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Come aumentare la pensione di reversibilità

27 Ottobre 2021 | Autore:
Come aumentare la pensione di reversibilità

Integrazione al trattamento minimo e pensione di cittadinanza: quando è possibile incrementare il trattamento ai superstiti?

La pensione ai superstiti, che può essere di reversibilità o indiretta, risulta spesso di importo basso. Se ad essere titolare della prestazione economica da parte dell’Inps, ad esempio, è il solo coniuge, il trattamento spettante è pari al 60% della pensione alla quale aveva diritto – o avrebbe avuto diritto, se ancora non pensionato al momento del decesso- il dante causa. Allora, come aumentare la pensione di reversibilità?

Fortunatamente, il nostro ordinamento previdenziale [1] prevede la possibilità di aumentare il trattamento di reversibilità, o indiretto, con l’integrazione al trattamento minimo, sino ad arrivare a 515,48 euro mensili. Può spettare, inoltre, l’incremento al milione, sino ad arrivare a 652,02 euro mensili di pensione integrata.

Sussistendo particolari requisiti, in capo non solo al titolare della reversibilità, ma all’intero nucleo familiare, può infine spettare il reddito o la pensione di cittadinanza. Attenzione, però: in relazione alla sola quota base, il sussidio può determinare un importo massimo mensile sino a 500 euro, se si tratta del reddito di cittadinanza o sino a 630 euro mensili, se si tratta della pensione di cittadinanza.

Il discorso cambia se nel nucleo non è presente il solo pensionato: in questo caso, la quota base viene incrementata in relazione alla scala di equivalenza (ogni adulto del nucleo vale 0,4 punti, ogni minore 0,2 punti, sino a un punteggio massimo di 2,1 oppure 2,2 se in famiglia ci sono disabili gravi o non autosufficienti), fino a un massimo di 1.386 euro per la pensione di cittadinanza e di 1.100 euro per il reddito di cittadinanza.

Può inoltre essere riconosciuto un importo aggiuntivo per l’affitto, fino a 280 euro (sino a 150 euro in caso di pensione di cittadinanza) e fino a 150 per il mutuo.

Integrazione al minimo della reversibilità

In base all’adeguamento delle pensioni previsto per il 2020 e applicato in via provvisoria per il 2021, coloro che percepiscono la pensione di reversibilità possono integrarla al trattamento minimo, sino a raggiungere 515,58 euro mensili (valore 2021). I beneficiari hanno diritto all’integrazione al minimo:

  • in misura piena, con un reddito annuo non superiore a 6.702,54 euro, cioè al trattamento minimo moltiplicato per 13 mensilità;
  • in misura parziale, con un reddito annuo superiore a 6.702,54 euro, sino a 13.405,08 euro (cioè sino a due volte il trattamento minimo annuo).

Se il reddito supera la soglia di 13.405,08 euro, il beneficiario della pensione ai superstiti non ha diritto ad alcuna integrazione al minimo.

Incremento al milione della reversibilità

L’incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002 [2], che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire.

L’aumento in questione, che può far arrivare la pensione sino a 652,02 euro mensili per il 2021 viene riconosciuto:

  • ai i titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall’Inps, comprese le pensioni ai superstiti;
  • ai titolari di prestazioni assistenziali come l’assegno sociale o l’assegno sociale sostitutivo per gli invalidi;
  • agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.

Per ottenere la maggiorazione è necessario, di regola, avere un’età anagrafica di almeno 70 anni anche se questo requisito può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni, di un anno ogni 5 anni di contribuzione fatta valere al pensionato.

L’importo dell’incremento al milione, comprensivo dell’eventuale maggiorazione sociale, non può superare l’importo mensile determinato dalla differenza fra l’importo di 652,02 euro e l’importo del trattamento minimo, come osservato pari a 515,58 euro mensili, oppure della pensione sociale o dell’assegno sociale.

Pertanto, nel 2021 l’incremento al milione è pari a:

  • 136,44 euro al mese per i titolari di pensioni, cioè di prestazioni previdenziali, compresa la reversibilità;
  • 191,74 euro al mese per i titolari di assegno sociale;
  • 272,69 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale.

Dall’importo dell’incremento e della maggiorazione sociale sono poi sottratti i redditi personali: a tal fine, sono considerati i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da Irpef) con l’esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, la quattordicesima, i trattamenti di famiglia [3].

Ciò comporta che l’incremento al milione sia riconosciuto in misura piena solo ai titolari di pensione, di assegno sociale o di pensione sociale, nonché di prestazioni di invalidità civile che non possiedono altri redditi al di fuori delle prestazioni economiche erogate dall’Inps.

Non è possibile ottenere l’incremento al milione se il reddito personale è superiore a 8.476,26 euro annui (652,02 /13 mensilità); per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al limite di reddito personale, anche un reddito annuo della coppia non superiore a 14.459,90 euro (non è questo il caso dei beneficiari delle pensioni ai superstiti, che perdono la reversibilità nell’ipotesi di nuove nozze).

Pensione di cittadinanza

Il beneficiario di reversibilità o pensione indiretta ai superstiti potrebbe richiedere, per integrare indirettamente il trattamento, anche la pensione di cittadinanza.

Per ottenere la pensione di cittadinanza [4] bisogna però soddisfare i seguenti requisiti:

  • far parte di un nucleo familiare di soli over 67 o disabili gravi- non autosufficienti;
  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, o essere familiari di un titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
  • Isee personale/del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;
  • reddito personale/familiare inferiore a 6 mila euro, per il singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
  • patrimonio immobiliare personale/ familiare, oltre all’abitazione principale, non superiore a 30mila euro, comprese le abitazioni all’estero;
  • patrimonio mobiliare personale/familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, partecipazioni…) non superiore a 6mila euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, o immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto.

Per approfondire: Guida alla pensione di cittadinanza.


note

[1] Art. 6 DL 638/1983.

[2] Art. 38 L. 448/2001. Art. 39, co. 4 L. 289/2002.

[3] Circ. Inps 17/2002.

Autore immagine: pixabay.com


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