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Telecamera privata in condominio: poteri dell’amministratore

29 Ottobre 2021 | Autore:
Telecamera privata in condominio: poteri dell’amministratore

L’amministratore di condominio non ha il potere di chiedere una relazione di un perito in cui viene attestato che l’angolo di visuale della telecamera non viola la privacy degli altri condomini.

Ogni condomino può installare, sul pianerottolo del proprio appartamento e in corrispondenza della porta d’ingresso, una telecamera privata per scoraggiare l’ingresso dei ladri. Ciò non richiede un cartello con l’avviso (come invece è necessario per le telecamere condominiali). Tuttavia, occorre che l’angolo delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza, evitando ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni come le scale o l’area relativa all’ingresso degli altri appartamenti. 

Ci si è chiesto, nel caso di telecamera privata in condominio, quali sono i poteri dell’amministratore a riguardo. Può questi esigere il rilascio di una relazione tecnica in modo da valutare se i campi di visione della telecamera installata dal condòmino violino la privacy di altri condòmini o di terzi? Sarebbe legittima una richiesta di questo tipo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Ai sensi dell’articolo 1130 del Codice civile, l’amministratore di condominio ha il compito di eseguire le delibere condominiali e disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi. Egli può inoltre compiere tutti gli atti conservati relativi alle parti comuni dell’edificio: può cioè preservarle da ogni pericolo di danno o lesione degli altrui diritti. 

Pertanto, è del tutto legittimo che l’amministratore “indaghi” sulla telecamera installata dal singolo condomino davanti alla porta di accesso al suo appartamento. Tuttavia, salvo che il regolamento di condominio approvato all’unanimità non disponga diversamente, l’amministratore di condominio non potrebbe pretendere il rilascio di una vera e propria perizia o di un altro documento che comprovi la non interferenza del campo visivo della telecamera su parti comuni.

In ogni caso, la richiesta di un documento (eventualmente anche redatto dall’installatore) è comprensibile, tenuto conto che, se si andasse a processo, sarebbe onere del condomino dimostrare che la telecamera non riprende spazi condominiali e ha un campo visuale strettamente limitato alla porta di accesso alla proprietà esclusiva.

In buona sostanza, anche volendo negare all’amministratore l’esibizione della perizia per l’assenza di una specifica norma di legge o del regolamento a riguardo, qualora dovesse essere sollevata una contestazione da parte di questi o degli altri condomini che sfoci in una vertenza giudiziaria, bisognerà comunque munirsi di una relazione tecnica da esibire al giudice in modo da dimostrare che l’angolo di visuale della telecamera privata non viola la privacy. A quel punto, per evitare di dover sostenere spese per la relativa difesa, sarà più opportuno trovare un punto di accordo con l’amministratore stesso ed, eventualmente, consentire a questi di visionare i filmati o il funzionamento dell’apparecchio in modo che possa convincersi della legittimità dell’installazione.

Sul tema specifico della telecamera installata dal condomino a protezione del proprio appartamento, il vademecum «Il condominio e la privacy», emanato dal Garante (www.garanteprivacy.it), puntualizza che quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non sono comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse attraverso apparati, per esempio, tipo webcam – non si applicano le norme del Codice della privacy (Dlgs 196/2003). Pertanto, come anticipato in apertura, non c’è l’obbligo di segnalare con un cartello la presenza del sistema di videosorveglianza ma – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – è necessario che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che «…l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage…» (pagina 15 del vademecum citato).

Si tenga infine conto che è ben possibile installare una telecamera giocattolo solo a fini dissuasivi. 



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