Cosa deve pagare l’inquilino in affitto?


Tutte le spese che spettano all’affittuario: dal canone al condominio, dalle spese di manutenzione alla registrazione del contratto.
Cosa deve pagare l’inquilino in affitto? Tutto ciò che deve corrispondere il conduttore – verrebbe da rispondere in prima battuta – è il canone di locazione. Ma chi ha avuto a che fare con un contratto di affitto sa bene che non è così. Le voci di spesa sono più di una.
In questo breve articolo faremo una ricognizione analitica di tutte le spese che ricadono sull’affittuario in modo che, chi si accinge a stipulare il contratto, sappia a cosa va incontro.
Indice
Spese di registrazione
Tra le cose che deve pagare l’inquilino in affitto vi è innanzitutto il 50% delle spese di registrazione del contratto. A prescriverlo è l’articolo 8 della legge sull’equo canone che pone l’imposta di registro a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. Il contratto però può scaricare l’intero costo solo sul locatore; mai potrebbe fare il contrario, ossia addossare tutta la spesa sull’inquilino.
A dover registrare il contratto è materialmente il locatore che poi potrà chiedere il rimborso della metà dell’importo all’inquilino. Nulla però toglie che sia lo stesso inquilino a registrare il contratto.
In caso di mancata registrazione del contratto, l’affitto è nullo e non produce effetti (fermo restando l’effetto sanante retroattivo in caso di registrazione tardiva). Inoltre, si verifica una responsabilità solidale nei confronti del Fisco da parte di entrambe le parti: pertanto, l’Agenzia delle Entrate potrà chiedere tanto all’inquilino quanto al padrone di casa l’imposta non versata.
Il canone di locazione
Con la stipula del contratto di locazione, l’inquilino si impegna a pagare mensilmente il canone di locazione. Il pagamento va effettuato alla scadenza e secondo le modalità indicate nel contratto. Il ritardo di oltre 20 giorni anche di una sola mensilità può determinare la richiesta di sfratto.
Il pagamento del canone non può essere né sospeso, né autoridotto se l’immobile presenti dei vizi, a meno che questi non impediscano completamente il godimento del bene, costringendo l’inquilino ad andare via di casa. Il conduttore che quindi voglia obbligare il locatore ad eseguire i lavori o a rimborsargli i soldi anticipati per essi dovrà agire contro di lui in un autonomo giudizio.
Gli oneri accessori
L’inquilino deve pagare le spese condominiali nella misura indicata nel contratto o, in difetto, secondo quanto specificato dalla legge sull’equo canone. In questo secondo caso, si tratta delle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Se l’inquilino è moroso può essere sfrattato a patto che il ritardo sia di oltre 60 giorni dalla richiesta di pagamento inoltratagli dal locatore e che l’importo non corrisposto sia pari ad almeno due mensilità del canone di locazione.
Ecco un elenco più dettagliato delle spese condominiali che ricadono sul conduttore in difetto di diverso accordo:
- ordinaria manutenzione, pulizia, lettura contatori, consumi dell’impianto di riscaldamento dell’acqua, di condizionamento dell’aria, autoclave, illuminazione, gas;
- manutenzione ordinaria dello spurgo e disotturazione dei pozzetti;
- manutenzione ordinaria citofoni;
- manutenzione ordinaria grondaie, tetto e lastrico solare, aree verdi;
- sostituzione lampadine nelle scale e nell’androne;
- manutenzione ordinaria impianto antincendio, ricarica estintori, ispezioni e collaudi;
- manutenzione ordinaria ascensore, consumi di energia, piccole riparazioni, ispezione periodica;
- manutenzione ordinaria antenna tv centralizzata;
- manutenzione ordinaria e consumi del cancello.
Manutenzione immobile
La piccola manutenzione ordinaria dell’immobile, quella derivante dall’uso quotidiano e che non comporta interventi all’interno della muratura, è a carico dell’inquilino. Su di questi, infatti, ricade l’obbligo di conservare l’appartamento in buono stato di conservazione e di restituirlo nelle stesse condizioni in cui gli è stato dato, salvo l’usura per l’uso quotidiano.
Elenchiamo qui di seguito i tipi di spesa più comuni relativi ad un immobile che ricadono sull’inquilino, salvo che vi sia una clausola nel contratto di locazione che prevede diversamente:
- manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento o condizionamento e relativi consumi;
- manutenzione ordinaria dei bagni e della cucina: ad es. sostituzione tubature esterne, dei rubinetti e delle relative manopole;
- rifacimento chiavi e serratura;
- sostituzione dei vetri in caso di rottura addebitabile all’inquilino;
- manutenzione ordinaria dei pavimenti (ad esempio: lavaggio e ceratura del pavimento, tinteggiatura delle pareti).
Quanto alla tinteggiatura delle pareti, che potrebbero risultare ingiallite o forate al termine della locazione, questa spetta al conduttore solo se espressamente previsto nel contratto di locazione.