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Datore vince in appello: restituzione somme al netto o al lordo?

31 Ottobre 2021 | Autore:
Datore vince in appello: restituzione somme al netto o al lordo?

La restituzione delle somme percepite per effetto della sentenza di primo grado deve avvenire al netto delle ritenute fiscali e previdenziali?

Se il datore di lavoro dovesse vincere una causa in appello contro un dipendente avrebbe diritto alla restituzione delle somme al netto o al lordo delle tasse? Per comprendere meglio questo interrogativo – a cui di recente la Cassazione [1] ha fornito risposta – facciamo un esempio pratico.

Ipotizziamo che un lavoratore faccia causa al suo datore di lavoro. Il giudice del primo grado gli dà ragione e, in forza di tale sentenza, l’azienda paga all’ex dipendente il risarcimento per l’illegittimo licenziamento. Lo fa però al lordo delle ritenute fiscali, a differenza di quanto succede nella norma visto che è il datore a eseguire la ritenuta in forza della sua posizione di sostituto d’imposta.

In secondo grado, però, le sorti del processo si capovolgono e la Corte d’Appello accoglie le richieste dall’azienda, riconoscendole anche il diritto alla restituzione degli importi già versati in conseguenza del precedente grado di giudizio.

Sorge a questo punto un problema: il lavoratore, che ha già percepito gli importi del risarcimento al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, è tenuto a restituirli nella stessa misura in cui li ha avuti oppure al netto?

Si potrà dire che quanto è stato dato al dipendente altrettanto va da questi restituito. Quindi, il datore che vince in appello ha diritto alla restituzione delle somme al lordo, per come le ha versate. Ma non è questa la soluzione adottata dalla Corte. Secondo i giudici supremi, dopo che è stata riformata in appello una sentenza di primo grado favorevole al dipendente, il datore ha diritto alla restituzione delle somme versate al netto delle ritenute fiscali; l’azienda infatti non può pretendere il rimborso di importi al lordo che non sono mai entrati nella sfera patrimoniale del lavoratore.

Certo, si potrebbe dire che, qualora il dipendente abbia effettivamente versato all’Erario le imposte sul risarcimento e sia stato poi costretto a restituire al datore le somme ricevute al lordo delle stesse imposte, avrebbe comunque la possibilità di farsi restituire tali importi dall’Agenzia delle Entrate, cosa che invece non potrebbe fare il datore di lavoro (non avendo questi alcun titolo per rivolgersi all’ufficio delle imposte). Ciò nonostante la Cassazione è rimasta, anche in passato, della stessa opinione. Lo confermano anche gli ulteriori precedenti della stessa linea.

Emblematica una sentenza del 2018 [2] ove si dice che: «In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo».

Il principio, come detto, risulta comunque stabile all’interno della giurisprudenza della stessa Cassazione [3].


note

[1] Cass. ord. n. 23531/2021.

[2] Cass. sent. n. 2135/2018

[3] Cass. sent. n. 19735/2018, n. 12933/2018; 31503/2018; n. 440/2019; n. 8614/2019; n. 13530/2019; n. 5890/2020; n. 10533/2020; n. 17271/2020; n. 18996/2020; n. 21622/2020


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