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Distanza cancello dalla proprietà del vicino

29 Ottobre 2021 | Autore:
Distanza cancello dalla proprietà del vicino

Distanze dal confine: il cancello è equiparabile a un muro di cinta. 

A che distanza deve stare un cancello dalla proprietà del vicino? Non c’è una norma che lo dice espressamente. Esiste solo l’articolo 873 del Codice civile a norma del quale le costruzioni su terreni confinanti, se non sono tra loro unite, devono essere realizzate a non meno di 3 metri dal confine (salvo che il regolamento comunale fissi una distanza maggiore). Ma il cancello può definirsi davvero una costruzione? Sul punto, sono intervenuti di recente sia la Cassazione [1] che il tribunale di Napoli [2]. Quest’ultimo, con una interessante sentenza che richiama il precedente della Suprema Corte, ha appunto spiegato qual è la distanza del cancello dalla proprietà del vicino. Ecco il sunto – e soprattutto la spiegazione – di questa pronuncia. 

Partiamo dall’esatto inquadramento del cancello. Il cancello non è una costruzione in senso stretto come potrebbe essere invece un balcone, un gazebo e finanche una tettoia. Il cancello è piuttosto assimilabile a un muro, anche se chiaramente molto più leggero. E proprio a riguardo dei muri di cinta – quelli cioè che delimitano una proprietà – l’articolo 878 del Codice civile stabilisce che questi, se hanno un’altezza non superiore a 3 metri, non devono per forza rispettare la distanza dei 3 metri indicata dal citato articolo 873 cod. civ. per le distanze dal confine. 

Dunque, il proprietario di un immobile non può chiedere la rimozione del cancello del vicino, posto al confine – e quindi a meno di tre metri dalla sua proprietà – se questo ha un’altezza che non supera i 3 metri. Non c’è alcuna violazione di legge ad avvicinare un cancello alla proprietà antistante o, addirittura, a ridosso della stessa.

Il tribunale di Napoli è chiaro nello specificare che le distanze dal confine non si applicano a cancelli e recinzioni bassi. 

L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni prevista dall’articolo 878 Cc – commenta il tribunale – si applica «sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore ai tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo». 

Se dunque il cancello non supera i tre metri – calcolando la superficie che emerge dal suolo e non anche quella infossata, pertanto non visibile – esso rientra pienamente tra i muri di cinta di cui parla l’articolo 878 cod. civ. a cui non si applicano le distanze minime tra costruzioni.

Al contrario – ma questo la Corte non lo dice espressamente – è dato ritenere che se il cancello supera i 3 metri dovrà stare anche a una distanza di 3 metri dal confine. 

Per quanto riguarda invece il rispetto della normativa urbanistica, la giurisprudenza ha più volte detto che per il posizionamento di un cancello non è necessario munirsi del permesso di costruire: non bisogna cioè chiedere l’autorizzazione al Comune. Allo stesso tempo, però, il Tar Trento [3] ha detto che la distanza tra il cancello e la strada comunale o provinciale non deve essere inferiore a 3 metri.


note

[1] Cass. sent. n. 26713/2020.

[2] Trib. Napoli sent. n. 7203/21.

[3] Tar Trento sez. unica sent. n. 207/2016.


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