Ostacolo su autostrada: il gestore è responsabile?


Chi paga per l’incidente provocato da un oggetto lasciato su una corsia? Quando si può parlare di caso fortuito?
Stai guidando in autostrada e, ad un certo punto, vedi che nella tua corsia c’è un oggetto sull’asfalto. Vorresti schivarlo spostandoti sulla corsia a sinistra ma arrivano altre macchine e rischi che facendo una manovra del genere qualcuno ti tamponi e provochi un incidente grave. Non ti resta che tentare di evitare l’ostacolo andando verso destra ma l’oggetto invade anche una parte della corsia di emergenza. Insomma: o freni di colpo o lo prendi in pieno. Nel primo caso, è facile che chi arriva da dietro ti tamponi. Nel secondo, anche. Non ti resta che pregare che tutto vada nel modo meno traumatico possibile. Ad incidente avvenuto, con chi te la prendi? Con chi ha lasciato quell’oggetto in mezzo alla strada o con chi avrebbe dovuto rimuoverlo? Se si verifica un sinistro a causa di un ostacolo su autostrada, il gestore è responsabile?
Stando a quel che dice il Codice civile e a quel che la giurisprudenza ha sempre affermato, il principio di responsabilità per i beni in custodia trova applicazione per gli oggetti lasciati sulle strade. Il che chiamerebbe in causa tutti quanti: Comuni, Province, Regioni, Anas e Società Autostrade. L’unica circostanza che potrebbe esonerare loro dalla responsabilità sull’incidente sarebbe il caso fortuito. Il che, ovviamente, andrebbe dimostrato.
Recentemente, il Giudice di Pace di Siena si è allineato a questo orientamento per il caso di un bancale abbandonato sulla corsia di sorpasso di una delle autostrade più trafficate d’Italia, l’A1. Vediamo cos’ha deciso e chi paga in caso di incidente su un’autostrada per la presenza di un ostacolo.
Indice
La responsabilità sulle cose in custodia
Tutto nasce, come si diceva, dal Codice civile. L’articolo 2051 recita: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Il che significa due cose: la prima, che se c’è un ostacolo sull’autostrada abbandonato lì da qualche tempo, il «custode della cosa», cioè chi gestisce la rete autostradale, avrebbe dovuto rimuoverlo per evitare un incidente. Altrimenti, la responsabilità del danno è sua.
Si pensi, ad esempio, alla ditta che, per conto di Autostrade per l’Italia, effettua dei lavori in corso e, a opera finita, dimentica sulla carreggiata un attrezzo ingombrante. In questo caso, la responsabilità è della società Autostrade che, eventualmente, potrà rivalersi sull’impresa a cui aveva dato l’appalto.
Ma può anche capitare che ci sia stato un incidente e che sia rimasto sulla strada qualche pezzo di auto sinistrata, un copertone, una lamiera e che nessuno abbia provveduto alla rimozione. Anche in questo caso, il gestore dell’autostrada sarebbe condannabile per il danno causato dalla cosa in custodia.
Il secondo aspetto riguarda il caso fortuito. È quello tipico del camion che, mentre percorre l’autostrada, perde una parte del carico che va addosso ad altre auto provocando un incidente. Ovviamente, la società Autostrade non può prevedere una tale circostanza e, pertanto, si può parlare di caso fortuito che esonera da ogni responsabilità il gestore dell’autostrada. A meno che l’asfalto fosse talmente trascurato per la mancata manutenzione e ci fossero delle circostanze in grado di causare la perdita del carico. Qui ci sarebbe da discutere.
Chi ha la custodia del bene risponde per il danno causato dalla struttura del bene stesso. Per capirci: chi perde il carico dal camion perché va troppo veloce, si prende la colpa. Lo stesso succede a chi non garantisce la manutenzione a dovere del bene in custodia (la corretta asfaltatura per evitare delle grosse buche).
Ostacolo su autostrada: quando risponde il gestore?
La sentenza in commento del Giudice di Pace di Siena [1] riguarda il caso di un automobilista che aveva chiesto il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto in conseguenza di un incidente avvenuto mentre transitava in autostrada, in corsia di sorpasso, a bordo del proprio veicolo e aveva urtato un bancale nella corsia di sorpasso. Si era fermato nella corsia di emergenza per richiedere l’immediato intervento della società Autostrade per L’Italia – si legge nella sentenza – «stante la pericolosità del bancale, che nel frattempo si era frantumato a causa del passaggio di altre vetture». Il sinistro aveva provocato un danno alla carrozzeria di cui l’automobilista chiedeva il risarcimento alla società Autostrade.
Secondo il Giudice di Pace, la responsabilità sulla cosa in custodia, citata dal Codice civile, è configurabile in questo caso purché l’automobilista dimostri «il nesso di causalità tra l ’evento dannoso e la cosa in custodia potendo il custode liberarsi solo fornendo la prova del caso fortuito».
In pratica, quello che si diceva prima: o il bancale, in questo caso, era caduto immediatamente prima dell’impatto con l’auto oppure, se si trovava lì da tempo, il gestore dell’autostrada avrebbe dovuto provvedere a rimuoverlo.
Continua la sentenza: «L’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa».
In altre parole: che si tratti di un piccolo bancale di legno o di un grosso pezzo di carrozzeria di una macchina coinvolta in un incidente, lasciato lì da un certo tempo, poco cambia: se l’oggetto è in grado di creare pericolo per la circolazione, la responsabilità della società Autostrade è indiscutibile.
note
[1] GdP Siena sent. dell’11.10.2021.