Se il proprietario del pass invalidi ne fa una fotocopia commette reato


Anche se ad usare la fotocopia sia il legittimo titolare del contrassegno, scatta il reato di falso materiale.
È vietato fare una fotocopia del contrassegno per invalidi e posizionarla su una seconda automobile di emergenza: e ciò vale anche se l’autore del falso sia il legittimo titolare del pass. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione [1].
Secondo i giudici, scatta il reato di falsità materiale [2] a carico di chi, pur avendo ottenuto, in modo legittimo, il contrassegno invalidi, ne faccia una o più copie di emergenza da apporre sulla vettura di volta in volta utilizzata.
Dunque, se anche della copia del pass ne beneficia sempre il titolare dell’originale – e non soggetti terzi – la duplicazione resta comunque vietata. Bisognerebbe sempre, in questi casi, portare con sé solo l’originale del documento.
Una importante precisazione. Il reato scatta solo se risulti, dai fatti e dalle modalità con cui è stata effettuata la copia, che il contraffattore avrebbe voluto indurre in errore eventuali controlli del vigile. Infatti, nel caso del cosiddetto “falso grossolano”, ossia della fotocopia così chiaramente riconoscibile da non poter trarre in inganno una persona di media diligenza, allora il reato non c’è più. In pratica, l’illecito penale si potrebbe avere nei casi di fotocopie a colori, con le stesse dimensioni e caratteristiche dell’originale.
Né a salvare dalla condanna potrebbe valere la scusa, sostenuta dall’autore della condotta illecita, che l’originale sia stato lasciato sull’auto rimasta in panne in mezzo alla strada e poi ritirata dall’officina per la riparazione. È necessario avere sempre cura di portare con sé il pass in originale.
note
[1] Cass. sent. n. 26799/14 del 20.06.2014.
[2] Art. 482 cod. pen.