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Divisione dell’eredità: assegnazione bene indivisibile

27 Ottobre 2021 | Autore:
Divisione dell’eredità: assegnazione bene indivisibile

Giudizio di divisione, se l’immobile non può essere frazionato si passa all’assegnazione all’erede con la quota maggiore o a quello con la quota minore ma con un interesse tutelabile. 

All’atto della divisione dell’eredità tra i vari coeredi, dinanzi a un bene indivisibile, si pone il problema della sua assegnazione: a chi andrà a finire tra i vari coeredi? Tale decisione, in assenza di un accordo, spetta al giudice che dovrà seguire le regole indicate dal Codice civile.  

La Cassazione ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito all’assegnazione del bene indivisibile. Ecco le regole da seguire.  

La divisione dell’eredità: come avviene?

Nel momento in cui muore una persona e la sua eredità finisce in capo a più soggetti si verifica ciò che tecnicamente viene definita comunione ereditaria. 

La comunione ereditaria implica una contitolarità, su uno o più beni, tra i vari coeredi. Ciascuno di questi diventa pertanto titolare di una quota ideale del bene, proporzionale alla propria fetta di eredità. Ad esempio tre fratelli, eredi al 33% ciascuno, avranno diritto ad un terzo a testa dell’immobile caduto in successione.

L’erede non è obbligato a restare legato nella comunione con gli altri coeredi contro la propria volontà; pertanto, può sempre chiedere la divisione della comunione stessa. Se non trova l’accordo con gli altri coeredi, questi può rivolgersi al giudice. Sarà allora il tribunale a decretare la divisione della comunione ereditaria secondo le regole e le procedure fissate dalla legge. 

Nel momento in cui procede alla divisione, il tribunale verifica innanzitutto se il singolo bene può essere diviso in natura e, in caso contrario, provvede all’assegnazione dello stesso ad un erede ordinando a questi di liquidare in denaro, agli altri coeredi, il valore delle rispettive quote. Se nessun erede vuole il bene, si procede alla vendita all’asta e alla divisione del ricavato.

Il problema si pone nel caso di assegnazione del bene indivisibile: a quale erede spetterà la proprietà esclusiva? Ecco cosa dice la legge.

Cosa si intende per bene indivisibile?

Innanzitutto, occupiamoci della definizione di «bene indivisibile». L’esempio più calzante è quello del piccolo appartamento che non può essere frazionato in più unità immobiliari tra loro autonome e dotate di distinti ingressi. È invece divisibile la villa bifamiliare su due livelli.

Si considera anche indivisibile quel bene che, pur astrattamente divisibile, non possa essere frazionato con facilità o quando, a seguito della divisione, perde la sua funzione o la sua utilità. Si pensi a un bilocale dotato però di un solo bagno. Ed ancora un bene è indivisibile quando la divisione richiede opere complesse o particolarmente costose; oppure, quando in seguito alla divisione, le singole parti subiscono un deprezzamento del valore rispetto al valore dell’intero bene.

Il concetto di «bene indivisibile» però non è solo materiale, ma anche giuridico. Si pensi a un terreno edificabile solo su un lato oppure su cui pende, in una sola sezione, una servitù di passaggio mentre l’altra è libera da vincoli.

Assegnazione del bene indivisibile

L’articolo 720 del Codice civile stabilisce che, all’atto della divisione dell’eredità, il giudice, nel decidere l’assegnazione del bene indivisibile deve dare priorità all’erede con la quota di eredità maggiore. Deve cioè preferire quest’ultimo, accordandogli – sempre che lo voglia – la proprietà del bene. Così, ad esempio, in presenza di tre coeredi, di cui uno al 50% e gli altri due al 25% ciascuno, un eventuale appartamento di 50 metri quadri – pertanto indivisibile – andrà a finire al primo, con l’obbligo però di pagare agli altri due la metà del valore del bene, secondo le rispettive quote.

Tale criterio non può ovviamente essere seguito quando tutti gli eredi hanno la stessa quota.

In presenza di più richieste di assegnazione del bene da parte dei coeredi, spetta al giudice stabilire a quale di questi assegnare il bene. Lo dovrà fare sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, ma non anche in base alla maggiore offerta che questi faccia rispetto al prezzo di stima. E ciò perché la scelta dell’erede assegnatario non segue le regole della gara tra i coeredi [1].

Secondo la Cassazione [2], il bene non comodamente divisibile può essere assegnato anche all’erede che ha la quota minore. Il giudice, infatti, ha la facoltà di derogare al criterio stabilito dalla legge (che dà preferenza al quotista maggiore) a condizione che ne dia un’adeguata e logica motivazione. Potrebbe essere il caso di un appartamento, di proprietà dei genitori e finito ai figli, di cui però uno soltanto – quello con la quota inferiore – vi vive all’interno ormai da molto tempo. 

La Suprema Corte ha ricordato che l’articolo 720 del Codice civile configura l’assegnazione del bene indivisibile o non comodamente divisibile al quotista maggioritario come una semplice possibilità che può essere disattesa: il giudice ha il potere discrezionale di derogare il criterio indicato, della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.

La vendita all’asta

Se nessun coerede chiede l’assegnazione del bene indivisibile, il giudice ne dispone la vendita all’asta. La Cassazione [3] ha anche detto che tale vendita all’incanto è un rimedio residuale cui ricorrere solo quando nessuno dei coeredi voglia giovarsi del diritto all’attribuzione dell’intero bene: sicché, in presenza di una richiesta di assegnazione del bene indivisibile, il giudice non può che disporre provvedendo all’assegnazione del compendio e alla liquidazione del relativo conguaglio, anche se qualche altro erede vi si oppone.


note

[1] Cass. ord. n.10216/15 e n. 8514/17.

[2] Cass. ord. n. 29903/21 del 25.10.2021.

[3] Cass. ord. n. 10856/2016.


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