Regali tra ex fidanzati: quali non vanno restituiti


I regali tra fidanzati fatti “a promessa di matrimonio” sono vere e proprie donazioni che vanno restituite.
Secondo la Cassazione, i regali tra ex fidanzati, fatti in vista dell’imminente matrimonio poi non celebratosi, devono essere restituiti. E ciò indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la rottura del fidanzamento e dalle eventuali responsabilità. Lo dice l’articolo 80 del Codice civile: basta il semplice fatto che le nozze siano saltate per attribuire al donante il diritto di chiedere la restituzione dei doni. Non si tratta solo della fede, dell’anello di fidanzamento o del corredo ma anche dei beni immobili (si pensi al fidanzato che cointesta la propria casa alla futura moglie o che le dia in donazione un appartamento, pagando al venditore il relativo prezzo per la compravendita).
Ci sono tuttavia dei casi in cui tale obbligo di restituzione non sussiste. Tanto si può desumere proprio dalle parole della stessa Cassazione. Vediamo dunque quali regali tra ex fidanzati non vanno restituiti. Lo faremo analizzando proprio la pronuncia della Suprema Corte [1] che funge da faro all’interpretazione della disciplina in tema di rottura della promessa di matrimonio.
Indice
La restituzione dei regali e il risarcimento del danno
Prima di tutto, preme ricordare che una cosa è la restituzione dei regali fatti in vista del matrimonio e un’altra il risarcimento del danno. I regali vanno restituiti in ogni caso, a prescindere dall’esistenza di una valida ragione che abbia determinato il “dietro front” e, quindi, dalla responsabilità di uno dei due partner. Insomma, se le nozze non si celebrano, indipendentemente dalle cause, le donazioni tra fidanzati vanno sempre restituite (sempre che vi sia la richiesta).
Viceversa, ai sensi dell’articolo 81 del Codice civile, il risarcimento del danno per la promessa di matrimonio non mantenuta spetta solo se la stessa è stata violata senza un giusto motivo. Si pensi alle spese sostenute per il ricevimento e l’abito da sposa.
Quali regali tra fidanzati vanno restituiti?
La Cassazione ha precisato che, in caso di rottura del fidanzamento, i regali fatti in vista delle nozze vanno restituiti. A tal fine, non è necessario che vi sia stata una solenne promessa di matrimonio, dinanzi cioè a un notaio o un pubblico ufficiale. Basta dimostrare che il regalo è stato fatto proprio “a causa della promessa di matrimonio” ossia in vista della celebrazione delle nozze. Si pensi al ragazzo che regali alla fidanzata un’auto o una casa.
È proprio il mancato verificarsi del matrimonio che rende, invece, restituibili i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che non è stato poi contratto.
Se il regalo non viene restituito è possibile rivolgersi al giudice. Ma la domanda va proposta non oltre un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti, sottopone a un periodo di decadenza il diritto alla restituzione dei doni.
Quali regali tra fidanzati non vanno restituiti?
A fronte di ciò, i regali fatti durante il fidanzamento ma non collegati alle nozze, non vanno restituiti anche se di elevato valore. È il caso, ad esempio, dei doni fatti in occasione di particolari festività (Natale, compleanno) o di ricorrenze (anniversario di fidanzamento) o per motivi di riconoscenza. Si tratta di donazioni che traggono la loro giustificazione non già dall’imminente nascita della famiglia ma dall’uso sociale o dall’affetto che si è creato tra donante e donatario e quindi da ragioni che nulla hanno a che vedere con il matrimonio; pertanto, manca la causa relativa alla promessa di matrimonio.
Non vanno poi restituiti i beni facilmente deteriorabili o consumabili, quelli cioè non duraturi. Potrebbe essere il caso di un vestito o di un computer o uno smartphone soggetti a rapida obsolescenza.