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Foto di minori: si possono pubblicare sui social?

26 Ottobre 2021 | Autore:
Foto di minori: si possono pubblicare sui social?

Quali regole per la condivisione e diffusione su Internet di immagini di bambini? Quando devono intervenire i genitori? Cosa succede se c’è disaccordo?

In un’epoca in cui i ragazzi si fotografano e si filmano in continuazione e mettono ogni giorno le loro immagini ed i video sulle piattaforme più in voga, come Instagram, YouTube e TikTok, sembra quasi strano chiedersi se si possono pubblicare foto dei minori sui social. Eppure, la legge prevede dei limiti, per evitare che la diffusione delle immagini in rete possa nuocergli ora o in futuro, anche a distanza di anni.

Inoltre, per i bambini è previsto il consenso dei genitori: un elemento troppo spesso dimenticato, con i giovanissimi abituati a fare da sé e a postare i propri ritratti in maniera indiscriminata e senza un efficace controllo preventivo, o successivo, di papà e mamma. La mancanza del loro consenso rende la pubblicazione illecita.

Il problema si acuisce quando i genitori sono separati o divorziati e uno dei due, aprendo il profilo del figlio, trova una serie di foto o di video pubblicati senza il suo consenso. E allora esplode la domanda: si possono pubblicare le foto di minori sui social? Molti casi finiscono in tribunale e la giurisprudenza, come vedrai, adotta una soluzione molto drastica, ordinando la rimozione delle immagini e il pagamento di una penale.

Tutela dell’immagine dei minori: quali regole?

La legge sul diritto d’autore [1], nata molto prima dell’avvento di Internet ma a tutt’oggi applicabile,  dispone – senza distinzione tra minorenni e maggiorenni – che «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa». È evidente che, con i mezzi multimediali moderni, una foto o un video equivalgono ad un ritratto quando rendono riconoscibile l’immagine e l’identità della persona considerata e ripresa dallo scatto fotografico o nel filmato realizzato anche con un comune smartphone.

Il consenso preventivo alla pubblicazione – non solo con i tradizionali mezzi di stampa ma anche attraverso Internet, che inevitabilmente comporta la diffusione pubblica dell’immagine – è indispensabile, tranne quando «la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico» [2].

Ma anche in questi ultimi casi la riproduzione è vietata se reca pregiudizio alla reputazione, all’onore o al decoro della persona interessata: il Codice civile [3], infatti, reprime «l’abuso dell’immagine altrui» in tutti i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione non è consentita dalla legge o comporta un pregiudizio negativo. E in tali casi è previsto anche il risarcimento dei danni. Inoltre, la diffusione non autorizzata delle immagini può anche integrare il reato di «interferenze illecite nella vita privata» [4] quando la ripresa è stata compiuta nei luoghi di abitazione o di privata dimora.

Questa tutela generale viene intensificata quando si tratta di persone minori: la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo [5] prevede che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione». Ma soprattutto è stata la normativa sulla privacy a fissare ulteriori e più precisi limiti. I dati dei minori vanno protetti in modo particolare perché questi soggetti – sancisce il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali [6] – «possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali».

A quale età si possono pubblicare foto sui social?

Per tutelare le esigenze dei minori è stata stabilita un’età minima per esprimere il valido «consenso digitale» al trattamento dei dati personali che riguardano i minorenni: la normativa europea lascia un ampio margine di applicabilità e, in Italia, il limite di legge [7] per manifestare il consenso in modo autonomo è posto al compimento dei 14 anni di età.

Foto di minori sui social: quando serve il consenso dei genitori?

Gli infraquattordicenni devono sempre ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per poter compiere, sui social network o su qualunque sito Internet, qualsiasi tipo di pubblicazione di foto, video o altri tipi di informazioni da cui siano desumibili i dati personali del minore.

