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Casa intestata al partner prima del matrimonio: va restituita?

27 Ottobre 2021 | Autore:
Casa intestata al partner prima del matrimonio: va restituita?

Fidanzamento rotto a pochi giorni dal matrimonio: ritorna all’uomo l’immobile donato all’ex futura sposa.

Una recente ordinanza della Cassazione [1] si è occupata di stabilire se la casa intesta al partner prima del matrimonio va restituita nel caso di rottura del fidanzamento. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

In generale, il coniuge non può vantare alcun diritto sulla casa comprata dall’altro prima del matrimonio. Nell’eventuale comunione dei beni ricadono infatti solo i beni acquistati dopo le nozze. Non vi rientrano neanche quelli acquisiti successivamente, ma per donazione o successione ereditaria. 

Diverso è il discorso della coppia che acquista l’immobile in comproprietà prima di sposarsi: in tale ipotesi il bene è di entrambi fino a quando non ne decidono la divisione. 

Diverso è anche il caso di chi, proprio in vista dell’imminente matrimonio, intesta o cointesta la casa al partner. In tale ipotesi si ha una donazione. In generale, le donazioni non possono essere revocate ma, secondo la Cassazione, se salta la celebrazione delle nozze e, soprattutto, salta il fidanzamento tra i due partner, allora va revocata anche la donazione immobiliare fatta dall’uno in favore dell’altro proprio in ragione della promessa di matrimonio.

L’articolo 80 del codice civile stabilisce che è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (le cosiddette donazioni prenuziali) se questo non è stato contratto. La domanda però va presentata entro un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei “promessi sposi”. Diversamente non c’è più possibilità di ricorrere al giudice ed ottenere tutela.

Dunque, ad avviso della Cassazione, anche la casa rientra nei doni tra fidanzati che devono essere restituiti se il matrimonio non si celebra più. 

L’articolo 80 cod. civ. si riferisce infatti non solo ai beni mobili come l’anello nuziale, il corredo, la cucina per la futura casa, ma anche alle donazioni immobiliari. E non cambia il risultato se il partner si impegna nei confronti del venditore a pagare il prezzo affinché questi intesti la casa alla futura moglie o marito (secondo lo schema della cosiddetta donazione indiretta). Se si accerta che il regalo, per quanto di valore cospicuo, sia stato fatto soltanto a causa della promessa di nozze non mantenuta, decade anche l’attribuzione patrimoniale al donatario. 

Ciò che dice la Suprema Corte è di particolare importanza ed assegna un nuovo ed ulteriore significato all’articolo 80 citato: questa norma va attualizzata rispetto all’intenzione storica del legislatore del tempo. Bisogna cioè adeguarsi al mutato contesto sociale. E oggi è frequente che i genitori comprino per i figli la casa da destinare alla famiglia che sta per nascere. Così come uno dei nubendi spende il proprio denaro per comprare o ristrutturare l’appartamento dell’altro in vista del matrimonio. 

Risultato: anche la donazione o la cointestazione di una casa può rientrare tra le donazioni prenuziali e, come tale, da restituire se il fidanzamento salta. A condizione, beninteso, che il dono non trovi altra plausibile giustificazione al di fuori della promessa di matrimonio.  

La cosa però non va nello stesso modo se la donazione viene fatta durante il matrimonio e poi se ne chiede la restituzione a seguito della separazione e del divorzio. In questo caso il bene resta definitivamente nella proprietà del donatario anche se l’attribuzione è stata fatta poco tempo prima che il matrimonio saltasse.  

Se però la donazione viene revocata, che fine fa l’immobile? Non può certo tornare al venditore: sicché il coniuge donante – che ormai ha preso un impegno e stretto un contratto con il venditore – resta tenuto a pagare l’eventuale mutuo o residuo del prezzo sul bene, divenendone però l’esclusivo proprietario. 

In pratica, se viene meno la ragione della donazione, ossia il futuro matrimonio, allora l’acquirente dell’immobile, che ha fatto la donazione, ha tutto il diritto di rientrare in possesso del bene.

Nella vicenda decisa dalla Corte, pomo della discordia è un appartamento, oggetto di prima di un contratto preliminare, come donazione fatta da un uomo alla fidanzata in vista del loro matrimonio, e poi di una compravendita definitiva portata a termine dalla donna.

L’uomo sostiene si debba parlare di «donazione indiretta connessa alla promessa di matrimonio» e aggiunge che, «poiché la promessa non è andata a buon fine, malgrado l’avvenuta fissazione della data delle nozze», va sancita la restituzione dell’immobile. La sua domanda viene respinta sia in primo che in secondo grado. Ma la Cassazione gli dà ragione. Secondo i giudici supremi, l’articolo 80 del codice civile consente di «domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto» e «contempla non solo i veri e propri doni tra fidanzati, intesi come liberalità d’uso, ma anche le eventuali donazioni immobiliari, ivi comprese quelle indirette».

