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Messaggi, chat ed email moleste: quando c’è reato?

26 Ottobre 2021 | Autore:
Messaggi, chat ed email moleste: quando c’è reato?

Disturbo per petulanza o altro biasimevole motivo: quando scatta il reato? Quante telefonate occorrono perché ci sia illecito penale?

Anche le persone meno esperte di diritto sanno che tormentare una persona con continue telefonate indesiderate costituisce reato. Ciò vale anche per messaggi, e-mail e altre comunicazioni telematiche? È infatti evidente che una chiamata vocale può risultare senza dubbio più invasiva di un sms. Ma è sempre così? Con questo articolo vedremo per l’appunto quando c’è reato con messaggi, chat ed email moleste.

Sul punto, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, a tenore della quale la molestia col mezzo del telefono deve interpretarsi in senso estensivo sulla base del criterio di invasività della condotta. In altre parole, anche condotte diverse dalla classica telefonata possono integrare il reato di molestie. A quali condizioni? Quando messaggi, chat ed email integrano il reato di molestie? Scopriamolo insieme.

Molestia o disturbo alle persone: cos’è?

Per legge [1], chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, arreca molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

In buona sostanza, il Codice penale prevede due tipi di molestia abbastanza differenti tra loro:

  • la prima presuppone che sia stata arrecato disturbo in luogo pubblico (cioè in un posto accessibile a tutti: piazze, libere vie, ecc.) o aperto al pubblico (luoghi ove è possibile a chiunque accedere, ma solo a determinate condizioni: si pensi ad un cinema o a un museo, ove è possibile entrare solamente pagando il prezzo del biglietto);
  • la seconda, prescindendo totalmente dal luogo, importa l’utilizzo del telefono come strumento per veicolare il comportamento indesiderato.

Il primo tipo di molestia è quella che, ad esempio, pone in essere l’uomo che con insistenza porta avanti il suo corteggiamento (non corrisposto) nei riguardi di una donna in un locale aperto al pubblico, davanti a tutti.

Il secondo tipo di molestia è quella telefonica. In quest’ultima rientrano anche messaggi, chat ed email? Vediamo.

Molestie telefoniche: in cosa consistono?

Le molestie telefoniche sono tutte quelle portate avanti usando l’apparecchio telefonico. Tipico esempio è quello di chi chiama in maniera assillante più volte al giorno.

Ovviamente, perché si integri il reato di molestie occorre che le telefonate non siano giustificate da un legittimo motivo. E così, chi contatta ripetutamente un’altra persona per motivi di lavoro o di salute, non potrà commettere il reato di molestie.

Come detto in precedenza, ogni tipo di molestia (sia quella che si realizza in luogo pubblico che quella per telefono) deve avvenire per petulanza o per un biasimevole motivo. Cosa significa?

Per petulanza si intende ogni condotta arrogante, presuntuosa o maleducata. Secondo la Cassazione [2], la petulanza consiste in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

È biasimevole ogni altro motivo deplorabile, cioè ingiustificato e, perciò, illegittimo. Si pensi a chi chiama continuamente in preda a un’ingiustificata gelosia.

Solo quando le telefonate sono moleste perché sorrette da petulanza o altro biasimevole motivo esse danno luogo a reato.

Peraltro, la Corte di Cassazione sopra richiamata ha specificato che il reato di molestia non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza. Ciò significa che potrebbe bastare anche una sola telefonata molesta per aversi reato [3].

Messaggi, chat ed email: quando c’è reato di molestie?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [4], nell’ambito delle molestie poste in essere col mezzo del telefono devono rientrarvi tutte le condotte che si connotano per l’elevato carattere di invasività nella sfera del ricevente. Ne deriva, quindi, che qualunque tipo di messaggio telefonico o telematico è idoneo a integrare l’atto molesto in quanto immediatamente percepibile dal destinatario.

Questo orientamento (non sempre sostenuto in passato [5]) tiene conto non solo dei molteplici modi con cui si può recare molestia a una persona col mezzo del telefono (non solo chiamate vocali, ma anche messaggi, chat, ecc.), ma anche dell’evoluzione tecnologica, la quale oggi favorisce lo scambio di comunicazioni con strumenti differenti dalla tradizionale chiamata.

Secondo la Cassazione, dunque, un messaggio o un’email possono avere la stessa carica invasiva (e, pertanto, molesta) della telefonata, integrando così il reato di cui in commento.

Il bene giuridico tutelato dal reato di molestie o disturbo alla persona è la quiete pubblica e non la libertà di comunicazione della vittima. Ciò posto, nell’ambito delle turbative poste in essere col mezzo del telefono devono rientrarvi tutte le condotte che si connotano per l’elevato carattere di invasività nella sfera del ricevente. Ne deriva, allora, che qualunque tipo di messaggio telefonico o telematico è idoneo a integrare l’atto molesto in quanto immediatamente percepibile dal destinatario.

Come detto, questo orientamento non è sempre stato sostenuto dalla Cassazione; in passato, infatti, era stato detto che le molestie a mezzo messaggistica istantanea (chat) non costituissero reato, sul rilievo che, a differenza delle comunicazioni moleste per mezzo del telefono, la cui intrusione può essere evitata soltanto con il rimedio estremo della disattivazione della linea telefonica, la comunicazione che invece si instaura tramite chat può facilmente essere bloccata.

Lo stesso è stato detto a proposito delle email: esse non avrebbero il “potenziale” lesivo della telefonata. Tuttavia, già nel 2011, una sentenza della Cassazione [6] precisava come tale conclusione non fosse generalizzabile in relazione a qualsiasi ipotesi di invio di posta elettronica, in quanto il progresso tecnologico consentiva già allora, in taluni casi, di inviare messaggi email, in entrata e in uscita, attraverso i normali apparecchi telefonici, fissi o mobili, sostanzialmente con le stesse modalità di invio dei cosiddetti messaggi sms.

La recente sentenza della Corte di Cassazione sembra aggiornare tutti gli orientamenti del passato: poiché i moderni smartphone consentono di effettuare operazioni la cui intrusività è equiparabile a quella della classica telefonata, anche sms e altri messaggi telematici sono idonei, se “petulanti” o “biasimevoli”, a integrare il reato di molestia o disturbo alla persona.


note

[1] Art. 660 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 3758/2014.

[3] Cass., sent. n. 6064 dell’8 febbraio 2018.

[4] Cass., sent. n. 37974 del 22 ottobre 2021.

[5] Cass., sent. n. 24670 del 7 giugno 2012.

[6] Cass., sent. del 27 settembre 2011.

Autore immagine: canva.com/


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