Quindi, in definitiva, il ragazzo che ha compiuto 14 anni può condividere da sé le proprie immagini sui social, dopo aver espresso, al momento di apertura dell’account, il consenso al trattamento dei propri dati personali sulla piattaforma (come Facebook, Instagram, Tik Tok o qualsiasi altro sito di condivisione in rete) mentre al di sotto di quell’età ogni pubblicazione di contenuti multimediali che ritraggono il minore è subordinata al consenso dei suoi genitori. Per ulteriori particolari leggi “Foto di minori su Internet: fino a che età decidono i genitori?“.

Contrasti tra genitori per pubblicazione foto dei figli

Possono sorgere contrasti tra i genitori quando uno dei due sia favorevole alla pubblicazione delle foto dei figli sui social mentre l’altro è in disaccordo. Soprattutto nelle coppie separate avviene spesso che un genitore pubblichi sui social le foto dei figli, all’insaputa dell’altro e senza aver ottenuto il suo consenso o anche facendolo nonostante il suo dissenso espresso e, dunque, contro la sua volontà.

La decisione di pubblicare sui social le immagini dei propri bambini non è un atto di ordinaria di amministrazione che un genitore può compiere senza l’assenso dell’altro, ma richiede il comune accordo, che nel caso di coppie divise spesso manca ed è difficile da acquisire, a causa della distanza fisica ed affettiva. Tuttavia, solo nel caso di affido esclusivo del minore il genitore affidatario può agire senza interpellare l’altro; dunque, se c’è un regime di affidamento condiviso neppure il genitore con cui il figlio abitualmente vive può decidere in modo autonomo.

Così nella stragrande maggioranza dei casi senza il consenso di entrambi i genitori, non si può pubblicare la foto o il video dei figli minori, a meno che non vengano adottati gli opportuni accorgimenti per renderli irriconoscibili, ad esempio oscurandone il viso con un software di fotoritocco.

Diffusione foto dei figli senza consenso di un genitore: quali rimedi?

Nei casi di disaccordo tra padre e madre riguardo alla pubblicazione delle foto dei figli sui social, specialmente quando essa già è avvenuta senza il consenso di uno dei due, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, che deciderà secondo quanto è più confacente all’interesse del minore (non a quello dei suoi genitori).

Il giudice potrà disporre, anche in via d’urgenza se il genitore interessato ha promosso ricorso in tal senso [8], la cancellazione delle immagini pubblicate senza il consenso di uno dei due genitori, più il risarcimento dei danni e l’applicazione di una speciale sanzione pecuniaria commisurata al numero delle foto pubblicate e al periodo della loro diffusione [9].

È quanto accaduto in un recente caso deciso dal tribunale di Trani [10], dove una moglie separata aveva pubblicato alcuni video della figlia minorenne (una bambina di nove anni) su Tik Tok: il giudice ne ha disposto d’urgenza la rimozione e ha condannato la madre a pagare 50 euro per ogni giorno di avvenuta violazione e di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziario; il denaro dovrà essere versato su un conto corrente intestato alla minore.

Il Collegio, riportandosi ad analoghe precedenti pronunce [11], ha rilevato che: «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le loro foto online», con l’ulteriore pericolo ravvisabile nella condotta di chi potrebbe realizzare fotomontaggi per ricavare materiale pedopornografico da far circolare in rete.


note

[1] Art. 96 L. n. 633/1941.

[2] Art. 97 L. n. 633/1941.

[3] Art. 10 Cod. civ.

[4] Art. 615 bis Cod. pen.

[5] L. n. 176/1991, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989“.

[6] Art. 8 e “Considerando” n. 38 Reg. UE n. 679/2016.

[7] Art. 2 quinquies D.Lgs. n. 101/2018.

[8] Art. 700 Cod. proc. civ.

[9] Art. 614 bis Cod. proc. civ.

[10] Trib. Trani, ord. n. RG 3445/2021 del 30.08.2021.

[11] Trib. Mantova, ord. del 19.09.2017.


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