Richiamando poi il costume sociale, i Giudici prendono in considerazione la prospettiva in cui «uno dei promessi sposi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l’appartamento dell’altro, in vista del matrimonio», e allora «non si comprende per quale ragione, una volta appurato che tale è una delle possibilità che il costume sociale offre alle parti, codesto tipo di donazione prenuziale non possa dirsi uniformabile al diritto sancito dall’art. 80 c.c. di ottenere – entro il termine di decadenza – la restituzione del bene (o la revoca dell’atto) nei casi di rottura del fidanzamento». Invece, «proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto», sanciscono i Giudici.

Dunque, ciò che conta, ai fini dell’azione restitutoria, è, in casi simili, «sempre e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio, e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione». In questa prospettiva, poi, «la sorte della donazione indiretta – seppur collegabile a un accordo trilaterale –», come in questo caso, «non coinvolge altri che le parti direttamente interessate dalla donazione».

Per quanto concerne, in particolare, il tema del preliminare di vendita immobiliare in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, «è stato affermato che qualora in esso la qualità di promissario acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire venga assunta da persona diversa» – la donna, in questo caso –, «da quella» – l’uomo, in questo caso – «che provvede al versamento del corrispettivo, e qualora il patto sia ricollegabile a un accordo trilaterale rivolto a conseguire, con la partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta in favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento, il sopravvenuto venir meno della causa donandi (tipica della donazione fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina la caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche del diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva, ma non incide sull’efficacia del rapporto fra il promittente venditore ed il donante, il quale viene a porsi nella qualità di effettivo promissario».   

  


note

[1] Cass. ord. 29980/21 del 25.10.2021.

Cass. civ., sez. I, ord., 25 ottobre 2021, n. 29980

Presidente Genovese – Relatore Terrusi

Fatti di causa

G.V. convenne B.L. e P.L. dinanzi al tribunale di Taranto. Espose che, a seguito di un anteriore preliminare, era intervenuta tra i convenuti, nell’anno 2004, la compravendita di un appartamento. Codesta era però da qualificare come donazione indiretta da parte di esso G. alla B., connessa alla promessa di matrimonio con la stessa scambiata fin dall’anno 2002. Poiché la promessa non era andata a buon fine, malgrado l’avvenuta fissazione della data delle nozze, chiese che il tribunale pronunciasse la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 80 c.c.

Il tribunale respinse la domanda così argomentando: l’art. 80 c.c. riguarda i doni e suppone una fattispecie di liberalità d’uso (art. 770 c.c.), non necessitante di forma solenne; va escluso che nell’alveo della norma possano rientrare gli immobili, anche nell’ottica della donazione indiretta, perché la donazione immobiliare, alla quale gli artt. 782 e 783 c.c. riservano la forma pubblica, non può esser considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d’uso.

La decisione, impugnata da G., è stata confermata dalla corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto con la sentenza del 18 novembre 2016, avverso la quale è adesso proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato da memoria.

La B. ha replicato con controricorso, mentre P. non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I. – Con l’unico mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 c.c. poiché la retta interpretazione di tale norma, dal tenore letterale ampio, imporrebbe di dire che la stessa contempla non solo i veri e propri “doni” tra fidanzati, intesi come liberalità d’uso, ma anche le eventuali donazioni immobiliari, ivi comprese le indirette.

Il motivo è fondato.

II. – La corte d’appello, condividendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto che, per associazione con le liberalità d’uso, non potesse rientrare nella categoria dei doni di cui all’art. 80 c.c. la donazione immobiliare, diretta o indiretta.

Questa affermazione, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.

Occorre rammentare che la sorte delle attribuzioni gratuite tra fidanzati è stata oggetto di un’apposita regolamentazione solo col codice civile del 1942, all’art. 80.

La formulazione della norma, genericamente riferita ai “doni”, ha determinato nel tempo un vasto dibattito dottrinale.

L’oggetto di tale dibattito è stato di volta in volta ancorato alla questione della natura giuridica delle suddette liberalità, in funzione della possibile assimilazione alle donazioni obnuziali e alle liberalità d’uso.

Non è necessario ripercorrerne le tappe in dettaglio.

Basta ricordare che, come da più parti fondatamente osservato, l’accostamento tra i doni di cui all’art. 80 e la disciplina della donazione obnuziale è in contrasto col dato normativo desunto dall’art. 785 c.c., che rispetto all’efficacia immediata dei “doni” stabilisce invece che la donazione obnunziale non produce effetto finché non segua il matrimonio; e inoltre che l’accostamento dell’art. 80 alla liberalità d’uso si basa si un’esegesi ingiustificatamente restrittiva dell’ambito della citata norma.

