrisposte nell’intero anno 2020 e il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Il pagamento di tutte queste rate, per evitare la decadenza e dunque la perdita dei benefici della pace fiscale, dovrà essere effettuato integralmente entro il 6 dicembre prossimo.

Nuove cartelle: differimento termini di pagamento

Dopo la lunga sospensione delle notifiche delle cartelle esattoriali nel periodo da marzo 2020 al 31 agosto 2021 a causa della pandemia, l’attività è ripresa dal 1° settembre. Il Decreto fiscale dispone che il termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 è differito di 90 giorni: pertanto il versamento dovrà avvenire entro 150 giorni dalla notifica, e non entro i consueti 60 giorni (le cartelle già emesse continuano a riportare tale termine, che ora però è prorogato per legge dal Decreto fiscale).

Al riguardo occorrono due importanti precisazioni:

  • il differimento riguarda solo le cartelle esattoriali e non anche gli accertamenti esecutivi o gli avvisi di addebito e di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps;
  • non sono prolungati i termini del ricorso in Commissione tributaria, che dunque va presentato sempre entro i 60 giorni dalla notifica.

L’estensione dei termini utili per il pagamento comporta che durante i 150 giorni concessi non sono dovuti gli interessi di mora e sono sospese anche le attività di recupero coattivo: quindi durante questo periodo l’Agente di riscossione non potrà effettuare pignoramenti. Infatti le nuove Faq dell’Agenzia Entrate Riscossione chiariscono che essa in pendenza del termine «non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo».

Rateizzazioni: estensione termini di pagamento

Per le rateazioni già in essere alla data del 8 marzo 2020 (sono quelle concesse prima della sospensione dovuta al Covid-19), c’è la possibilità di non pagare fino a 18 rate senza incorrere nella decadenza dal piano; sinora il limite massimo era di 10 rate, che rimane valido, invece, per le rateazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle che saranno chieste sino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, i debitori che erano già decaduti per morosità dai piani di dilazione sono automaticamente riammessi alla rateizzazione secondo le condizioni precedenti. Essi, però, dovranno regolarizzare la loro posizione entro il 31 ottobre 2021, ma anche per loro vale il limite delle 18 rate complessive di morosità, quindi non è necessario versare in un’unica soluzione l’intero importo scaduto. Al riguardo le Faq dell’Agenzia Entrate Riscossione evidenziano che «i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate».


note

[1] D.L. n. 146 del 21.10.2021.


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