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Cosa comporta un contratto di apprendistato?

26 Ottobre 2021 | Autore:
Cosa comporta un contratto di apprendistato?

Quali sono le formazioni in contratto di apprendistato professionalizzante e che succede se non si fa il corso di apprendistato?

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche (direttamente o a mezzo di tutor) gli insegnamenti necessari per conseguire, a seconda dei casi: a) un titolo di studio; b) una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere; c) esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa comporta un contratto di apprendistato.

Come funziona il contratto di apprendistato?

A seconda della tipologia di contratto di apprendistato, la legge prevede differenti modalità di realizzazione del percorso formativo. Esistono, tuttavia, principi di carattere generale comuni a tutti i tipi di apprendistato, tra i quali:

  • l’obbligo di individuare un tutor o referente aziendale;
  • la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici interprofessionali;
  • l’obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante (anche detto «contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani») è sicuramente la figura più ricorrente. È disciplinato dagli artt. 41 ss. D.Lgs. 81/2015, a cui deve aggiungersi la regolamentazione contrattuale collettiva di settore.

La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili o qualificazioni professionali fissati nei sistemi di inquadramento del personale sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai Ccnl stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

Questo tipo di formazione è finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nell’arco del triennio.

La Regione indica al datore di lavoro (entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto) le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica.

Forma del contratto di apprendistato professionalizzante

Tale contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere «in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva» (art. 42, comma 1, D.Lgs. cit.); ha una durata minima non inferiore a sei mesi (art. 42, comma 2, D.Lgs. cit.) e pone, in capo alle due parti del rapporto, una serie di obblighi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare all’apprendista l’insegnamento affinché l’apprendista possa conseguire le competenze professionali necessarie per lo svolgimento della mansione; lo deve informare periodicamente e per iscritto circa i risultati conseguiti; deve accordargli i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio, e così via. 

Quando il contratto di apprendistato è nullo

Secondo la stabile interpretazione fornita dalla giurisprudenza, il contratto di apprendistato è qualificabile come contratto “misto” in quanto caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di fornire una effettiva formazione, finalizzata al conseguimento, da parte dell’apprendista, di una qualificazione professionale. Esso può essere assolto tramite l’effettuazione di attività formative non necessariamente provenienti dal tutor, purché sia sempre quest’ultimo il soggetto cui l’apprendista deve fare capo per le valutazioni circa le competenze acquisite [1].

Pertanto, qualora manchi tale formazione, il contratto di apprendistato è nullo e si trasforma, con effetto retroattivo, ossia sin dall’inizio, in un ordinario contratto di lavoro subordinato full time. 

Ciò succede in particolare quando manca totalmente una formazione, sia essa solo teorica o pratica, oppure quando l’attività formativa è carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto. Proprio per questo, il contratto di apprendistato stipulato con chi è già in possesso della “qualificazione” che dovrebbe essere raggiunta con il contratto stesso è da considerare nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze già possedute. 

In ogni caso, il giudice deve valutare caso per caso la gravità dell’inadempimento ai fini della trasformazione del contratto di lavoro.

La Cassazione [2] ha anche detto che è comunque consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica, tenendo conto delle esigenze dell’impresa. Tale discrezionalità comunque non può mai spingersi fino ad eliminare totalmente una delle due fasi dall’esecuzione del contratto (quella teorica o quella pratica), atteso che entrambe sono essenziali. 

 


note

[1] Trib. Firenze, sent. del 30.09.2021.

[2] Cass. sent. n. 26595/2020.

Autore immagine: depositphotos.com


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