III. – In vero un altro più convincente indirizzo interpretativo si è attestato sul rilievo che i doni prenuziali di cui all’art. 80 sono vere e proprie donazioni, con conseguente possibile concorrenza di previsioni regolative secondo i casi individuate nella suddetta norma e negli artt. 769 c.c. e ss..

Simile orientamento è stato accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto che i doni tra fidanzati non sono equiparabili nè alle liberalità in occasione di servizi, nè alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, nè alle liberalità d’uso, ma costituiscono appunto – vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice (Cass. n. 1260-94). Fermo restando, naturalmente, che la eventuale modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante (v. pure Cass. n. 7913-01), fa sì che, in taluni specifici casi, il trasferimento possa perfezionarsi legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio.

IV. – L’orientamento va confermato perché aderente all’agire e al sentimento sociale.

Non può validarsi l’affermazione della corte territoriale che ha ritenuto impossibile far rientrare nell’alveo dell’art. 80 le donazioni (dirette o indirette) immobiliari perché non costituenti liberalità d’uso.

Considerare infatti semplici liberalità d’uso le donazioni tra fidanzati comporterebbe – come già sottolineato – un’interpretazione estremamente riduttiva del diritto alla restituzione dei doni sancita dall’art. 80 c.c., a fronte invece dell’essere la ratio della restituzione non correlata, in detta norma, al semplice valore dei beni donati, quanto piuttosto alla eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giunto a compimento, e che è opportuno rimuovere per quanto possibile.

V. – Questa considerazione è essenziale nell’ambito dell’interpretazione. La norma invero non può intendersi secondo la mera intenzione storica del legislatore del tempo (cd. originalismo), sebbene mediante un flessibile adeguamento al mutato contesto sociale. Ed è appunto conforme alla realtà sociale constatare che una delle frequenti ipotesi di dono effettuato in vista del futuro matrimonio è – oggi – proprio quella in cui persone vicine ai fidanzati (o anche a uno di essi), come per esempio i genitori, acquistino o ristrutturino immobili da destinare alla famiglia che nascerà.

Sempre il costume sociale ben conosce la prospettiva in cui uno dei nubendi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l’appartamento dell’altro, in vista del matrimonio.

Non si comprende allora per qual ragione, una volta appurato che tale è una delle possibilità che il costume sociale offre alle parti, codesto tipo di donazione prenuziale non possa dirsi uniformabile al diritto sancito dall’art. 80 di ottenere – entro il termine di decadenza – la restituzione del bene (o la revoca dell’atto) nei casi di rottura del fidanzamento.

Proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende, invece, restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto.

La dottrina classica ha condivisibilmente messo in luce come la ratio della norma consista nella tutela di una presupposizione, tale essendo quella incentrata sul futuro matrimonio che imprime la specifica destinazione ai beni donati “a causa della promessa”.

Quel che dunque rileva, ai fini dell’azione restitutoria, è in casi simili sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa.

VI. – È opportuno chiarire in tale prospettiva che la sorte della donazione indiretta – seppur collegabile a un accordo trilaterale – non coinvolge altri che le parti da essa donazione direttamente interessate.

Di tanto costituisce base il tradizionale indirizzo di questa Corte formatosi sul tema del preliminare di vendita immobiliare in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato.

Per il contratto preliminare è stato affermato che qualora in esso la qualità di promissario acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire venga assunta da persona diversa da quella che provvede al versamento del corrispettivo, e qualora il patto sia ricollegabile a un accordo trilaterale rivolto a conseguire, con la partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta in favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento, il sopravvenuto venir meno della causa donandi (tipica della donazione fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina la caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche del diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva, ma non incide sull’efficacia del rapporto fra il promittente venditore ed il donante, il quale viene a porsi nella qualità di effettivo promissario (così Cass. n. 171-86).

Traslato nell’ambito della compravendita definitiva, l’insegnamento sta a indicare che il venir meno della causa donandi comporta l’inefficacia solo nel rapporto interno che lega il donante al donatario, non anche invece in quello tra il venditore e l’acquirente sostanziale del bene. La conclusione rileva nel senso che, in termini effettuali, la restituzione di cui parla l’art. 80 c.c. dovrà essere attuata, in questa prospettiva, mediante retrocessione dell’immobile in capo al donante, da identificare quale parte acquirente in senso sostanziale.

VII. – L’impugnata sentenza va dunque cassata.

Segue il rinvio alla corte d’appello di Lecce la quale, in diversa composizione, svolgerà i conferenti accertamenti di fatto uniformandosi ai seguenti principi:

– i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili nè alle liberalità in occasione di servizi, nè alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, nè alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette;

– anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo;

– tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Alla medesima corte d’appello è inoltre demandato di provvedere sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Lecce anche per le spese del giudizio di cassazione.


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