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Assicurazione Rc auto: dov’è obbligatoria?

25 Ottobre 2021 | Autore:
Assicurazione Rc auto: dov’è obbligatoria?

Quando deve essere fatta la polizza sulla responsabilità civile? È necessaria anche nei luoghi privati come il garage o il cortile di casa?

Chi possiede un veicolo a motore è obbligato a fare la polizza Rc auto per circolare ovunque, su strade pubbliche o private. Si tratta della cosiddetta assicurazione sulla responsabilità civile, che copre i danni provocati a terzi. Le Sezioni Unite della Cassazione [1] hanno stabilito che l’automobilista è tenuto a sottoscrivere la polizza per muoversi con la sua auto su qualsiasi tipo di strada. Ma più recentemente il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che introduce altre novità. Quindi, in sostanza, l’assicurazione Rc auto dov’è obbligatoria?

Se la Cassazione aveva imposto la necessità di fare la polizza anche per muovere un veicolo, ad esempio, nel cortile del condominio, dall’Europa è arrivato l’obbligo di stipularla anche per tenere l’auto ferma in garage, anche se il proprietario non la usa per diversi mesi. Questa direttiva cambia le carte in regola su alcune scelte degli automobilisti. Vediamo dov’è obbligatoria l’assicurazione Rc auto.

Rc auto: per quali veicoli è obbligatoria?

Qualsiasi veicolo a motore, che si tratti di una macchina, di una moto o di un ciclomotore, deve avere un’assicurazione Rc auto. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo (a meno che la Regione di riferimento preveda una deroga in materia) o per quelli caduti in successione ed in attesa di divisione. L’obbligo è escluso solo per i veicoli inutilizzabili, ad esempio perché manca una delle parti fondamentali per circolare, come una ruota, il motore o altro.

Significa che anche quando il veicolo è parcheggiato sulla strada deve essere assicurato. Si pensi a chi si è fermato ad un lato della carreggiata ed apre lo sportello proprio mentre passa un ciclista, causando a quest’ultimo un danno. Non a caso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che anche la sosta del veicolo rientra nel concetto di circolazione, poiché questo concetto comprende sia la fase dinamica del veicolo (cioè, quando si muove) sia la fase statica (quando resta fermo con o senza il motore acceso) [2].

Rc auto: che cosa copre?

L’assicurazione sulla responsabilità civile, o Rc auto, copre i danni causati ad altre persone, animali o cose ma non quelli riportati da chi ha provocato l’incidente. A meno che quest’ultimo abbini alla polizza obbligatoria quella sugli infortuni del conducente. Si tratta di una garanzia accessoria, quindi di una polizza facoltativa.

La Rc auto entra in funzione non solo in caso di scontro tra due auto ma anche, ad esempio, nel caso in cui venga investito un pedone in un’area circoscritta aperta, comunque, ad un numero indefinito di persone. Può essere il caso del garage del condominio, del parcheggio di un supermercato, ecc.

Come abbiamo anticipato, la polizza obbligatoria copre anche eventuali danni causati con il veicolo fermo. Può capitare quando si sgancia una roulotte dall’auto parcheggiata sulla strada e si crea un danno alla macchina che si trova dietro. O quando l’automobilista chiude lo sportello ad un passeggero e gli prende dentro il dito.

Secondo la Cassazione, rientra nella polizza Rc auto anche il danno causato nel cortile privato recintato che si trova tra il giardino e la rampa di accesso al garage. Un’interpretazione innovativa sul concetto di circolazione, visto che, tradizionalmente, la Suprema Corte aveva sempre escluso la garanzia assicurativa nelle aree private, ad eccezione di quei casi circoscritti in cui le stesse consentissero un numero di accessi indeterminati e tali da farle equiparare alle aree pubbliche. Oggi, appunto, non è più così.

Rc auto: è obbligatoria se l’auto non viene utilizzata?

Una recente direttiva del Parlamento europeo ha imposto l’obbligo di assicurazione Rc auto anche per chi tiene il veicolo inutilizzato in garage o in un cortile. In pratica, l’Italia è tenuta ad eliminare l’attuale limite dell’obbligo della polizza alle aree pubbliche o aperte al pubblico. Così facendo, secondo la direttiva Ue, il proprietario di un veicolo sarà tenuto a fare la polizza sulla responsabilità civile anche quando lascia il veicolo nelle aree private come, appunto, un garage o il cortile di casa. Lo stesso vale per le moto.

La disposizione che arriva da Strasburgo è importante perché mette in discussione il meccanismo tale per cui un automobilista poteva scegliere di fare delle polizze temporanee, solo per i periodi in cui usava la macchina. È il caso di chi cambia lavoro e prende i mezzi pubblici per andare in ufficio, lasciando l’auto inutilizzata in garage e usando la seconda macchina per muoversi la sera o il fine settimana.

La nuova direttiva europea, invece, conferma alcune sentenze della Corte europea secondo cui l’oggetto della polizza è l’uso del veicolo, da intendere come qualsiasi tipo di utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto, fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato.

In altre parole: non sarà più possibile lasciar scadere la polizza Rc auto e non rinnovarla, tenendo il veicolo in garage nell’attesa che torni utile per fare una nuova assicurazione. L’unico modo per non pagare la polizza sarebbe quello di rendere l’auto inutilizzabile o inidoneo a circolare, vale a dire togliere una parte fondamentale a muovere la macchina (le ruote, il motore, il carburatore, ecc.).

Il Parlamento europeo ha anche autorizzato gli Stati membri ad alzare i massimali, cosa che, peraltro, succedeva già in Italia. La polizza Rc auto dovrà garantire per i danni alle persone un minimo complessivo di 6.450.000 euro per sinistro, al di là del numero di persone ferite, contro i 5 milioni di euro previsti finora, oppure di 1.300.000 euro per persona ferita contro l’attuale milione e 220.000 euro in Italia.


note

[1] Cass. SS.UU. sent. n. 21983/2021.

[2] Cass. SS.UU. sent. n. 8620/2015.

Autore immagine: canva.com/


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