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Firma: 11 cose che non tutti sanno

29 Ottobre 2021 | Autore:
Firma: 11 cose che non tutti sanno

Come firmare un documento: tutti i trucchi che servono per non dare efficacia a un atto possono cadere dinanzi a una perizia calligrafica. 

Firmare è come bere un bicchiere d’acqua ma da cui discendono numerosi effetti giuridici. Ragion per cui prima di firmare qualsiasi documento ci si pensa sempre dieci volte. Ci sono però alcune cose che non tutti sanno sulla firma. Ad esempio, si può firmare con uno scarabocchio o la firma deve essere sempre leggibile e per esteso? Chi è destrorso può firmare con la sinistra e chi è mancino con la destra? È valida una firma con la penna rossa? Cosa succede se, nel corso del tempo, cambi scrittura e quindi anche stile della firma? Si scrive prima il nome o il cognome? Se un poliziotto ti chiede di firmare un verbale, puoi rifiutarti? 

A tutte queste domande, e a molte altre, proveremo a darti una risposta qui di seguito. Ma procediamo con ordine.

Si può firmare in stampatello?

La legge, quando parla di firma, è molto generica: non dice praticamente nulla. Questo perché si parte dal presupposto che la firma sia solo l’indicazione del nome e del cognome del soggetto secondo la grafia che a questi è propria, anche se inconsapevolmente maturata nel corso degli anni. Quindi, tutto ciò che la legge richiede – in modo peraltro indiretto – è che il firmatario scriva per come gli è proprio, con lo stesso stile e la grafia che lo contraddistingue quando scrive qualsiasi altra parola. Quindi, se è consuetudine del soggetto scrivere e firmare in stampatello potrà farlo anche in occasione di un atto ufficiale come una compravendita. Viceversa, se ha sempre firmato in corsivo non potrà, a proprio piacimento, mutare l’espressione stilistica della propria firma.

Si deve firmare prima col nome o col cognome?

Un tempo si firmava sempre anteponendo il cognome al nome. Oggi si fa il contrario, secondo l’abitudine anglosassone. Quale forma è più corretta? Non esiste una legge che, in generale, dica come comportarsi. Tuttavia, alcune norme, piuttosto di parlare di firma, chiedono testualmente l’apposizione di «nome e cognome per iscritto». Questo fa presumere che la formula più corretta sia appunto quella di anteporre il nome al cognome anche laddove ciò non sia richiesto dalla disposizione di legge.

Si deve firmare su tutti i fogli?

La firma va messa solo alla fine del documento, dopo l’ultima parola, non importa se sul lato destro o sinistro. Nel caso di un documento con più pagine non è richiesto apporre la sottoscrizione su ciascuna di esse. L’abitudine di firmare tutte le facciate è per scongiurare che qualcuno, in malafede, possa aggiungere dei fogli ulteriori, modificando ad esempio il contenuto di un contratto e imponendo alla controparte ulteriori obblighi non conosciuti. Se quindi c’è diffidenza, è possibile firmare tutte le pagine oppure apporre i cosiddetti “timbri di congiuntura” a cavallo tra una pagina e l’altra in modo da poter escludere che, tra queste, sia stato inserito un nuovo foglio.

La firma deve essere leggibile?

La firma serve a riconoscere l’autore. Questo non significa però che se l’autore è solito firmare con un disegno sia autorizzato a farlo anche con i documenti ufficiali. La Cassazione ha infatti chiarito che non bisogna rendere la firma completamente incomprensibile. Al contrario, essa deve essere leggibile e deve consentire di individuare l’autore. 

Chi può contestare la firma?

Se dovessi firmare un contratto, l’altra parte potrebbe richiederti di rifare la firma sostenendo che non hai firmato bene? Assolutamente no. L’unico che può contestare una firma è solo il suo presunto autore. 

Facciamo un esempio. Se un giorno una compagnia del gas ti presenta una bolletta sulla scorta di un contratto su cui c’è la tua firma, puoi dimostrare che la grafia non è la tua, sottraendoti all’obbligo di pagamento. Non potrà quindi, al contrario, la società rifiutarsi di erogarti il combustibile solo perché ritiene che quella firma non sia tua.

In buona sostanza, quindi, solo il presunto autore della firma può dire che la scrittura non è la propria. E, in tal caso, spetterà alla controparte dimostrare il contrario, eventualmente avvalendosi di una perizia calligrafica.

Proprio per questo scopo si usa, nei casi più importanti, la cosiddetta autentica della firma eseguita da un notaio: il pubblico ufficiale infatti accerta l’identità di chi sottoscrive il documento in modo da evitare possibili contestazioni.

