Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Cosa spetta al coniuge divorziato?

27 Ottobre 2021 | Autore:
Cosa spetta al coniuge divorziato?

Dal mantenimento al Tfr, dalla pensione di reversibilità all’eredità: tutti i diritti che possono spettare dopo il divorzio all’ex coniuge. 

Separazione e divorzio determinano effetti diversi. Innanzitutto, solo con il divorzio cessa definitivamente il matrimonio e ci si può risposare. Sul piano patrimoniale, poi, questi due momenti sono caratterizzati da alcune particolarità che incidono, ad esempio, sull’entità dell’assegno di mantenimento, sul Tfr e sulla pensione di reversibilità. Per stabilire con certezza cosa spetta al coniuge divorziato è necessario approfondire ciascuno di questi aspetti. Ma procediamo con ordine.

Assegno divorzile

Tecnicamente viene detto «assegno di mantenimento» solo il contributo erogato, dal coniuge più benestante, dopo la separazione. Invece, si chiama «assegno divorzile» quello che scatta a partire dal divorzio.

Scopo dell’assegno di mantenimento è garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, sicché la sua misura dipende soprattutto dalle capacità economiche del coniuge più ricco. L’assegno divorzile è invece sconnesso da tale parametro ed è rivolto solo ad assicurare l’autosufficienza indipendentemente dal reddito più elevato. 

Questa differenza – che incide inevitabilmente sulla misura dell’assegno – si sta via via sgretolando: i giudici infatti stanno gradatamente assimilando l’assegno di mantenimento a quello divorzile.

L’assegno divorzile spetta al coniuge divorziato che non abbia subìto il cosiddetto addebito, ossia a cui non sia stata riconosciuta la responsabilità per la fine del matrimonio. L’addebito viene dichiarato dal giudice, nel corso dell’eventuale causa di separazione, solo su richiesta dell’altro coniuge e consegue di solito a condotte come l’infedeltà, l’abbandono della casa coniugale, i maltrattamenti.

L’assegno divorzile viene riconosciuto solo a condizione che il richiedente dia prova, non solo dello squilibrio dei redditi con l’ex, ma anche di non essere in grado di mantenersi da sé. Tale incapacità può essere legata all’età (si pensi a una persona di oltre 40 anni), alle condizioni di salute, al fatto di essersi dedicato sempre alla casa e alla famiglia perdendo così ogni legame con il mondo del lavoro.

Attenzione quindi a rinunciare al lavoro fuori casa e a un reddito proprio per occuparsi della famiglia. Se poi la relazione con il coniuge va in crisi e il matrimonio finisce non è scontato che dall’ex venga un aiuto economico. Né è automatico ottenerlo rivolgendosi al giudice, anche se il divario di reddito e patrimonio tra marito e moglie è evidente. Anzi: per avere l’assegno di divorzio, il contributo che l’ex più povero ha dato alla conduzione della vita familiare va dimostrato.

Per decidere se attribuire o no l’aiuto economico occorre quindi mettere a confronto i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e soprattutto tenere conto del contributo che chi lo richiede ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale, in relazione alla durata del matrimonio e all’età.

Si riconosce così il ruolo di tutti quegli ex coniugi (nella maggior parte dei casi, le mogli) che hanno rinunciato a una vita professionale per occuparsi a tempo pieno della famiglia e consentire ai partner (spesso, i mariti) di fare carriera.

Casa coniugale 

Il giudice riconosce al coniuge divorziato il diritto di abitazione nella casa coniugale (anche se di proprietà dell’ex o in comunione dei beni) a patto che, insieme a lui, vadano a vivere i figli minori, maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap. Si deve trattare dell’abitazione ove la famiglia viveva stabilmente al momento della separazione e non della seconda casa o della casa vacanze.

In assenza di figli, il giudice non può attribuire il diritto di abitazione. 

Pensione di reversibilità

Se il coniuge obbligato al mantenimento muore, la pensione di reversibilità si sostituisce all’assegno divorzile. Il coniuge divorziato ha quindi diritto a ottenere una quota della pensione di reversibilità solo se era già titolare dell’assegno divorzile, non essendo invece sufficiente che il richiedente versi nelle condizioni per ottenere l’assegno. Il diritto alla pensione di reversibilità, infatti, non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno.

La quota di reversibilità spettante al coniuge divorziato, da dividere eventualmente con il coniuge superstite dell’ex, viene determinata sulla base di una serie di parametri come, ad esempio, la durata del matrimonio, le condizioni economiche.

Di recente, la Cassazione ha ritenuto che la pensione di reversibilità spetti anche al coniuge che abbia subìto l’addebito.

Non può ottenere la reversibilità il coniuge divorziato che si sia risposato o che, in luogo dell’assegno divorzile, abbia chiesto l’assegno in un’unica soluzione (una tantum).

Tfr

A differenza del coniuge separato, al coniuge divorziato spetta una quota del Tfr dell’ex una volta che questi abbia cessato il proprio rapporto di lavoro successivamente al divorzio. Tale diritto spetta solo se:

  • l’ex coniuge è già titolare dell’assegno di mantenimento e sempre che detto mantenimento non sia stato pagato con un unico assegno (cosiddetto «una tantum»);
  • l’ex coniuge non si è risposato;
  • il tfr è stato liquidato dall’azienda dopo la sentenza di divorzio, ma è il frutto del lavoro svolto (anche solo in parte) quando ancora la coppia era ancora sposata.

Eredità

Se il coniuge separato continua ad essere erede dell’ex anche dopo la separazione (a meno che non abbia subìto l’addebito), una volta intervenuto il divorzio si non ha più alcun diritto successorio. Ciascun coniuge cioè cessa di essere erede legittimo dell’altro.

Per diventare eredi dell’ex coniuge è necessario che ciò sia espressamente stabilito nel testamento di quest’ultimo. 


note

[1] C. App. Torino sent. n. 269/2021.

Autore immagine: depositphotos.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA