Sono separato da circa 4 mesi, il figlio viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la casa coniugale è di mia esclusiva proprietà. La mia ex moglie è già andata a convivere col suo nuovo compagno. Mio figlio ha crisi di pianto e mi dice che vuole stare col suo papà. Come posso tutelare mio figlio?
Ai sensi dell’art.337 sexies del Codice civile, il godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Con il nuovo matrimonio, o la nuova convivenza, possono cambiare anche le modalità di collocamento del figlio minore.
Come anche confermato dalla Cassazione, per ottenere la revoca dell’assegnazione condivisa dei due genitori, in favore di uno, occorre valutare la persistenza dell’interesse del figlio minorenne delle parti a mantenere la convivenza nell’habitat domestico con la madre affidataria e ciò anche verificando se la presenza nell’alloggio della nuova persona sia pregiudizievole per il minore (si confronti, Corte di Cassazione, Sentenza 15.07.2014 n. 16171).
Per tali ragioni, se è vero, com’è vero, che Suo figlio stia particolarmente soffrendo questa nuova convivenza, il mio consiglio è quello di procedere ad un primo approccio amichevole con la madre, al fine di metterla al corrente della situazione delicata e risolvere la questione stragiudizialmente.
Se la madre non dovesse collaborare, o dovesse negare l’esistenza del problema, allora sarebbe necessario intervenire tramite legale.
A tal proposito, Le consiglierei di procedere con una lettera di diffida, contenente l’invito alla madre di non frequentare l’uomo durante le ore in cui è presente il bambino.
Se anche quella lettera dovesse risultare infruttuosa, allora occorrerebbe agire in giudizio, attraverso un’azione di modifica del regime di collocazione del figlio. Infatti, ai sensi dell’art.710 del Codice di procedura civile, le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
In quel giudizio, si potrà chiedere l’audizione del minore, che confermerà i suoi disagi. Si potrà anche produrre documentazione idonea a dimostrare gli assunti: ad esempio, potrebbe essere utile registrare un video (a telecamera nascosta) delle crisi di pianto del minore.
Tutti questi elementi potranno condurre il giudice del tribunale dei minori a sentenziare la modifica delle modalità di collocazione del minore in Suo favore.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla