Contratto non rispettato: come riavere acconto


Inadempimento contrattuale: è possibile denunciare il venditore perché non ha eseguito il servizio già pagato in anticipo?
Il più delle volte, quando si paga per un servizio, lo si fa in anticipo, a volte versando un acconto. Si può quindi verificare una situazione in cui, pur a fronte del parziale pagamento da parte del cliente, la prestazione non gli venga poi erogata per ragioni di vario tipo legate al professionista o all’azienda. Di qui la domanda: in caso di contratto non rispettato, come riavere l’acconto?
La mancata esecuzione della prestazione concordata costituisce ciò che tecnicamente viene definito inadempimento contrattuale, un illecito di natura civilistica a fronte del quale non è possibile presentare una denuncia alla polizia o ai carabinieri, a meno che la controparte non abbia agito con dolo, ossia con l’intenzione di truffare il cliente, nascondendo – con artifici e raggiri – l’inganno. Insomma, per trasformare l’illecito civile in uno penale è necessaria una condotta attiva volta a far cadere in errore la controparte.
L’inadempimento contrattuale consente comunque di sciogliersi dal contratto, ossia di ottenere la cosiddetta risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme già versate, oltre al risarcimento per eventuali danni (danni che dovranno comunque essere dimostrati e che non sono di per sé automatici all’inadempimento stesso).
Ma come è possibile raggiungere questo obiettivo? Ed inoltre, nel caso di un contratto stipulato tramite Internet o in una vendita porta a porta, come ci si deve comportare?
Prima di spiegare come riavere l’acconto per il contratto non rispettato è bene chiarire un aspetto fondamentale. Il ritardo nell’esecuzione della prestazione può giustificare la richiesta di risoluzione del contratto solo se “essenziale” ossia grave. Il che avviene quando il creditore – ossia il cliente – perde ogni interesse alla prestazione stessa. Il ritardo va valutato in relazione all’economia del contratto nella sua globalità. Ad esempio, in una vendita immobiliare, un ritardo di pochi giorni o di ore non può giustificare il recesso dal contratto stesso.
Indice
La lettera di diffida
Se il contratto indicava una data in cui la prestazione doveva essere eseguita, l’inadempimento si realizza giuridicamente proprio allo scadere di tale data. Sicché, non è necessario alcun sollecito per poter agire contro il debitore.
Viceversa, se nel contratto non è indicata una data precisa, allora è necessario diffidare il debitore con una raccomandata a.r. o con una pec.
La diffida è essenziale per chiarire al debitore il proprio interesse a ottenere, nel più breve tempo possibile, l’esecuzione del contratto, specificando che, in caso contrario, ci si riterrà automaticamente sciolti da ogni vincolo.
Pertanto, nella lettera, va assegnato un termine entro cui adempiere, di solito 15 giorni (ma per le prestazioni semplici è possibile concedere anche un termine inferiore). Alla scadenza di essi, il contratto si considererà risolto, ossia non più esistente. Con la conseguenza che il cliente non sarà più tenuto a versare alcuna somma al professionista/azienda e quest’ultima dovrà restituire eventuali acconti ricevuti in precedenza.
È opportuno – anche se, come visto, non obbligatorio – inviare una diffida anche per i contratti contenenti l’indicazione di una specifica data per l’adempimento.
Contratti conclusi fuori dai locali commerciali
Nei contratti conclusi su Internet, porta a porta o in altra forma, comunque «fuori dai locali commerciali» (ossia non dentro un negozio), il codice del consumo (D. Lgs 206/2005), all’articolo 49, prevede che dev’essere indicata espressamente «la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi» acquistati dal consumatore. Se tale data non è indicata o non viene rispettata, il cliente potrà inviare una comunicazione di diffida, invitando il venditore ad adempiere entro un termine (di norma, 15 giorni), trascorso il quale egli avrà diritto di recedere immediatamente dal contratto.
In tal caso, in applicazione del successivo articolo 58, eventuali contratti accessori – come quello di finanziamento – saranno risolti di diritto e senza costi per il consumatore.
Come ottenere la restituzione dell’anticipo
Se la lettera, con la richiesta di restituzione dell’anticipo già versato, non dovesse sortire effetti allora sarà necessario ricorrere dinanzi al giudice. Il cliente insoddisfatto ha due strade. Se è in possesso di una prova scritta del proprio credito, come un contratto e la ricevuta di pagamento (costituita anche da un estratto conto da cui risulta il bonifico) potrà chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento diretto al debitore che va rispettato entro 40 giorni, a pena di pignoramento. Nei 40 giorni, il debitore potrebbe proporre opposizione e intavolare un giudizio ordinario.
Viceversa, in assenza di prova scritta, il creditore dovrà agire, per il tramite del proprio avvocato, con una regolare causa civile. Come detto, anche in caso di palese e volontaria indifferenza del debitore, non è possibile una denuncia, non essendo l’inadempimento contrattuale un reato. A meno che non venga dimostrata la volontà truffatrice.