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Si può condannare una persona a stare lontana da un’altra?

29 Ottobre 2021 | Autore:
Si può condannare una persona a stare lontana da un’altra?

Divieto di avvicinamento per stalking o maltrattamenti: le Sezioni Unite individuano i poteri del giudice.  

Si può condannare una persona a stare lontana da un’altra. Ma se i due soggetti dovessero abitare nello stesso edificio, l’ordine del giudice non potrebbe mai costringere il responsabile a vivere altrove (salvo casi di particolare gravità). 

Sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite [1]. Approfondiamo l’argomento.

In presenza di reati come lo stalking o i maltrattamenti in famiglia, l’articolo 282 ter del Codice di procedura penale attribuisce al giudice un potere molto forte: quello di emettere l’ordine con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima del reato. La norma stabilisce testualmente che: «Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa».

Il divieto di avvicinamento alla persona offesa ha la precipua finalità di contrastare comportamenti persecutori o di abituale maltrattamento contro specifici soggetti.

La norma del Codice reca diverse soluzioni – anche cumulabili tra loro – finalizzate all’unico obiettivo di preservare la serenità e l’incolumità della vittima nel mirino dell’imputato e di prevenire la commissione di ulteriori reati. L’articolo prevede infatti:

  • sia il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • sia l’obbligo di mantenere una data distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

È ovvio che, nel primo caso, il giudice debba individuare i luoghi ritenuti sensibili rispetto al reato contestato altrimenti si tratterebbe di prescrizione indeterminata. Ma il giudice può anche imporre il divieto di avvicinamento attraverso la fissazione della distanza che l’imputato deve mantenere o da tali luoghi determinati e/o dalla persona offesa.

Con la sentenza in commento, le sezioni Unite penali hanno chiarito se il giudice che prescrive la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato debba anche prefissare gli specifici luoghi non avvicinabili dall’imputato. Ebbene, se il divieto di avvicinamento è riferito alla persona offesa, il giudice può limitarsi a stabilire la distanza che l’imputato deve mantenere da questa. In tal caso, può anche non indicare luoghi precisi preclusi all’imputato. Tale prescrizione può dipendere dalla personalità dell’imputato e dall’indole del reato contestato.

Le sezioni Unite penali hanno chiarito se il giudice che prescrive la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato debba anche prefissare gli specifici luoghi non avvicinabili dall’imputato

Dunque, in base a quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, se il giudice ritiene adeguato per l’indagato per maltrattamenti l’obbligo di mantenere una certa distanza dalla persona offesa, può limitarsi a indicare la distanza che il presunto reo deve rispettare. Il giudice però potrebbe spingersi anche oltre e disporre come detto anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; in tal caso, ha l’obbligo di indicarli specificatamente. Non può quindi genericamente scrivere nel provvedimento «luoghi frequentati dalla parte offesa» perché sarebbe troppo generico e rischierebbe di pregiudicare eccessivamente l’imputato.

Rispetto alle prescrizioni del divieto di avvicinamento all’abitazione e alla persona offesa, il giudice deve sempre specificare i luoghi di operatività del divieto anche laddove ritenga che il contatto possa avvenire al di fuori dei luoghi preventivamente individuati.

Il dubbio interpretativo che era stato posto alla Cassazione è se il giudice deve necessariamente specificare i luoghi oggetto di divieto nel momento in cui dispone la misura cautelare prevista dall’articolo 282 ter cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio di diritto: «Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (articolo 282 ter, comma 1, Cpp.) può limitarsi a indicare tale distanza». Nel caso in cui, al contrario, «disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente».

Approfondimenti

Maggiori informazioni:


note

[1] Cass. S.U. sent. n. 39005/21.


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