Condanna alle spese: la parcella dell’avvocato vincola il giudice


Il giudice che liquida il compenso all’avvocato deve tener conto della parcella da questi redatta anche se è di valore superiore al Dm del 2014 che fissa i parametri.
Il giudice non può liquidare un compenso irrisorio all’avvocato che vince la causa; al contrario, deve tenere conto della parcella da questi depositata nel corso del giudizio. La notula resta sempre il limite massimo oltre il quale il magistrato non può spingersi, ma non gli è concesso comunque svilire l’attività svolta dal professionista eliminando voci senza una valida motivazione.
A dirlo è la Cassazione in una sentenza [1] che mira a ridare valore e decoro alla prestazione legale e, nello stesso tempo, a compensare adeguatamente gli avvocati per l’opera di difesa giudiziale svolta in caso di esito vittorioso del giudizio.
Il principio formulato dalla Corte è il seguente: il giudice, nel liquidare il compenso all’avvocato che ha vinto la causa, deve tenere conto della parcella pro forma da questi redatta. Tale quantificazione, per quanto fatta dallo stesso professionista, finisce per vincolare il giudice se non si discosta troppo dai parametri indicati nel Dm 2014. Il magistrato non può quindi espungere dalla notula alcune somme senza spiegarne le ragioni; non può cioè liquidare compensi irrisori senza una valida motivazione.
La Suprema Corte ha ricordato che, in tema di liquidazione delle spese processuali, non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Il giudice, pertanto, è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
L’esigenza di fornire un’adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge quindi a fronte del deposito di una nota specifica con l’indicazione delle attività svolte e delle somme richieste, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell’eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti e ai parametri ministeriali. La nota spese, peraltro, funge anche da limite, nel senso che il giudice non può attribuire alla parte una somma superiore a quella richiesta.
note
[1] Cass. sent. n. 30087/21 del 26.10.2021.