Cosa succede in caso di tradimento della moglie?


Infedeltà: quali ripercussioni sull’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa, sull’affidamento dei figli e sul risarcimento del danno.
Si dice spesso che, in caso di separazione, l’uomo debba sempre andare via di casa e pagare il mantenimento alla moglie. E ciò anche quando il matrimonio cessa per una causa non traumatica, ad esempio perché l’amore si è via via dissolto. Ma cosa succede in caso di tradimento della moglie? Valgono le stesse regole previste per l’uomo o la donna gode ancora di un trattamento di favore? Cerchiamo di comprenderlo qui di seguito.
Indice
Cosa succede in caso di tradimento
Cerchiamo innanzitutto di comprendere quali sono le conseguenze in caso di tradimento a prescindere dal sesso del soggetto infedele, atteso che il Codice civile non fa alcuna differenza e parla genericamente di coniugi.
La fedeltà è un dovere coniugale. Bisogna però essere fedeli solo a partire dalle nozze: il coniuge che scopre il tradimento dell’altro consumatosi prima del matrimonio non può recriminare nulla.
In caso di tradimento, il soggetto tradito può chiedere la separazione, anche se l’altro non vuole concederla. Basta ricorrere al giudice e lamentare il fatto che la convivenza sia divenuta intollerabile.
A quel punto, su richiesta del ricorrente e previa esibizione delle prove del tradimento, il giudice dichiarerà l’adultero responsabile per la fine del matrimonio. È ciò che si chiama imputazione di addebito. Da questa pronuncia però non derivano conseguenze sanzionatorie o una condanna a versare un mantenimento più elevato. Tutto ciò che scaturisce dall’addebito è l’impossibilità, per l’infedele, di chiedere l’assegno di mantenimento e di recriminare diritti di successione qualora l’ex dovesse morire prima del divorzio (con il divorzio, infatti, cessa in ogni caso la qualità di erede, a prescindere dall’addebito).
Attenzione però a non cadere in facili equivoci: non è l’addebito a carico di un coniuge che dà diritto all’altro di ottenere il mantenimento, ma la disparità economica tra i due e l’incapacità, per il coniuge più povero, di mantenersi da solo. Sicché, a prescindere dalle prove dell’infedeltà, se tale disparità non sussiste o se è a favore del coniuge tradito questi non avrà comunque diritto ad alcun assegno.
Pertanto, l’unico caso in cui l’infedeltà ha conseguenze economiche è quando il coniuge traditore è quello con il reddito più basso: questi infatti perde il diritto agli alimenti. Negli altri casi (coniugi con redditi uguali, coniuge tradito con reddito superiore), il tradimento, e quindi la pronuncia di addebito, non hanno alcuna ripercussione sulle condizioni della separazione.
In caso di tradimento si possono dunque verificare le seguenti ipotesi:
- se il coniuge tradito e il coniuge traditore hanno redditi uguali o comunque tali da consentire loro di mantenersi da soli, l’addebito non comporterà alcuna conseguenza: in ogni caso, il giudice non avrebbe mai riconosciuto l’assegno di mantenimento proprio per la sostanziale situazione di parità economica tra i due;
- se il coniuge tradito ha un reddito superiore al coniuge traditore, il suo adulterio non avrà conseguenze economiche: anche in questa ipotesi infatti, con o senza addebito, il giudice non potrà mai riconoscere il diritto al mantenimento a favore del tradito che già può mantenersi da solo;
- se il coniuge tradito ha un reddito inferiore all’altro, questi avrà diritto al mantenimento indipendentemente dalle prove dell’adulterio; pertanto, anche in questo caso, l’addebito non ha ripercussioni pratiche;
- se il coniuge traditore ha un reddito inferiore a quello del coniuge tradito, quest’ultimo non dovrà riconoscergli il mantenimento: è questo dunque l’unico caso in cui il tradimento esplica effetti sul diritto agli alimenti.
Attenzione però: tali conseguenze si verificano solo se il tradimento è causa della crisi di coppia. Se invece il matrimonio era già naufragato per altre ragioni e il tradimento è solo un effetto, non una causa, il coniuge fedifrago non rischia nulla. Non ci sarà quindi alcun addebito.
Cosa succede in caso di tradimento della moglie?
Veniamo dunque alle conseguenze in caso di tradimento della moglie. Dovremo fare una serie di distinzioni a seconda del reddito di quest’ultima e della presenza di figli.
Se la moglie tradisce e ha un reddito inferiore a quello del marito non potrà chiedere il mantenimento, sempre che il suo tradimento sia la causa della crisi e non l’effetto di una crisi già in atto. Di tanto però dovrà essere il coniuge a cui viene addebitata l’infedeltà a dare la prova.
Se viceversa la moglie ha un reddito superiore, dovrà essere lei a versare l’assegno mensile se l’uomo non è in grado di mantenersi da solo (ma ciò indipendentemente dall’adulterio).
Quanto poi all’assegnazione della casa, questa prescinde dalla presenza dell’adulterio: viene infatti disposta dal giudice solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e nel loro esclusivo interesse. Quindi, le eventuali decisioni in merito all’addebito non influiscono su quelle relative al diritto di abitazione.
Pertanto, se i bambini vanno a vivere con la madre, a lei sarà assegnata la casa dell’ex, a prescindere dal fatto che si sia macchiata di tradimento. Il marito, pertanto, benché proprietario dell’immobile e tradito, dovrà andare via.
Viceversa, in assenza di figli o in presenza di figli grandi e autosufficienti, non verrà presa alcuna decisione in merito all’assegnazione dell’abitazione familiare.
Anche il collocamento dei figli – ossia il luogo presso cui questi andranno a vivere – prescinde dal tradimento: pertanto, è ben possibile che questi siano assegnati alla madre infedele. Quanto invece all’affidamento dei figli stessi, questo di regola è congiunto: spettano cioè ad entrambi i genitori le decisioni più importanti in merito alla loro crescita, istruzione, salute, educazione.
Il risarcimento in caso di infedeltà della moglie
Il semplice tradimento non basta per fondare una richiesta di risarcimento danni subiti dal coniuge tradito. La violazione di un obbligo derivante dal matrimonio, come appunto quello di fedeltà, non determina automaticamente conseguenze diverse rispetto ai rimedi previsti dal diritto di famiglia. Non basta cioè l’adulterio per legittimare una richiesta di danno. È necessario, a tal fine, che il tradimento sia condotto con modalità particolarmente lesive dell’altrui dignità che siano tali da ledere il diritto alla salute, alla dignità personale o all’onore dell’altro coniuge. Ciò succede ad esempio quando l’infedeltà si è consumata in pubblico, compromettendo l’onore e la reputazione del coniuge tradito.
Il coniuge tradito non può chiedere all’amante il risarcimento dei danni patiti a causa del tradimento, a meno che la condizione di afflizione in lui indotta superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale [1]. Si pensi al caso dell’amante che vada a sbandierare la propria relazione con la persona sposata, ledendo la reputazione del coniuge tradito.
Pertanto l’amante, pur non essendo soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, può «assumere il ruolo di corresponsabile quando, in forza della propria condotta e avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la relazione extraconiugale, abbia direttamente leso ovvero abbia concorso a violare diritti inviolabili quali la dignità e l’onore del coniuge tradito», come nel caso in cui si sia «vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini nei confronti di terzi».