Si può obbligare il dipendente a lavorare nei giorni festivi?


Chi decide se il lavoratore deve essere costretto a svolgere la sua attività nei giorni di festività? La Cassazione indica dov’è scritto.
Garzanti Linguistica propone questo significato della parola festivo: «Di festa, proprio di una festa». Non ci resta che cercare il significato della parola festa. Tra le varie accezioni, troviamo: «Vacanza dalla scuola o dal lavoro; festività». Significa che quel giorno si ha il diritto di restare a casa. Ma il datore di lavoro può dire qualcosa in contrario? Si può obbligare il dipendente a lavorare nei giorni festivi?
Tutto dipende dal tipo di attività. Ad esempio: di domenica vai al ristorante e ci sono cuochi e camerieri che lavorano. A Natale, c’è chi ti serve il caffè al bar. Perfino a Pasqua sono aperti i supermercati con tanto di cassieri, banconieri, addetti vari. Qualsiasi giorno dell’anno in cui tu accenda il televisore, che sia feriale o festivo, vedi il telegiornale o il programma di intrattenimento in diretta, il che vuol dire mobilitare giornalisti, cameraman, montatori, conduttori, costumisti, truccatori, microfonisti e via dicendo. Figuriamoci i radiocronisti delle partite di campionato che si tengono la domenica. La regola che vale per loro vale per tutti?
Non solo: c’è anche il contratto nazionale di categoria che stabilisce se è possibile chiedere a un dipendente di lasciare la famiglia la domenica a casa per recarsi sul posto di lavoro. Quindi, si può obbligare il dipendente a lavorare nei giorni festivi? La Cassazione si è recentemente pronunciata su questo punto.
Indice
Quali sono le festività lavorative?
Oltre alla domenica, giorno in cui persino Nostro Signore ha pensato bene di riposare dopo aver creato il mondo (avesse saputo prima come l’abbiamo conciato, gli sarebbero bastati un paio di giorni a farlo), la normativa prevede alcuni giorni dell’anno come festività civili o religiose in cui, in linea di massima (tranne le eccezioni che vedremo più avanti) non si lavora.
Nello specifico, sono giorni festivi nazionali:
- 1° gennaio, giorno di Capodanno;
- 6 gennaio, giorno dell’Epifania;
- lunedì di Pasqua, detto anche Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile, giorno della liberazione dai fascisti;
- 1° maggio, Festa dei Lavoratori;
- 2 giugno, anniversario della Repubblica;
- 15 agosto, assunzione della Beata Vergine (diventato, ormai, Ferragosto);
- 1° novembre, giorno di Ognissanti;
- 8 dicembre: festività dell’Immacolata;
- 25 dicembre: Santo Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano.
A queste festività si aggiungono quelle locali, cioè quelle del santo patrono delle singole città. Ad esempio, il 29 giugno a Roma per la festa dei Santi Pietro e Paolo, il 7 dicembre a Milano per Sant’Ambrogio, ecc. In questi casi – sempre con le dovute eccezioni – sono chiuse le attività ubicate nella città che festeggia il patrono. Quindi, il 7 dicembre resta a casa chi lavora a Milano anche se abita a Como. Mentre il 31 agosto (anche in questo caso dedicato a Sant’Abbondio), chi abita a Como ed è impiegato in un’azienda milanese dovrà andare al lavoro.
Lavoro festivo: come viene retribuito?
Nella busta paga, si potrebbero trovare due voci diverse rispetto a quelle che compongono la normale retribuzione, cioè:
- festività;
- lavoro in giorno festivo.
La voce «festività» riguarda uno dei giorni sopra elencati che vengono retribuiti al dipendente anche se è rimasto a casa. In pratica, si prende la stessa retribuzione ordinaria come se fosse stato un normale giorno di lavoro.
Diverso il caso del lavoro festivo. Se il dipendente, per il tipo di attività o per particolari esigenze dell’azienda, viene chiamato a svolgere la sua attività di domenica o in un giorno di festività, troverà in busta paga, oltre alla retribuzione ordinaria, la cosiddetta maggiorazione percentuale per le ore prestate. Tale percentuale viene definita dal contratto nazionale di categoria.
Ci sarebbe, in realtà, una terza voce da segnalare ed è quella che riguarda la festività non goduta. Viene inserita nella retribuzione quando uno dei giorni sopra indicati cade di domenica. In questo caso, il datore deve riconoscere un’ulteriore maggiorazione per compensare il fatto che il lavoratore non si troverà quella festività nell’arco dell’anno e, quindi, non avrà la possibilità di restare a casa. Se, invece, cade in un giorno di riposo (di solito, il sabato) allora la retribuzione non viene maggiorata.
Lavoro festivo: è obbligatorio?
Con una recente sentenza, la Cassazione ha puntualizzato un precedente orientamento [1] in cui stabiliva che l’obbligo a lavorare nei festivi non può essere incluso nel contratto nazionale di categoria, ma può essere previsto nel contratto individuale di lavoro. La Suprema Corte sosteneva che il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche se questa viene richiesta dal datore di lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione.
Nell’ultimo pronunciamento [2], la Cassazione sostiene che, se previsto nel contratto collettivo nazionale, il lavoratore deve prestare attività anche nei giorni festivi. Rinunciare al riposo infrasettimanale, spiegano gli Ermellini, non compete singolarmente né al datore né al dipendente ma a un eventuale loro accordo.
I giudici di legittimità spiegano che nel momento in cui il lavoratore firma il contratto con un’azienda accetta il contenuto del suo contratto di categoria e che, pertanto, se in tale accordo sindacale è prevista la possibilità del lavoro festivo, il dipendente non può rifiutarsi di farlo.
note
[1] Cass. sent. n. 27948/2017.
[2] Cass. sent. n. 29907/2021.