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Limite pagamenti in contanti dal 2022

26 Ottobre 2021 | Autore:
Limite pagamenti in contanti dal 2022

La nuova soglia massima per i trasferimenti: quanto posso pagare o ricevere in denaro contante? Posso versare i soldi liquidi in banca o prelevarli dal conto?

Si apre un nuovo capitolo nella “guerra al contante” dichiarata dagli ultimi governi, allo scopo di incentivare l’uso della moneta elettronica e di combattere l’evasione fiscale. Dal 1° gennaio 2022, entra in vigore un nuovo limite ai pagamenti in contanti.

Il denaro contante è visto con sospetto perché favorisce i pagamenti in nero, consentendo di occultare i corrispettivi incassati, e agevola anche il riciclaggio dei capitali illeciti; questi fenomeni sono molto più difficili da realizzare quando le operazioni di trasferimento delle somme avvengono attraverso i canali bancari e vengono tracciate.

L’uso del denaro contante non verrà abolito, ma intanto si abbassa di parecchio il tetto della soglia massima utilizzabile per i pagamenti. Fino al 2019 era di 3.000 euro; a luglio 2020, è stata portata a 2.000 euro e con questo tetto gli italiani hanno imparato, bene o male, a convivere. Dal 2022, il limite per i pagamenti in contanti scende a soli 1.000 euro.

Il Governo Draghi non ha disposto proroghe, modifiche o rinvii e non ha rilasciato dichiarazioni. In questo caso chi tace acconsente, perché la legge che prevedeva questo graduale abbassamento della soglia nel triennio successivo era già stata emanata in via definitiva nel 2019.

Quanto posso pagare in contanti dal 2022?

A partire dal 1° gennaio 2022, la soglia massima consentita per i pagamenti in contanti diventa di 999,99 euro. Questo significa che un pagamento di 1.000 euro tondi è considerato irregolare.

Le limitazioni all’uso del denaro contante previste dalla legge [1] riguardano qualsiasi tipo di operazione che comporta un passaggio di denaro ad altri soggetti: dall’acquisto di merci e prodotti di qualsiasi tipo nei negozi, al pagamento dei compensi di professionisti e artigiani, fino alle donazioni in denaro ai familiari, come i regali fatti in soldi liquidi dai genitori o dai nonni ai figli e ai nipoti (leggi “Regali in contanti: quali rischi si possono avere?“).

Quanto posso versare o prelevare in banca?

I limiti all’uso del contante non valgono per i versamenti e i prelievi fatti sui conti correnti bancari o postali. Quindi, puoi operare con i normali strumenti (bonifici, assegni, carte di credito o di debito) senza alcuna soglia massima di utilizzo, a parte, ovviamente, quella disposta dal tuo istituto di credito in relazione alla disponibilità di denaro sul conto. Al riguardo, tieni presente la differenza tra saldo contabile e saldo disponibile.

Ricorda che se l’ammontare versato in contanti supera la soglia di tracciabilità, la banca può chiedere al correntista informazioni sulla provenienza del denaro e deve segnalare l’operazione all’Uif (Unità di informazione finanziaria) a fini antiriciclaggio, così come se i prelievi fatti superano i 10mila euro in un mese; per approfondire leggi “Prelievi dal conto corrente: quali rischi?“.

Posso pagare o ricevere una somma superiore al limite?

I pagamenti dai 1.000 euro in su vanno eseguiti con strumenti tracciabili, come i bonifici bancari o postali, le carte di credito o di debito e gli assegni. Tieni presente che è possibile, tra soggetti privati, pagare una somma in parte in contanti e in parte con strumenti tracciabili, a condizione che l’importo dato in contanti rimanga al di sotto della soglia di 999,99 euro.

L’importante è che l’operazione non venga artificiosamente suddivisa in più operazioni che, singolarmente considerate, non superano la soglia massima: il trucco dei pagamenti frazionati per aggirare il limite di legge non funziona. La pluralità di pagamenti in contanti a fronte di un’unica operazione economica di valore totale pari o superiore a 1.000 euro è consentita solo quando tale possibilità è prevista dal contratto stipulato che prevede dilazioni e scadenze prefissate: ad esempio, le rate del mutuo o del finanziamento per l’acquisto di un’autovettura o altri beni e servizi di consumo di notevole valore, altrimenti non sarebbe possibile comprare una casa, una macchina o un computer, e nemmeno andare dall’avvocato per le cause complesse o dal dentista per le cure costose.

Facciamo un esempio di come è consentito suddividere i pagamenti senza violare la legge.

Marco compra un computer nuovo che costa 1.400 euro: paga 900 euro in contanti e i restanti 500 con carta o bonifico. Poi, va dall’avvocato per saldare una parcella di 2.000 euro. Gli dà 900 euro in contanti e gli altri 1.100 con un assegno bancario. In entrambi i casi, il limite dei pagamenti in contanti è rispettato.

Cosa rischio se uso i contanti oltre il limite?

I trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi che eccedono il limite di 999,99 euro sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, con un minimo edittale di 1.000 euro e un massimo di 50mila euro. Questa multa colpisce sia chi paga sia chi riceve il denaro. Fino al 31 dicembre 2021, quando operava la soglia di 2.000 euro, la sanzione minima era fissata a 2.000 euro.

Se però sei un imprenditore o un professionista tenuto all’applicazione della normativa antiriciclaggio nei rapporti con i tuoi clienti, in caso di violazione della soglia massima per l’uso dei contanti, scatta l’ulteriore sanzione per l’omessa segnalazione dell’operazione alle direzioni territoriali del ministero dell’Economia e delle Finanze [2] e la sanzione amministrativa va da 3.000 a 15.000 euro.

Per tutte queste sanzioni è possibile l’oblazione, con il pagamento spontaneo di un importo ridotto a un terzo del massimo irrogabile. La somma da versare è pari a 2.000 euro per i privati e 5.000 euro per gli operatori che hanno omesso la comunicazione di irregolarità; il versamento a titolo di oblazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della violazione [3]. Leggi anche “Cosa rischio se pago in contanti“.


note

[1] Art. 49 D.Lgs. n. 231/2007, modif. dal D.L. n.124/2019, conv. in L. n. 157/2019.

[2] Art. 51 e art. 63, co. 5, D.Lgs. n. 231/2007.

[3] Art. 65, co. 9, D.Lgs. n. 231/2007 e art. 16 L. n.689/1981.

Autore immagine: canva.com/


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