Si può cambiare lo stile della firma?

Lo stile della firma può ben cambiare – infatti succede spesso nell’arco di una vita – quando evolve la grafia del suo autore. Come detto, l’importante è che essa rispecchi lo stile di chi l’appone e che questi sia pertanto riconoscibile. 

In generale, però, non è cambiando lo stile della firma che si possono eludere i propri obblighi contrattuali: un perito calligrafico sarà in grado di ricondurre la grafia al suo autore anche se questi ha utilizzato una scrittura diversa. Esistono tutta una serie di parametri che servono a indagare sulla grafia e, quindi, sull’identità di una persona : la pressione della penna, la velocità di scrittura, alcuni elementi grafici che spesso vengono apposti in modo inconscio dal soggetto (si pensi al puntino sulle i, alle virgole, alla lunghezza del tratto del punto e così via).

Proprio per questa ragione se anche un mancino firma con la destra, o viceversa, il trucco verrà facilmente scoperto.

Si può firmare a nome di un’altra persona?

Si può firmare a nome di un’altra persona a patto che questa abbia prima fornito un’apposita delega. In tal caso, il delegato firmerà con il proprio nome e cognome, specificando di agire in forza di un mandato ricevuto dal delegante. 

Chi invece firma con il nome e cognome di un’altra persona commette il reato di sostituzione di persona. 

La firma in fotocopia o al computer è valida?

La firma deve essere “autografa”: deve cioè essere fatta di proprio pugno. Ecco perché le firme fotocopiate o scannerizzate al computer e poi apposte meccanicamente su un documento sono tutte prive di alcun valore, salvo per i documenti della Pubblica Amministrazione (si pensi al verbale di una multa). 

Un contratto in formato pdf su cui la firma viene apposta con un copia e incolla di un segno grafico scannerizzato in precedenza può ben essere contestato.

Per la stessa ragione i timbri non equivalgono a firma, anche se spesso si chiede che questi accompagnino la sottoscrizione del legale rappresentante di una società. Eccezionalmente, la legge riconosce valore al timbro solo quando si tratta della firma di un funzionario della Pubblica Amministrazione. Per esigenze di celerità, infatti, è possibile una scansione elettronica della sottoscrizione o la semplice dicitura del nome e del cognome riportata sull’atto e scritta al computer. 

Di che colore deve essere la penna?

La legge non dice se il contratto debba essere firmato a matita o a penna e, in questo caso, di che colore debba essere l’inchiostro. È opportuno – ma non obbligatorio – che la firma sia durevole, ragion per cui difficilmente si accetta una firma a matita o con una penna di colore diverso dal blu o dal nero (proprio perché facilmente cancellabile dal tempo). Ma se anche la firma dovesse scomparire per l’usura, gran parte dei contratti manterrebbe comunque il proprio valore. E questo perché la legge ammette anche l’accordo verbale come sigillo dell’impegno. Il documento scritto serve più che altro a dimostrare il contenuto dell’accordo ed evitare eventuali contestazioni. 

Si può firmare con una Pec?

La posta elettronica certificata non serve per firmare un documento, come invece la firma digitale, ma comunque certifica la sua provenienza e la data di invio. Quindi, due persone possono anche sottoscrivere un contratto, pur senza firmarlo, scambiandosi due pec in cui si riproduce esattamente lo stesso testo, ossia le varie clausole del contratto, specificando di accettarlo integralmente. 

È obbligatorio firmare?

La firma non è mai un obbligo, ma piuttosto un onere per ottenere determinati effetti giuridici. Anche la polizia non può obbligare il conducente a firmare la multa: se questi non vuole farlo, il verbale gli verrà spedito a casa con l’aggravio delle spese di notifica. 

Dall’altro lato, però, l’eventuale firma non equivale ad accettazione della contravvenzione ma solo a “presa visione”, sicché si mantiene la possibilità di contestarla. 

Allo stesso modo, l’eventuale firma apposta sulla busta paga equivale solo a presa visione e ricezione ma non anche ad accettazione e quietanza. L’unica prova del pagamento dello stipendio è infatti il bonifico sul conto. Il dipendente quindi potrà sempre dire di non essere stato pagato anche se ha firmato il cedolino.

Le cose vanno diversamente sul luogo di lavoro. Secondo la Cassazione, infatti, se in linea di principio nessuno può essere obbligato a firmare un atto, per quanto a lui stesso indirizzato ciò non vale negli ambienti di lavoro. Il lavoratore subordinato – in forza del dovere di collaborazione con il proprio datore e di soggezione all’azienda – ha un vero obbligo di ricevere comunicazioni a mano.

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