Quando va in prescrizione abuso edilizio


La prescrizione inizia a decorrere da quando l’opera è stata completamente compiuta o da quando c’è stata la desistenza.
Quando va in prescrizione abuso edilizio? Come noto a molti, una volta caduto in prescrizione il reato, l’imputato non può più essere punito: lo stesso processo penale si estingue e non si procede più all’applicazione della pena. Anche la fedina penale resta immacolata e dell’intera vicenda non resta più alcuna traccia.
Tali principi si applicano anche agli abusi edilizi, reato che scatta quando il proprietario di un immobile esegue una costruzione senza chiedere al Comune il permesso di costruire o quando, pur avendolo ottenuto, realizza l’opera in difformità da esso.
Per la prescrizione è sufficiente il semplice decorso del tempo (diverso a seconda del tipo di reato).
L’abuso edilizio si estingue però non solo per prescrizione ma anche con l’ottenimento della concessione in sanatoria. Si tratterà, in questo secondo caso, di presentare un’apposita istanza al Comune chiedendo appunto la concessione edilizia che a suo tempo non era stata presentata o la sanatoria delle opere realizzate diversamente dalla concessione ottenuta.
Per ottenere la sanatoria è però necessario che l’opera sia conforme sia ai regolamenti edilizi in vigore all’epoca in cui la stessa è stata realizzata e – se modificati – all’atto di presentazione della concessione al Comune.
Per sapere quando va in prescrizione un abuso edilizio bisogna innanzitutto conoscere il termine previsto dalla legge per tale illecito e, in secondo luogo, a partire da quando decorre il relativo calcolo. Ecco tutte le informazioni a riguardo.
Indice
Quando va in prescrizione un abuso edilizio
Il reato di abuso edilizio va in prescrizione dopo 4 anni.
Se però il responsabile viene raggiunto da un rinvio a giudizio (e quindi viene processato), il termine di prescrizione è di 5 anni.
Soggetto a prescrizione è solo il reato e quindi la sanzione penale. Non è invece soggetto a prescrizione l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento del reato: ordine che può essere intimato in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi anni. Inoltre, se del reato risponde solo l’effettivo autore dell’opera illecita, anche se ha ormai ceduto l’immobile (ad esempio il donante, il venditore, il nudo proprietario, il comodante), l’ordine di demolizione viene inflitto nei confronti del titolare dell’opera abusiva, anche se non ha compiuto l’abuso edilizio (il donatario, l’acquirente, l’usufruttuario, il comodatario).
Da quando decorre il termine di prescrizione dell’abuso edilizio?
Non si può comprendere con precisione quando si prescrive l’abuso edilizio se non si sa da quando inizia a decorrere il calcolo dei termini che abbiamo appena visto.
Il termine di prescrizione del reato edilizio decorre dall’ultimazione dell’opera abusiva oppure dalla desistenza dai lavori.
La presenza di parte a rustico del manufatto non basta ad escludere che si sia realizzato l’abbandono dall’attività abusiva.
Anche la presentazione della domanda di sanatoria non è di per sé sintomo della volontà di proseguire i lavori, semmai al contrario dimostra la volontà di regolarizzazione e di estinzione del reato.
Ai fini dell’individuazione del momento a partire dal quale inizia il calcolo della prescrizione (il cosiddetto «dies a quo») la Cassazione ha detto che va fatto un accertamento di fatto “globale” della definitiva sospensione (volontaria o imposta con provvedimento autoritativo) o dell’avvenuta ultimazione dell’opera. Quindi, la domanda di sanatoria come la presenza di parte rustica dell’abuso è solo sintomo di una situazione di fatto che va accertata sotto tutti i profili e non prova da sola la permanenza del reato.
La vicenda
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37843/2021, ha accolto il ricorso dei ricorrenti che affermavano l’avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato contestato per aver realizzato una serie di opere edilizie difformi e in assenza di concessione edilizia. Sostenevano come confermava la sentenza di primo grado che le attività fossero ferme da oltre 18 anni quando avevano presentato domanda in sanatoria. Domanda che, come chiarisce la Cassazione, non poteva essere letta dai giudici di appello come sintomo della volontà di proseguire l’abuso, vista anche la presenza di parti non ultimate. Ma ciò che rileva è il concreto stop dei lavori, cioè nel caso specifico la desistenza volontaria è proseguita per l’intero decorso del termine prescrizionale. Il termine del reato permanente è individuabile anche in caso di opere non ultimate che vengano destinate all’utilizzo continuativo con attivazione delle relative utenze.
note
[1] Cass. sent. n. 37843/2021.
Buonasera,avrei bisogno di un’informazione. Io e I miei fratelli abbiamo ereditato una casa dai nostri genitori che vorremmo vendere, ma l’ingegnere a cui ci siamo rivolti ci ha detto che dovremmo pagare una sanatoria perche durante una ristrutturazione fatta tra ’82/’83 I mie genitori hanno realizzato una piccola terrazza su parte del tetto comunque autorizzata e accatastata. E` possibile dopo circa 40 anni?