Gli autovelox a bordo di un’auto della Polizia vanno segnalati?


Scout Speed: la nuova sentenza della Cassazione ritiene illegittime tutte le multe senza il cartello. Che va posto a una distanza regolamentare.
Le multe elevate tramite autovelox sono illegittime – e pertanto possono essere annullate con ricorso al giudice – se l’automobilista non viene prima avvisato della presenza dell’apparecchio (sia esso fisso o mobile). Di recente, si sono però diffusi gli Scout Speed: si tratta di autovelox montati sull’auto della polizia che, insieme a questa, si muovono su determinati tratti di strada. Di qui appunto la domanda se gli autovelox a bordo di un’auto della Polizia vanno segnalati o meno.
La questione è stata a lungo oggetto di numerose sentenze dei giudici di pace, ma di recente la Cassazione è intervenuta a indicare come interpretare correttamente la legge [1]. Per saperne di più, prosegui nella lettura.
Indice
Autovelox: l’avviso preventivo del controllo elettronico della velocità
L’articolo 142 del Codice della strada impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione di dispositivi tecnici di controllo, onde preavvertirli del possibile accertamento.
L’avviso deve avvenire tramite la segnaletica stradale che riporti la dicitura: «Controllo elettronico della velocità» o una formula simile. La presenza del cartello è fondamentale: assolto tale onere, la polizia non deve rendersi perfettamente visibile sul bordo della strada.
Il cartello deve trovarsi a una ragionevole distanza dallo strumento (in modo da evitare brusche frenate), ma non oltre 4 chilometri da esso; deve inoltre specificare se la rilevazione viene eseguita sulla velocità istantanea in un determinato punto (autovelox) o sulla velocità media tra due punti (tutor).
La violazione di tali regole determina la nullità della multa che pertanto può essere impugnata entro 30 giorni presso il giudice di pace o entro 60 al Prefetto.
Cosa sono gli Scout Speed ossia gli autovelox sull’auto della polizia?
Si chiamano Scout Speed e sono la nuova frontiera degli autovelox. Vengono montati sulla volante della polizia (il più delle volte, si tratta della polizia municipale) e, anche quando questa è in movimento lungo la strada, sono in grado di rilevare la velocità delle auto provenienti da entrambi i sensi di marcia. Anche di notte.
I Comuni si sono avvalsi di questo strumento che consente di individuare i trasgressori con un sistema molto più efficace e subdolo: difatti, il conducente non è in grado di vedere la presenza dell’autovelox all’interno del veicolo della polizia e non appena si accorge di quest’ultimo – per via degli inconfondibili colori e delle scritte sulla carrozzeria – è già troppo tardi: la sua velocità è stata già captata dall’apparecchio che ne ha fotografato la targa.
Gli Scout Speed devono essere segnalati?
Poiché le auto della polizia su cui vengono montati gli Scout Speed si muovono su tratti di strada estesi, è difficile prevedere con esattezza l’esatto punto ove verrà rilevata l’infrazione e, quindi, fare in modo che questo si trovi nel raggio di 4 km dal cartello con l’avviso agli automobilisti. Ragion per cui, sino ad oggi, molte multe sono state elevate senza che il conducente fosse stato previamente messo in guardia, dall’apposita segnaletica, della possibilità del controllo della velocità.
Diverse sentenze dei giudici di pace però hanno annullato i verbali ritenendoli illegittimi. E ciò perché l’obbligo della segnaletica preventiva è disposto in linea generale per l’utilizzo di qualsiasi strumento elettronico di accertamento della velocità.
Questa tesi è stata sposata dalla Cassazione: secondo la Corte, è illegittima la multa stradale per superamento della velocità se è stata elevata con uno Scout speed non segnalato. La segnalazione è obbligatoria, perché se così non fosse si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra la segnalazione delle postazioni fisse rispetto a quelle in movimento.
La Cassazione va oltre: è necessario che sia lo stesso veicolo di servizio su cui è montato l’autovelox Scout Speed a dover avere pannelli luminosi, visibili sia da chi si trova davanti sia da chi si trova dietro e che avvisino del controllo della velocità in atto.
note
[1] Cass. ord. n. 29595/21. I giudici sono partiti dal comma 6-bis per affermare che esso, avendo il rango di legge, non può essere derogato da decreti attuativi: avrebbe potuto esserlo se contenesse elementi che lascino spazio a una deroga, ma il legislatore non ne ha inseriti. Quindi i Dm attuativi del comma 6-bis – quelli delle Infrastrutture del 15 agosto 2007 e del 13 giugno 2017 – vanno letti alla luce dell’obbligo di presegnalazione (e visibilità, che però la Cassazione non menziona) imposto dal comma in questione.
Così secondo la Corte si deve intendere che il Dm del 2007 – nel prevedere tra le possibili modalità di segnalazione non solo i classici cartelli e i pannelli a messaggio variabile, ma anche «dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli» – intendesse prevedere che quest’ultima modalità fosse applicabile anche ai controlli di velocità da veicoli in movimento e non solo alle situazioni classiche di pattuglie ferme a bordo strada.