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Pensione di reversibilità: domanda precompilata

27 Ottobre 2021 | Autore:
Pensione di reversibilità: domanda precompilata

Disponibile, all’interno dell’area riservata Inps, il modello di richiesta di pensione ai superstiti precompilato dall’istituto.

Richiedere all’Inps la pensione di reversibilità, specie per chi raramente utilizza i servizi offerti dall’istituto, non è semplice: bisogna compilare una domanda che richiede l’indicazione di dati spesso sconosciuti ed allegare diversi documenti. Grazie al nuovo servizio per la pensione di reversibilità, domanda precompilata, d’ora in poi, richiedere il trattamento ai superstiti sarà molto più semplice. Sarà sufficiente accedere alla propria area riservata del portale web dell’Inps, l’area My Inps, per usufruire della domanda precompilata di reversibilità.

Nel dettaglio, a seguito della cessazione di una pensione per decesso, l’Inps proporrà la nuova procedura sull’area personale My Inps del coniuge superstite e lo avvertirà di questa possibilità con sms. Una specifica notifica nell’area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda.

L’ente previdenziale, oltre a proporre proattivamente all’utente la possibilità di accesso alla pensione di reversibilità, lo assisterà nella presentazione della domanda, precompilando il modulo di richiesta con tutti i dati reperibili nei propri archivi, facilitando il completamento del form online e offrendo informazioni di interesse nell’immediato.

Oltre a ciò, saranno ottimizzati i tempi di definizione dell’istruttoria e di erogazione della prestazione.

A chi spetta la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità, lo ricordiamo, spetta ai seguenti familiari superstiti del pensionato:

  • al coniuge o all’unito civilmente;
  • al coniuge divorziato, se:
    • titolare dell’assegno divorzile;
    • non passato a nuove nozze;
    • la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto risulta anteriore alla data della sentenza di divorzio;
  • ai figli minorenni;
  • ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • ai figli maggiorenni studenti sino a 21 anni, o studenti universitari (nel limite del corso legale di studi) sino a 26 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non svolgano attività lavorativa (o che, svolgendo attività lavorativa, abbiano un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di lavoro);
  • in assenza del coniuge e dei figli, ai genitori over 65 a carico del dante causa, non titolari di pensione;
  • in assenza del coniuge, dei figli o dei genitori aventi diritto, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili del pensionato, a suo carico ed inabili al lavoro, non titolari di pensione.

A quanto ammonta la reversibilità?

La pensione di reversibilità è pari a una percentuale della pensione spettante al dante causa deceduto:

  • coniuge solo: spetta il 60% della pensione del dante causa;
  • coniuge ed un figlio: spetta, in totale, l’80%;
  • coniuge e due o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un figlio: spetta il 70%;
  • due figli: spetta, in totale, l’80%;
  • tre o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un genitore: spetta il 15%;
  • due genitori: spetta, in totale, il 30%;
  • un fratello o una sorella: spetta il 15%;
  • due fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 30%;
  • tre fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 75%;
  • sei fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 100%.

La pensione viene poi ridotta in presenza di un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, a meno che nel nucleo familiare non siano presenti figli minori, studenti o inabili.

L’importo che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Come si chiede la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità può essere richiesta:

  • tramite patronato;
  • chiamando il contact center Inps al numero 803.164 (06.164.164 per chi chiama da cellulare);
  • accedendo al sito web dell’Inps con Spid, carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica.

In quest’ultimo caso, il percorso da seguire per chiedere la reversibilità è:

  • Prestazioni e Servizi, Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione, Prestazioni destinate a eredi e parenti di pensionati, Pensione di reversibilità o indiretta (la pensione indiretta spetta ai superstiti dell’assicurato, non ancora pensionato al momento del decesso).

In relazione alle pensioni di reversibilità, l’Inps ha comunque predisposto l’accesso facilitato alla domanda precompilata [1], dall’area riservata My Inps. Il nuovo servizio, introdotto in precedenza solo in via sperimentale, è disponibile per tutti i superstiti di pensionati dal 20 ottobre 2021.


note

[1] Inps messaggio 3555/2021.

Autore immagine: pixabay.com


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1 Commento

  1. Noemi Secci ha scritto sulla procedura di reversibilita’:
    “l’Inps proporrà la nuova procedura sull’area personale My Inps del coniuge superstite e lo avvertirà di questa possibilità con sms. ”

    Quindi il coniuge superstite dovrebbe avere un suo “MyINPS” nonché un suo cellulare per ricevere l’SMS.
    Ma INPS non ha il numero di cellulare e/o MyINPS del superstite all’estero.
    Mi piacerebbe avere un chiarimento al riguardo. Grazie

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